Ordinanza n. 3930/2026 - Roma, Sezione 2Q
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della rettifica della graduatoria dei vincitori del concorso codice TUR-IS, approvata dal Ministero del Turismo con decreto n. 60307 del 23.04.2026, pubblicata in data 24 aprile 2026 (doc. 1), nella parte in cui rettifica la posizione del ricorrente nel profilo Informatico – Statistico (TUR-IS) del “concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo indeterminato di complessive n. 180 unità di personale, di cui 140 unità di personale appartenente all’Area Funzionari, ex Area III, F1 e n. 40 unità di personale appartenente all’Area degli Assistenti, ex Area II, F2, indetto dalla Direzione Generale Personale e Affari Legali del Ministero del Turismo”, con Prot. n. 0162537/25 del 16.05.2025 – DG Affari Generali e Risorse Umane, pubblicato e interamente gestito tramite il portale inPA e il sito ufficiale del Ministero del Turismo (doc. 2); - in parte qua del Verbale n. 7 della Commissione di concorso del 22 aprile 2026 (doc. 3), con il quale si prende atto che la posizione del candidato Milizia è stata oggetto di revisione per accertata non spettanza delle riserve dichiarate e ne ha disposto il collocamento tra gli idonei in base al punteggio complessivo ottenuto; - del Decreto del Direttore Generale del Ministero del turismo – Direzione generale Personale e Affari Legali, del 23 aprile 2026 (doc. 4), con il quale veniva comunicato al ricorrente il mancato riconoscimento della riserva relativa al periodo di lavoro svolto presso l’ENIT e il conseguente collocamento in graduatoria tra gli idonei e non tra i vincitori del concorso; - dei verbali della Commissione - ancorché non conosciuti - a mezzo dei quali sono stati predisposti i criteri di valutazione dei titoli di riserva ex art. 1, co. 5, del Bando di concorso; - nonché, di ogni altro atto presupposto, conseguente o, comunque, connesso, ancorché non conosciuto; nonché per l'accertamento - dell'obbligo dell'Amministrazione resistente di riconoscere il diritto alla riserva di cui all’art. 1, co. 5 del Bando di concorso, in recepimento delle disposizioni dell’art. 1, co. 6, del D.L. n. 44 del 2023, per il personale già in servizio a tempo indeterminato presso ENIT -Agenzia nazionale per il turismo, che abbia maturato per almeno nove mesi un’adeguata esperienza nelle attività strettamente collegate all’esercizio dei compiti istituzionali del Ministero del Turismo, nonché il conseguente diritto del ricorrente ad essere inserito nella graduatoria dei vincitori del Concorso de quo, in considerazione del punteggio ottenuto nelle prove concorsuali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: rettifica della graduatoria dei vincitori del concorso per il profilo Informatico-Statistico, con mancato riconoscimento della riserva collegata al servizio prestato presso ENIT e collocamento del candidato tra gli idonei
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione e gestore concorsuale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la rettifica della graduatoria, il verbale della commissione, il decreto con cui gli è stato comunicato il mancato riconoscimento della riserva e gli ulteriori atti connessi, chiedendo anche l'accertamento del diritto alla riserva prevista dall'art. 1, comma 5, del bando, in recepimento dell'art. 1, comma 6, del d.l. n. 44/2023, per il personale già in servizio a tempo indeterminato presso ENIT con almeno nove mesi di adeguata esperienza nelle attività strettamente collegate ai compiti istituzionali del Ministero del Turismo. L'amministrazione ha negato la riserva ritenendo incompatibile, anche cronologicamente, il periodo di servizio indicato, dal 1° giugno 2018 al 24 marzo 2021, con la riserva destinata al personale già in servizio a tempo indeterminato presso ENIT. Il ricorrente ha quindi chiesto, in via cautelare, la sospensione degli atti e il reinserimento tra i vincitori.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per assenza di apprezzabili profili di fumus boni iuris, rilevando che, a un sommario esame, appare dirimente la motivazione amministrativa secondo cui il servizio prestato dal ricorrente presso ENIT nel periodo dal 1° giugno 2018 al 24 marzo 2021 non è compatibile con la riserva. Il giudice ha valorizzato il dato secondo cui il Ministero del Turismo è stato istituito dal d.l. n. 22/2021 e ha ritenuto coerente la finalità della riserva con la valorizzazione di professionalità ancora inserite nell'organizzazione di ENIT e immediatamente utilizzabili nell'azione amministrativa del comparto turistico. Non è stata pertanto ravvisata la necessità di sospendere la graduatoria o gli altri atti impugnati. Nella stessa sede cautelare il TAR ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i vincitori del profilo Informatico-Statistico inclusi nella graduatoria rettificata, assegnando 60 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza per la notificazione del ricorso e 30 giorni dal perfezionamento dell'ultima notificazione per il deposito della relativa prova. Le spese della fase cautelare sono state compensate nei confronti delle amministrazioni, in ragione della novità delle questioni; nulla è stato disposto nei confronti dei controinteressati privati non costituiti.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; sulla base di un esame sommario il TAR ha valutato negativamente il fumus boni iuris e ha respinto la domanda di sospensione.
art. 1, comma 5, del bando di concorso
Prevede la riserva controversa a favore della specifica categoria di personale; il suo ambito applicativo è stato esaminato con riferimento alla collocazione temporale e funzionale del servizio presso ENIT.
art. 1, comma 6, d.l. 22 aprile 2023, n. 44, convertito dalla l. 21 giugno 2023, n. 74
Costituisce la base normativa richiamata dal bando per la riserva destinata al personale già in servizio a tempo indeterminato presso ENIT con adeguata esperienza collegata ai compiti istituzionali del Ministero del Turismo.
d.l. 1° marzo 2021, n. 22, convertito dalla l. 22 aprile 2021, n. 55
È richiamato per individuare il momento di istituzione del Ministero del Turismo, elemento utilizzato dal TAR per ritenere, in sede cautelare, non compatibile il servizio prestato anteriormente con la finalità della riserva.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione di una graduatoria concorsuale richiede la ravvisabilità, anche a un esame sommario, di apprezzabili profili di fumus boni iuris; in mancanza, la domanda cautelare deve essere respinta.
- Una riserva concorsuale destinata al personale già in servizio a tempo indeterminato presso un ente, prevista per valorizzare professionalità ancora inserite nella relativa organizzazione e immediatamente utilizzabili nell'amministrazione di riferimento, può essere interpretata alla luce della permanenza attuale del rapporto e della coerenza cronologica del servizio con l'istituzione dell'amministrazione beneficiaria.
- Quando l'impugnazione della graduatoria può incidere sulla posizione di tutti i vincitori collocati nella graduatoria stessa, il giudice può disporre già nella fase cautelare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, fissando termini per la notificazione del ricorso e per il deposito della prova delle notifiche.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 16 lug 2026Ordinanza n. 1580/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 16 lug 2026Ordinanza n. 362/2026 - Salerno, Sezione 2
- Ordinanza · 16 lug 2026Ordinanza n. 364/2026 - Salerno, Sezione 2
- Ordinanza · 16 lug 2026Ordinanza n. 365/2026 - Salerno, Sezione 2
- Ordinanza · 16 lug 2026Ordinanza n. 366/2026 - Salerno, Sezione 2
- Ordinanza · 16 lug 2026Ordinanza n. 367/2026 - Salerno, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →