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Sentenza

Sentenza n. 578/2026 - Genova, Sezione 2

per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza della Corte d’Appello di -OMISSIS-, sez. II civile, 15.10.2021, n. -OMISSIS-, che ha confermato la sentenza del Tribunale di -OMISSIS-, sez. seconda civile, 29.1.2019, n. -OMISSIS-.

Giustizia amministrativa202600163

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione spontanea del giudicato civile relativo al pagamento di somme risarcitorie, interessi e spese legali

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (creditori esecutanti)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza della Corte d’Appello, confermativa della sentenza del Tribunale, che aveva condannato il Ministero della Difesa al pagamento di somme a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali iure proprio conseguenti al decesso di un congiunto, oltre rivalutazione e interessi. Il difensore ha agito in proprio, quale antistatario, per ottenere il pagamento delle spese e competenze liquidate nei giudizi civili. Dopo la notificazione e il deposito del ricorso, il Ministero ha pagato capitale, interessi e spese legali dovuti in forza del giudicato. I ricorrenti hanno quindi chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché il pagamento intervenuto nelle more ha integralmente soddisfatto le pretese azionate in ottemperanza. Ha tuttavia condannato il Ministero della Difesa al pagamento delle spese di lite, applicando il principio della soccombenza virtuale: l’amministrazione, non avendo adempiuto prima dell’instaurazione del giudizio, deve sopportare i costi del processo divenuto improcedibile per il successivo pagamento. Le spese sono state liquidate in complessivi € 500,00, oltre spese generali, IVA, CPA e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Il giudice dispone l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute delle parti o di altre persone citate nel provvedimento.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    La disciplina dei dati relativi alla salute giustifica l’adozione di cautele nella diffusione della decisione.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    La norma è richiamata quale ulteriore fondamento della tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento del provvedimento.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, il pagamento integrale delle somme dovute in forza del giudicato, intervenuto dopo la proposizione del ricorso, determina la cessazione della materia del contendere, perché la pretesa esecutiva è stata integralmente soddisfatta.
  • La sopravvenuta soddisfazione della pretesa non esclude la regolazione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale: l’amministrazione che abbia adempiuto solo dopo l’instaurazione del giudizio può essere condannata alle spese, anche se il processo si conclude senza ulteriori statuizioni esecutive.
  • Nel giudizio di ottemperanza promosso per conseguire il pagamento di somme, le spese possono essere distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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