Cassazione Civile, Ordinanza n. 26089/2024 del 04/10/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La società agricola impugnava un avviso di accertamento con cui il Comune le contestava, per l'anno 2013, il parziale omesso versamento dell'IMU su aree edificabili site in località Gavassa e ricomprese nel comparto AP8-AP21. L'ente assumeva che, in mancanza di dichiarazione per il 2012, l'imposta dovesse essere calcolata su valori desunti da dichiarazioni ICI riferite agli anni 2008 e 2009 e su una stima di valore pari a euro 19.570.021,54. La contribuente sosteneva invece di avere diritto alle agevolazioni IMU previste per gli IAP e contestava sia l'asserita ultrattività delle dichiarazioni ICI precedenti sia la stima del valore imponibile operata dal Comune. La CTP aveva accolto il ricorso; la CTR, in parziale riforma, aveva riconosciuto le agevolazioni per il periodo 1.4.2013-31.12.2013, dichiarato inammissibile come nuovo un motivo del Comune sull'effettiva coltivazione dei terreni e confermato per il primo trimestre 2013 il valore imponibile accertato dall'ente. In cassazione la società deduceva, con un unico motivo, la violazione dell'art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992 e la nullità della sentenza d'appello per motivazione contraddittoria e manifestamente illogica nella parte in cui aveva confermato la stima comunale del valore delle aree edificabili.
La decisione
La Corte ha ritenuto improcedibile il controricorso del Comune, depositato oltre il termine di quaranta giorni dalla notificazione del ricorso, e ha escluso ogni considerazione della memoria della resistente e dell'atto di costituzione dei nuovi difensori. Nel merito ha respinto il ricorso della società, affermando che la motivazione della CTR non era apparente né al di sotto del minimo costituzionale. Ha ritenuto che il giudice di merito avesse logicamente valutato la non comparabilità dei contratti preliminari utilizzati dalla perizia di parte, la congruità della stima comunale alla luce dei parametri legali dell'art. 5, comma 5, d.lgs. 504/1992 e la coerenza del valore accertato con altre valutazioni richiamate dalla stessa contribuente. Ha quindi confermato la proposta di definizione accelerata, rigettato il ricorso e condannato la ricorrente al pagamento di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 96, comma 4, c.p.c., oltre a dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 370 c.p.c.
Il controricorso depositato oltre il termine di quaranta giorni dalla notificazione del ricorso è improcedibile; la tardività del deposito comporta la non considerabilità delle difese e delle memorie della resistente.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992
La sentenza del giudice tributario deve contenere una motivazione sufficiente a esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione; il vizio sussiste solo se la motivazione è apparente o mancante nei termini costituzionalmente rilevanti.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
La nullità della sentenza per motivazione apparente è configurabile solo nei casi di anomalia motivazionale che equivalgono a violazione di legge costituzionalmente rilevante.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale, con esclusione della censura di mera insufficienza o illogicità della motivazione.
art. 132, sesto comma, n. 4, c.p.c.
L'obbligo di motivazione impone di indicare le ragioni della decisione e l'iter logico seguito dal giudice.
art. 5, comma 5, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 504
Per le aree fabbricabili il valore imponibile va determinato considerando i parametri normativi tassativi: zona territoriale, indice di edificabilità, destinazione d'uso, oneri di adattamento e prezzi medi di mercato di aree analoghe, avuto riguardo all'anno di imposizione.
art. 96, comma 4, c.p.c.
Quando la Corte definisce il giudizio conformemente alla proposta di manifesta infondatezza, può condannare la parte ricorrente al pagamento di una somma equitativa.
art. 380-bis c.p.c.
La definizione del ricorso in conformità alla proposta di manifesta infondatezza consente l'applicazione della condanna di cui all'art. 96, comma 4, c.p.c.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
art. 35, comma 5, d.lgs. n. 149/2022
Per i giudizi instaurati con ricorsi notificati dal 1.1.2023 si applica la nuova disciplina dell'art. 370 c.p.c. sul termine di deposito del controricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la tardiva costituzione del resistente con controricorso oltre il termine previsto dall'art. 370 c.p.c. determina l'improcedibilità dell'atto e impedisce la considerazione delle successive memorie difensive.
- Il vizio di motivazione denunciabile in cassazione è limitato all'anomalia motivazionale che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante; non sono più deducibili la mera insufficienza o l'illogicità della motivazione.
- In tema di determinazione del valore imponibile delle aree fabbricabili ai fini IMU, il giudice di merito deve verificare che la stima sia coerente con i parametri legali tassativi dell'art. 5, comma 5, d.lgs. 504/1992, ma la valutazione di merito è insindacabile in cassazione se congruamente motivata.
- La parte che contesti la stima del valore di un'area edificabile non può limitarsi a sollecitare una nuova valutazione del materiale istruttorio, dovendo dedurre la violazione di specifici criteri legali o un vizio motivazionale nei limiti consentiti dal giudizio di legittimità.
- Ai fini della comparazione di stime immobiliari, il giudice può escludere la rilevanza di contratti o operazioni aventi ad oggetto aree non comparabili per destinazione, collocazione urbanistica, contesto territoriale o situazione giuridica del bene.
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