Sentenza n. 10285/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'annullamento A) del provvedimento n. D/7158/2025 dell’Ambasciata d’Italia a New Delhi pronunziato in data 10/11/2025 e notificato al ricorrente in pari data con cui è stata rigettata la richiesta di visto per lavoro subordinato presentata in data 15/09/2025 dal Signor -OMISSIS- sulla base del nulla osta al lavoro subordinato n. P-MN/L/Q/2025/101371 rilasciato dalla Prefettura di Mantova in data 09/04/2025 su richiesta dal Signor-OMISSIS- nell’ambito del Decreto Flussi 2025 presentata in data 07/02/2025; B) di ogni altro provvedimento preordinato, connesso e consequenziale allo stesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di visto d'ingresso in Italia per lavoro subordinato adottato dall'Ambasciata d'Italia a New Delhi
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego del visto per lavoro subordinato richiesto sulla base di un nulla osta al lavoro subordinato rilasciato dalla Prefettura competente nell'ambito del Decreto Flussi 2025. Nel corso del giudizio, l'Amministrazione ha documentato che, a seguito di un procedimento di riesame in autotutela, la sede diplomatica ha rilasciato il visto richiesto.
La decisione
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a. e ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., poiché il sopravvenuto rilascio del visto ha integralmente soddisfatto la pretesa del ricorrente. Le spese sono state poste a carico dell'Amministrazione resistente secondo il principio della soccombenza, in quanto il rilascio del visto è intervenuto soltanto dopo l'instaurazione del giudizio. Le spese sono state liquidate in euro 1.000,00, oltre accessori di legge, con rimborso del contributo unificato se versato.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previa informazione alle parti, quando ne ricorrono i presupposti.
art. 34, comma 5, c.p.a.
La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando il sopravvenuto provvedimento dell'Amministrazione soddisfa integralmente la pretesa azionata.
Massime di principio
- Il rilascio sopravvenuto del titolo amministrativo richiesto, quando soddisfa integralmente la pretesa dedotta in giudizio, determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., poiché viene meno l'interesse alla decisione sull'atto originariamente impugnato.
- Quando l'Amministrazione adotta il provvedimento satisfattivo soltanto dopo l'instaurazione del giudizio, la definizione per cessazione della materia del contendere non esclude la condanna dell'Amministrazione alle spese, che possono essere poste a suo carico secondo il principio della soccombenza virtuale o, comunque, in ragione della condotta processuale e del fatto generatore della controversia.
- La sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a. può essere utilizzata per definire il giudizio quando, previo avviso alle parti, la sopravvenienza satisfattiva rende non più attuale la controversia.
Come è indicizzato
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