Sentenza n. 1398/2026 - Salerno, Sezione 3
per l’ottemperanza alla sentenza n. 573/2025 emessa dal Tribunale di Avellino – Sezione Lavoro, il 30.5.2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Avellino – Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Avellino – Sezione Lavoro, notificata al Ministero e divenuta definitiva. La sentenza aveva dichiarato il diritto della docente a usufruire, alle condizioni applicate ai docenti a tempo indeterminato, della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, con emissione di un buono elettronico del valore nominale complessivo di euro 1.000,00, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria, nonché con condanna parziale alle spese di lite. Dedotto il perdurante inadempimento dell’Amministrazione, la ricorrente ha chiesto la declaratoria dell’obbligo ministeriale di conformarsi al giudicato, l’assegnazione delle somme dovute, la fissazione di un termine per l’adempimento e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il ricorso è stato ritenuto ricevibile perché depositato entro quindici giorni dalla notificazione all’Amministrazione e ammissibile perché era decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto per l’esecuzione dei titoli giudiziari di pagamento nei confronti delle amministrazioni statali. Nel merito, il Ministero si è costituito con una memoria meramente formale e non ha dimostrato l’avvenuto adempimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha rilevato che il titolo giudiziario era stato correttamente notificato, era passato in giudicato e non risultava eseguito dall’Amministrazione. In applicazione della regola sull’onere della prova dell’adempimento, la mera costituzione formale del Ministero non è stata ritenuta sufficiente a dimostrare il pagamento o l’attribuzione del beneficio. Il Tribunale ha quindi dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa della sentenza o, se anteriore, dalla notificazione su istanza di parte. Per l’ulteriore ipotesi di inottemperanza ha nominato commissario ad acta il dirigente della competente Direzione generale del Ministero, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori sessanta giorni dalla richiesta della ricorrente e dalla ricezione della stessa per provvedere al pagamento della somma dovuta. Ha inoltre imposto la restituzione della copia esecutiva del titolo o il rilascio della quietanza in caso di pagamento. Le spese del giudizio di ottemperanza, pari a euro 500,00 oltre accessori, sono state poste a carico del Ministero e distratte in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 45, comma 1, c.p.a.
La disposizione, in combinato disposto con l’art. 87, comma 3, c.p.a., è stata richiamata per ritenere tempestivo il deposito del ricorso per ottemperanza entro quindici giorni dalla notificazione all’Amministrazione.
art. 87, comma 3, c.p.a.
È stato richiamato insieme all’art. 45, comma 1, c.p.a. per la verifica della ricevibilità del ricorso depositato entro il termine di quindici giorni dalla notificazione all’Amministrazione.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto
Il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni è stato ritenuto necessario per l’ammissibilità dell’iniziativa esecutiva nei confronti dell’Amministrazione statale.
art. 112 c.p.a.
La decisione è resa nell’ambito del giudizio di ottemperanza, volto ad assicurare l’esecuzione del giudicato amministrativo o, come nel caso concreto, del giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando il titolo giudiziario notificato all’Amministrazione è divenuto definitivo e non risulta eseguito, il giudice amministrativo può dichiarare l’obbligo dell’Amministrazione di conformarsi al giudicato, fissando un termine per l’adempimento e disponendo, per l’ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta.
- L’Amministrazione che eccepisca o intenda dimostrare l’avvenuta esecuzione del giudicato deve fornire la prova concreta dell’adempimento; la mera costituzione formale in giudizio non è sufficiente.
- Nei confronti delle amministrazioni statali, il ricorso volto all’esecuzione di un titolo giudiziario avente ad oggetto il pagamento di somme è ammissibile soltanto dopo il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
- Il commissario ad acta può essere individuato in un dirigente dell’amministrazione inadempiente, con facoltà di delega a un funzionario idoneo, e può essere incaricato di compiere tutti gli atti necessari all’esecuzione sostitutiva del giudicato a carico e spese dell’amministrazione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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