Cassazione Penale, Ordinanza n. 29437/2026 del 03/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Palermo che aveva affermato la sua responsabilità penale. Il solo motivo deduceva, in sostanza, l'erroneità dell'affermazione di responsabilità e mirava a ottenere una diversa valutazione del compendio probatorio e una ricostruzione alternativa dei fatti. La Corte rileva però che la censura era generica, perché riproduceva doglianze già esaminate e disattese dal giudice di merito senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata; inoltre non indicava concreti profili di contraddittorietà o manifesta illogicità né specifici travisamenti della prova, risolvendosi in una richiesta di nuova valutazione del merito non consentita in sede di legittimità. Dal testo non emerge il reato contestato in primo grado o in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p. Il richiamo alla sentenza delle Sezioni Unite Dessimone viene utilizzato per ribadire che la Cassazione non può procedere a una rilettura del merito probatorio già compiuta dal giudice di merito.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Corte cost. sent. n. 186/2000
Viene richiamata per escludere che ricorra una situazione di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, con conseguente applicazione della sanzione pecuniaria.
Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944
Le Sezioni Unite affermano che esula dai poteri della Corte di cassazione la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, riservata in via esclusiva al giudice di merito.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve contenere censure specifiche e puntuali contro la motivazione della sentenza impugnata; la mera riproposizione di doglianze già esaminate e disattese non soddisfa il requisito di specificità.
- In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del compendio probatorio o una diversa ricostruzione dei fatti: il controllo della Cassazione riguarda la presenza di vizi logici o giuridici della motivazione, non una rivalutazione del merito.
- La deduzione di vizio motivazionale richiede l'indicazione di concreti profili di contraddittorietà, manifesta illogicità o travisamento della prova; in difetto, il ricorso è inammissibile.
- Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo assenza di colpa, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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