Cassazione Penale, Sentenza n. 41987/2022 del 07/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza d'appello per: 1) nullità per omessa notifica del decreto di citazione al domicilio eletto (notifica effettuata invece al difensore, che era stato in precedenza revocato, senza che la ricorrente fosse informata); 2) vizio di valutazione delle prove e violazione dell'art. 192 c.p.p. con riferimento all'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto manifestamente infondata la censura relativa alla notifica: dagli atti risulta che la notifica al difensore è avvenuta dopo il mancato reperimento della destinataria al domicilio eletto, conforme alla procedura di cui all'art. 161, comma 4, c.p.p., e non risultando alcuna revoca del difensore presso il quale fu effettuata la notifica. Il motivo relativo alla valutazione delle prove è stato ritenuto generico e non ha evidenziato profili di manifesta illogicità o travisamento della prova, anche in considerazione della doppia pronuncia conforme di condanna. Per effetto dell'inammissibilità, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e a versare alla Cassa delle Ammende la somma di euro 3.000,00, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 161 c.p.p.
La notifica al difensore è legittima quando la notificazione al domicilio eletto non sia possibile per temporanea assenza o difficoltà di individuazione; non è richiesta una ricerca estesa dell'imputato quando la notifica è stata eseguita nei modi previsti dall'art. 161, comma 4.
art. 157 c.p.p.
Richiamato come criterio in tema di modalità ordinarie di notificazione: se non è possibile notificare secondo le modalità ordinarie, trova applicazione la disciplina dell'art. 161 c.p.p.
art. 192 c.p.p.
Norma sulla valutazione della prova; la Corte ha ritenuto che la censura sulla valutazione delle dichiarazioni della persona offesa fosse generica e non idonea a dimostrare manifesta illogicità o travisamento.
Cass. sez. un., sent. n. 58120
22/06/2017 (dep. 29/12/2017)
Precedente richiamato per il principio che la temporanea assenza o la non agevole individuazione del luogo legittimano la notifica al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, senza obbligo di ulteriori accertamenti sull'irreperibilità.
art. 616 c.p.p.
Prevede la condanna alle spese processuali e la possibilità di sanzione pecuniaria a carico del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha applicato tale disposizione condannando al pagamento di € 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Massime di principio
- La notifica al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p. è valida quando la notificazione al domicilio eletto non risulti possibile per temporanea assenza o non agevole individuazione; non è necessario dimostrare l'irreperibilità oltre la relata di mancato reperimento.
- La revoca del difensore di fiducia deve risultare dagli atti per rendere invalida una notificazione effettuata presso il difensore; in assenza di prova della revoca, la notificazione resta efficace.
- Le censure generiche sulla valutazione probatoria in Cassazione sono inammissibili: la suprema corte non riesamina i fatti se non ricorrono profili di manifesta illogicità, contraddittorietà o travisamento della prova.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile la parte può essere condannata alle spese e a sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; è quindi importante valutare la fondatezza formale e sostanziale del ricorso prima di proporlo.
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