Sentenza del 22/05/2018 n. 2321 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Finanza locale - Ici - Pertinenze - Box a servizio di abitazione principale - Prossimità - Irrilevanza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha contestato l’imposizione ICI sul box, sostenendo che l’immobile costituisse una pertinenza dell’abitazione principale. La questione riguardava la necessità o meno che il box fosse contiguo o immediatamente prossimo all’abitazione per poter beneficiare del trattamento previsto per le pertinenze.
La decisione
La sentenza ha riconosciuto l’esistenza del rapporto pertinenziale tra il box e l’abitazione principale anche in assenza di contiguità o prossimità fisica. È stata ritenuta sufficiente la destinazione oggettiva del box al servizio dell’abitazione e la manifestata volontà del contribuente, anche se i due immobili si trovavano in compendi immobiliari diversi. Ne consegue l’applicazione al box del regime previsto per la pertinenza dell’abitazione principale.
Norme richiamate
Disciplina ICI relativa all’abitazione principale e alle pertinenze
Il trattamento fiscale riservato all’abitazione principale può estendersi alle pertinenze quando sussiste un effettivo rapporto pertinenziale, senza che sia necessariamente richiesta la contiguità fisica degli immobili.
Articolo 817 del Codice civile
Sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un’altra cosa.
Il rapporto pertinenziale dipende dalla destinazione durevole del bene accessorio al servizio del bene principale e dalla volontà del proprietario, non dalla mera vicinanza o contiguità materiale.
Massime di principio
- Un box può essere considerato pertinenza dell’abitazione principale anche se situato in un diverso compendio immobiliare o non immediatamente vicino all’abitazione.
- Per dimostrare la pertinenzialità è necessario provare una destinazione durevole e concreta del box al servizio dell’abitazione principale, oltre alla volontà del proprietario di creare tale vincolo.
- La distanza fisica tra abitazione e box non è, di per sé, decisiva: prevalgono la funzione effettivamente svolta dal bene e la sua destinazione stabile.
- La qualificazione pertinenziale non deriva automaticamente dalla proprietà comune dei beni; deve risultare un collegamento funzionale effettivo e coerente con le caratteristiche dell’immobile.
- In casi analoghi è opportuno documentare l’uso del box, la titolarità degli immobili, la dichiarazione del contribuente e ogni elemento che dimostri il servizio durevole reso all’abitazione principale.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 22 mag 2018Sentenza del 22/05/2018 n. 11 - Comm. Trib. Reg. Valle d'Aosta
- Sentenza · 22 mag 2018Sentenza del 22/05/2018 n. 25 - Comm. Trib. Prov. Rieti
- Sentenza · 22 mag 2018Sentenza del 22/05/2018 n. 28 - Comm. Trib. Prov. Rieti
- Sentenza · 22 mag 2018Sentenza del 22/05/2018 n. 307 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
- Sentenza · 22 mag 2018Sentenza del 22/05/2018 n. 593 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
- Sentenza · 22 mag 2018Sentenza del 22/05/2018 n. 599 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →