Sentenza n. 227/2026 - Latina, Sezione 1
per l’annullamento dei decreti dello Sportello unico per l’immigrazione di Latina prot. nn. P-LT/L/P/Q/2023/103694, P-LT/L/P/Q/2023/103556, P-LT/L/P/Q/2023/103774, P-LT/L/P/Q/2023/103838, P-LT/L/P/Q/2023/103683, P-LT/L/P/Q/2023/103829, P-LT/L/P/Q/2023/103759, P-LT/L/P/Q/2023/ 103806, P-LT/L/P/Q/2023/103542, tutti datati 16 agosto 2025, con cui è stata dichiarata la decadenza, ai sensi dell’art. 31, comma 4, d.P.R. 31 agosto 1999 n. 394, dei nulla osta al lavoro subordinato emessi in favore dei lavori extra-comunitari ivi indicati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreti dello Sportello unico per l'immigrazione di Latina che avevano dichiarato la decadenza dei nulla osta al lavoro subordinato rilasciati in favore di lavoratori extra-comunitari
Esito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato nove decreti del 16 agosto 2025 con i quali lo Sportello unico per l'immigrazione di Latina aveva dichiarato, ai sensi dell'art. 31, comma 4, d.P.R. 394/1999, la decadenza dei nulla osta al lavoro subordinato emessi in favore di lavoratori extra-comunitari. Il testo non espone i motivi specifici di illegittimità dedotti con il ricorso. Nel corso del giudizio, l'amministrazione ha revocato in autotutela i provvedimenti impugnati e il ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., rilevando che l'amministrazione aveva revocato in autotutela tutti i provvedimenti impugnati, con conseguente soddisfazione dell'interesse sostanziale azionato. Il Collegio non ha esaminato nel merito i vizi degli atti, né ha considerato la produzione documentale depositata dall'amministrazione il 10 marzo 2026 alle ore 14:50, reputandola manifestamente tardiva ai sensi dell'art. 73 c.p.a. Le spese sono state poste a carico del Ministero dell'interno, liquidate in euro 3.000,00 oltre accessori di legge e rifusione del contributo unificato, anche in considerazione della pluralità dei provvedimenti impugnati.
Norme richiamate
art. 31, comma 4, d.P.R. 394/1999
Indicato quale base normativa dei decreti con cui era stata dichiarata la decadenza dei nulla osta al lavoro subordinato; la sentenza non ne interpreta il contenuto.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Applicato per dichiarare la cessazione della materia del contendere a seguito della revoca in autotutela dei provvedimenti impugnati.
art. 73 c.p.a.
Applicato per escludere dalla decisione la produzione documentale dell'amministrazione depositata tardivamente.
Massime di principio
- La revoca in autotutela dell'atto impugnato, quando soddisfa integralmente l'interesse sostanziale azionato, determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., senza necessità di esaminare nel merito i vizi dedotti.
- La produzione documentale depositata oltre i termini processuali previsti dall'art. 73 c.p.a. e qualificata come manifestamente tardiva non può essere utilizzata ai fini della decisione.
- In caso di cessazione della materia del contendere conseguente alla revoca in autotutela dell'atto impugnato, le spese possono essere poste a carico dell'amministrazione, anche tenendo conto della pluralità degli atti originariamente impugnati.
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