Cassazione Civile, Ordinanza n. 23931/2024 del 05/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione con cui l'Ufficio ha richiesto alla società concessionaria il pagamento dell'imposta di registro, per complessivi euro 22.051,00, in relazione alla registrazione di un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Bari su richiesta della stessa società contro il fideiussore di un debitore principale, a garanzia di crediti per tributi locali (ICI). La contribuente aveva sostenuto che il decreto ingiuntivo fosse esente da imposta perché inserito in un procedimento relativo all'accertamento e riscossione di tributi, deducendo inoltre vizi di motivazione dell'avviso per mancata allegazione del titolo monitorio e l'illegittimità della sottoscrizione dell'atto da parte di un funzionario senza allegazione della delega. Con il ricorso per cassazione ha articolato quattro motivi: (1) violazione delle norme sull'esenzione dalla registrazione/imposta per gli atti del procedimento tributario e di riscossione; (2) violazione delle norme sulla motivazione dell'atto amministrativo e tributario per omessa allegazione del decreto ingiuntivo; (3) omessa pronuncia sul medesimo vizio di motivazione; (4) illegittimità della sottoscrizione dell'avviso per mancanza di allegazione della delega del funzionario firmatario.
La decisione
La Corte ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché le esenzioni invocate riguardano gli atti propri dell'accertamento e della riscossione del tributo verso il contribuente, mentre il decreto ingiuntivo in questione aveva ad oggetto l'escussione di una polizza di garanzia autonoma, avente natura indennitaria e non accessoria rispetto all'obbligazione tributaria principale. Ha poi ritenuto infondati il secondo e il terzo motivo, affermando che, in una fattispecie semplice come quella esaminata, l'avviso di liquidazione per imposta di registro su atto giudiziario è sufficientemente motivato con l'indicazione della data e del numero del decreto ingiuntivo, senza necessità di allegazione dell'atto, se questo è agevolmente individuabile dalla parte che vi ha partecipato. Infine ha disatteso il quarto motivo, richiamando il principio secondo cui, in mancanza di una espressa nullità, l'atto amministrativo si presume riferibile all'organo competente; inoltre la sentenza di merito aveva accertato l'esistenza di una delega di firma, producibile anche in giudizio.
Norme richiamate
art. 37, comma 1, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
L'imposta di registro è dovuta per i provvedimenti giudiziari di condanna al pagamento di somme di denaro, anche se il rapporto sostanziale sottostante sia esente.
art. 5 della Tabella allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
L'esenzione riguarda gli atti e documenti formati per l'applicazione, riduzione, liquidazione, riscossione, rateazione e rimborso delle imposte e tasse; non si estende a un decreto ingiuntivo emesso per escutere una garanzia autonoma.
art. 66, comma 2, d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112
Sono esenti da imposta di registro e di bollo gli atti e le copie relativi alle procedure esecutive per la riscossione delle entrate iscritte a ruolo; la Corte li considera riferiti alle attività di riscossione, non alla fattispecie concreta esaminata.
art. 7, comma 1, lett. gg-quater), d.l. 13 maggio 2011, n. 70
Richiamato dalla ricorrente come norma di esenzione degli atti del procedimento di riscossione, ma ritenuto non decisivo nel caso concreto.
art. 5 della Tabella allegata B al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642
Norma sull'esenzione dall'imposta di bollo; la Corte la reputa non pertinente perché la controversia riguarda l'imposta di registro.
art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212
Richiamato per la motivazione degli atti tributari; nel caso concreto l'avviso è stato ritenuto sufficientemente motivato.
art. 3, legge 7 agosto 1990, n. 241
Norma generale sulla motivazione del provvedimento amministrativo; la Corte la ritiene rispettata con i riferimenti contenuti nell'avviso.
artt. 21-septies e 21-octies, legge 7 agosto 1990, n. 241
Invocati per dedurre invalidità dell'atto; la Corte esclude la nullità o l'annullabilità della fattispecie prospettata.
art. 54 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
Richiamato per la motivazione dell'avviso di liquidazione su atti giudiziari; non impone, nella fattispecie, l'allegazione materiale del decreto.
art. 112 c.p.c.
La censura di omessa pronuncia è assorbita e comunque superata dalla decisione nel merito.
art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
Norme sul perimetro dei motivi di ricorso per cassazione utilizzate per articolare le censure di violazione di legge, omessa pronuncia e omesso esame di fatto decisivo.
art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato per la sottoscrizione degli atti impositivi; la Corte ribadisce il principio della presunzione di riferibilità dell'atto all'organo competente in assenza di espressa nullità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Fondamento per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 111 Cost.
Richiamato a sostegno dell'esigenza di economia processuale e ragionevole durata del processo.
art. 384, secondo comma, c.p.c.
Consente alla Corte, in presenza dei presupposti, di decidere nel merito senza rinvio integrando la motivazione in diritto.
Massime di principio
- Le esenzioni dall'imposta di registro e di bollo previste per gli atti del procedimento tributario o della riscossione devono essere interpretate restrittivamente e si riferiscono agli atti funzionali all'accertamento o al recupero del tributo verso il contribuente, non a ogni atto collegato economicamente alla pretesa fiscale.
- Un contratto di garanzia autonoma o una polizza fideiussoria a funzione indennitaria non ha natura accessoria rispetto all'obbligazione principale: il creditore che agisce per escutere la garanzia non sta promuovendo un'azione di riscossione del tributo, ma domanda l'adempimento della distinta obbligazione di garanzia.
- In tema di imposta di registro su atti giudiziari, l'avviso di liquidazione è sufficientemente motivato quando indica in modo preciso gli estremi dell'atto registrato, purché il destinatario possa individuarlo agevolmente senza ricerche complesse; non è necessaria l'allegazione materiale del provvedimento se la fattispecie è semplice e l'atto è già noto alla parte.
- In assenza di una espressa sanzione di nullità, l'atto amministrativo sottoscritto da un funzionario si presume riferibile all'organo competente; grava sul contribuente l'onere di provare l'eventuale carenza di potere, mentre la delega di firma può essere prodotta anche in giudizio.
- Quando il motivo di ricorso investe questioni esclusivamente giuridiche già tutte definite dagli atti, la Corte può decidere nel merito senza rinvio per ragioni di economia processuale, superando eventuali censure di omessa pronuncia se la questione è infondata in diritto.
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