Cassazione Penale, Sentenza n. 29544/2024 del 19/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Caltagirone in diversa persona fisica, affinché venga effettuata la comparazione tra l'aggravante e le attenuanti e, all'esito, la eventuale rideterminazione della pena.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso denunciava violazione di legge poiché nella determinazione della pena il giudice di primo grado ha omesso di tenere conto dell'aggravante prevista dall'art. 61, n. 5, c.p. (reato commesso di notte), pur avendola contestata e, implicitamente, ritenuta sussistente nella motivazione; invece il giudice ha semplicemente concesso le attenuanti generiche e diminuito la pena per esse senza effettuare il confronto/compensazione tra aggravante e attenuanti previsto dall'art. 69 c.p., portando così a una quantificazione della pena illegittima.
Norme richiamate
art. 424 cod. pen.
Norma sostanziale del reato per il quale l'imputato è stato condannato; la Cassazione lo cita come fattispecie oggetto del procedimento.
art. 61, n. 5, cod. pen.
Aggravante contestata in procedura e implicitamente ritenuta sussistente nella motivazione (reato commesso nella notte); deve essere valutata nel calcolo della pena.
art. 69 cod. pen.
Prevede il bilanciamento fra aggravanti e attenuanti: il giudice deve comparare le circostanze e motivare l'eventuale prevalenza dell'una sull'altra; la mancata comparazione costituisce violazione di legge.
art. 623, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
Stabilisce che, in caso di annullamento della sentenza di merito, il giudice designato per il nuovo giudizio deve essere diverso da quello che ha pronunciato la sentenza annullata.
Massime di principio
- Se il giudice accerta o sono contestate aggravanti rilevanti, deve eseguire il confronto previsto dall'art. 69 c.p. prima di quantificare la pena; l'omissione di tale bilanciamento integra vizio di illegittimità della sentenza.
- La semplice concessione di attenuanti generiche non è sufficiente: occorre sempre esplicitare come si è giunti alla diminuzione della pena in presenza di aggravanti contestate.
- Se la motivazione evidenzia implicitamente il riconoscimento di un'aggravante ma poi la quantificazione della pena non la considera, la Corte di Cassazione annullerà e disporrà il rinvio per nuovo giudizio.
- In caso di annullamento per vizi di valutazione delle circostanze, il nuovo processo deve essere celebrato da un giudice diverso ai sensi dell'art. 623 c.p.p.
- Per evitare annullamenti, il giudice di merito deve descrivere chiaramente il confronto (bilanciamento) fra singole aggravanti e attenuanti e motivare la prevalenza di una sulle altre.
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