Cassazione Penale, Sentenza n. 44744/2024 del 05/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato la sentenza impugnata per vizio di motivazione. Ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al Giudice di Pace di Varese. Non è stata pronunciata alcuna decisione di merito sulla responsabilità sostanziale dell'imputato a causa delle carenze motivazionali rilevate.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606 lett. c) c.p.p.: la sentenza del Giudice di Pace di Varese presentava motivazione carente, contraddittoria e manifestamente illogica, con evidenti errori di "copia e incolla". In più parti la decisione riferiva fatti commessi da una donna indicata come addetta al bancone anziché dall'imputato titolare, attribuiva condotte non presenti nella formulazione dell'imputazione (es. "due boccali di birra") e riportava incongruenze sulla genesi dell'attività di indagine, rendendo impossibile individuare con certezza il soggetto destinatario della contestazione e la condotta penale addebitata.
Norme richiamate
Codice di procedura penale, art. 606, lett. c)
art.606 c.p.p., lett. c) (motivi di impugnazione relativi alla motivazione)
La Corte ha applicato tale norma per valutare la fondatezza del ricorso basato su mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione; quando tali vizi impediscono di comprendere le ragioni della decisione la sentenza va annullata.
Codice penale, art. 691, comma 2
art.691 c.p., somministrazione di bevande alcoliche a persone in stato di ebbrezza
Norma sostanziale contestata nella sentenza impugnata: la condotta ascritta era la somministrazione di bevande alcoliche a persone in evidente stato di ebbrezza. La Corte non si è pronunciata nel merito per il vizio di motivazione che ha reso inutilizzabile la decisione di primo grado.
Massime di principio
- Errori materiali o affermazioni non corrispondenti alla formulazione dell'imputazione (es. riferimento al genere, ruolo o condotte non contestate) possono costituire vizio di motivazione e giustificare l'annullamento della sentenza.
- La motivazione deve collegare esplicitamente le risultanze probatorie alla decisione: l'assenza di questo collegamento rende la decisione invalida e comporta spesso il rinvio per nuovo giudizio.
- In appello il rimedio principale per la mancanza o contraddittorietà della motivazione è l'annullamento con rinvio; la Corte può comunque scegliere il rinvio anche se la difesa chiede l'annullamento senza rinvio.
- Per evitare simili annullamenti, la parte accusatrice e il giudice devono assicurare che la formulazione dell'imputazione, la ricostruzione dei fatti e la motivazione della decisione siano congruenti e prive di errori formali o di trascrizione.
- Nel valutare ricorsi per vizio di motivazione il giudice di appello esamina la coerenza logico-giuridica della motivazione: fratture logiche, omissioni di passaggi decisivi o contraddizioni non conciliabili portano all'annullamento.
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