Sentenza n. 70/2026 - Latina, Sezione 1
per la declaratoria di illegittimità - del silenzio-inadempimento serbato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione presso la Prefettura di Latina sulla domanda di perfezionamento della procedura per l'autorizzazione alla sottoscrizione del contratto di soggiorno ed alla richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato a seguito del nulla-osta per lavoro subordinato prot. P-LT/L/Q/2024/104492 rilasciato dallo in data 19.05.2024; e per l’accertamento - dell'obbligo dello stesso Sportello Unico per l'Immigrazione di provvedere mediante adozione di un provvedimento espresso sulla richiesta di convocazione del datore di lavoro e del lavoratore ai fini della sottoscrizione del contratto di soggiorno finalizzato al rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato ex art. 35 e 36 DPR 394/1999 ovvero, in caso di mancata presentazione e sottoscrizione del contratto da parte del datore di lavoro, per la richiesta del permesso di soggiorno per attesa occupazione al fine di regolarizzare la presenza in Italia del lavoratore entrato in Italia con visto d'ingresso per lavoro subordinato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento dello Sportello Unico per l’Immigrazione sulla richiesta di convocazione per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e, in alternativa, per l’attivazione della procedura finalizzata al permesso di soggiorno per attesa occupazione
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, cittadino indiano, era entrato regolarmente in Italia in forza di un nulla-osta per lavoro subordinato stagionale e di un visto d’ingresso. Dopo l’ingresso, il datore di lavoro era divenuto irreperibile, impedendo il perfezionamento degli adempimenti necessari al rilascio del permesso di soggiorno. Il lavoratore aveva quindi presentato allo Sportello Unico per l’Immigrazione una diffida, chiedendo la convocazione propria e del datore di lavoro per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e la consegna del modello 209 oppure, in caso di mancata presentazione o assunzione per causa non imputabile al lavoratore, l’attivazione della procedura per il permesso di soggiorno per attesa occupazione. Dopo un successivo sollecito, l’Amministrazione non aveva fornito alcun riscontro. È stato pertanto dedotto il silenzio-inadempimento e la violazione dell’obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso. L’Amministrazione si è costituita con atto di mero stile. La documentazione depositata il giorno precedente la camera di consiglio è stata ritenuta tardiva e non è stata considerata.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha preliminarmente escluso dal materiale valutabile la documentazione depositata dall’Amministrazione oltre il termine previsto dall’art. 87, commi 2, lett. b), e 3, c.p.a. Nel merito, ha ritenuto che la richiesta del lavoratore fosse specifica e circostanziata e che l’Amministrazione avesse l’obbligo di riscontrarla espressamente, anche mediante un provvedimento negativo ove ritenesse insussistenti o venuti meno i presupposti. Il dovere di provvedere non deriva soltanto da una previsione normativa puntuale, ma anche dai principi informatori dell’azione amministrativa e, in particolari fattispecie, da ragioni di giustizia ed equità. Neppure una domanda eventualmente manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata esonera l’Amministrazione dal fornire una risposta espressa, potendo soltanto comportare una motivazione semplificata. È stata quindi dichiarata l’illegittimità del silenzio serbato dalla Prefettura e ordinato allo Sportello Unico per l’Immigrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso e motivato, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, senza pregiudizio per la valutazione amministrativa della sussistenza dei presupposti del titolo richiesto. Il TAR non ha nominato immediatamente un commissario ad acta, riservandosi di provvedervi su istanza motivata e documentata in caso di ulteriore inerzia. L’Amministrazione è stata condannata alle spese di giudizio, liquidate in euro 1.500, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 31 c.p.a.
Richiamato quale fondamento dell’azione contro il silenzio della pubblica amministrazione.
art. 117 c.p.a.
Richiamato quale disciplina processuale dell’azione avverso il silenzio-inadempimento.
art. 2 l. 241/1990
«Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo»
L’obbligo di provvedere comprende anche l’obbligo di rispondere espressamente alle domande eventualmente manifestamente irricevibili, inammissibili, improcedibili o infondate; in tali casi è soltanto attenuato l’onere motivazionale.
art. 22 d.lgs. 286/1998
Richiamato in relazione alla procedura di ingresso e assunzione del lavoratore straniero e alla convocazione per la sottoscrizione del contratto di soggiorno.
artt. 35 e 36 d.P.R. 394/1999
Richiamati quali disposizioni applicabili alla convocazione e alla sottoscrizione del contratto di soggiorno e agli adempimenti successivi al rilascio del nulla-osta.
art. 87, commi 2, lett. b), e 3, c.p.a.
Il deposito documentale effettuato dall’Amministrazione il giorno precedente la camera di consiglio è stato ritenuto tardivo e non valutabile.
art. 93 c.p.c.
Applicato, unitamente all’art. 39 c.p.a., per disporre la distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
art. 39 c.p.a.
Richiamato per la distrazione delle spese di lite in favore del difensore antistatario.
Massime di principio
- A fronte di un’istanza specifica e circostanziata, la pubblica amministrazione ha l’obbligo di concludere il procedimento mediante un provvedimento espresso, anche quando ritenga insussistenti i presupposti per l’accoglimento della domanda.
- Il dovere di provvedere può desumersi non soltanto da una disposizione normativa espressa, ma anche dai principi informatori dell’azione amministrativa e, in particolari fattispecie, da ragioni di giustizia ed equità.
- La manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza dell’istanza non esonera l’amministrazione dall’obbligo di riscontro espresso; comporta soltanto la possibilità di adottare una motivazione semplificata.
- Nel procedimento successivo all’ingresso regolare di un lavoratore straniero, l’irreperibilità o il disinteresse del datore di lavoro non esclude l’obbligo dello Sportello Unico per l’Immigrazione di esaminare una richiesta specifica del lavoratore e di concludere il procedimento con una decisione espressa, senza che il giudice possa sostituirsi all’amministrazione nella valutazione dei presupposti del titolo richiesto.
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