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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16492/2025 del 02/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza del 10/04/2024 del Tribunale della Libertà di Milano che aveva confermato la custodia cautelare in carcere applicata dal Tribunale del riesame di Milano in accoglimento dell'appello del P.M. per il delitto di associazione di tipo mafioso (art. 416-bis). I motivi dedotti: 1) vizio di motivazione e violazione di legge per la fissazione di molteplici camere di consiglio con collegi diversi su medesimo thema decidendum, con pretesa lesione del diritto di difesa (art. 127 c.p.p. e connessi); 2) abnormità procedurale per la parcellizzazione di un unico appello collettivo; 3) inammissibilità dell'appello del P.M. per genericità (art. 581 c.p.p.); 4) erronea introduzione di una nuova impostazione dell'imputazione (da confederazione tra gruppi mafiosi a associazione orizzontale), con violazione del principio di tipicità e modifica sostanziale del capo di imputazione; 5) erronea valutazione dei gravi indizi relativi all'art. 416-bis, lamentando la mancanza di elementi che dimostrino la forza intimidatrice e la 'messa a disposizione' stabile del ricorrente (ruolo meramente professionale, breve e formale partecipazione societaria: amministratore e socio 10% della Seven Space s.r.l. da nov.2020 a febb.2021, poi allontanato); 6) erronea valutazione delle esigenze cautelari (art. 274 lett. c) c.p.p.), anche alla luce di conversazioni che dimostrerebbero l'interruzione dei rapporti tra Romeo e altri indagati e della brevità del suo coinvolgimento investigativo.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili i primi tre motivi (1°, 2°, 3°) per aspecificità e per riguardare aspetti organizzativi non censurabili senza indicazione del concreto pregiudizio. Il quarto motivo (presunta modifica dell'imputazione da parte del P.M.) è stato ritenuto infondato: i chiarimenti forniti dal P.M. in sede di appello sono considerati ammissibili nel contraddittorio e non costituiscono modifica intempestiva dell'imputazione provvisoria. Il quinto motivo è stato parzialmente fondato: la Corte ha ritenuto che, con riguardo alla posizione di Antonio Romeo, l'ordinanza impugnata non abbia adeguatamente motivato la sussistenza, a livello di gravi indizi richiesti per la custodia cautelare, della sua partecipazione stabile e della 'messa a disposizione' in favore del sodalizio mafioso così come definito dall'ordinanza di appello. Il sesto motivo è stato assorbito. In conclusione il ricorso è stato parzialmente accolto con riferimento alla insufficiente motivazione circa la partecipazione specifica di Romeo; di conseguenza la decisione cautelare è annullata/riconosciuta carente sul punto relativo alla posizione personale del ricorrente (ossia la misura cautelare non risulta sufficientemente motivata rispetto a Romeo).

Norme richiamate

  • art. 178 cod. proc. pen.

    richiamata nella doglianza sul vizio di motivazione e sul procedimento di riesame; non pronunciata come violata dalla Corte per carenza di specificità delle censure

  • art. 179 cod. proc. pen.

    richiamato tra le norme processuali pertinenti alla trattazione collegiale; le censure organizzative sono state giudicate non specifiche

  • art. 127 cod. proc. pen.

    invocato dalla difesa per la violazione del diritto di difesa a causa di camere di consiglio separate; la Corte ha ritenuto la doglianza generica e quindi inammissibile

  • art. 310 cod. proc. pen.

    norma relativa alla richiesta di misure cautelari collettive; la corte ha rilevato che l'appello del P.M. poteva legittimamente trattare aspetti collegati ma il procedimento decisionale del riesame non è censurabile senza prova di pregiudizio concreto

  • art. 581 cod. proc. pen.

    invocato per sostenere l'inammissibilità dell'appello del P.M. per genericità; la Corte l'ha ritenuta infondata perché l'atto di appello conteneva un dettagliato confronto con l'ordinanza impugnata

  • art. 273 cod. proc. pen.

    richiamata tra le norme di processo connesse alle censure sulla qualificazione dell'associazione; non ritenuta violata

  • art. 275 cod. proc. pen.

    richiamata nel contesto delle deduzioni difensive in tema di imputazione e prova; non determinante per la decisione

  • art. 416-bis cod. pen.

    norma sostanziale contestata (associazione di tipo mafioso). La Corte ha richiamato i criteri giurisprudenziali per valutare la "mafiosità" (affectio societatis, forza intimidatrice, messa a disposizione stabile) e ha ritenuto, nel complesso, che il Tribunale del riesame abbia adeguatamente motivato la configurabilità del sodalizio in termini generali, mentre non ha fornito motivazione sufficiente circa la partecipazione stabile del singolo Romeo

  • art. 274 cod. proc. pen.

    norma sulle esigenze cautelari (pericolo di recidiva, inquinamento delle prove, reiterazione del reato); la difesa ha contestato la loro valutazione; la Corte ha assorbito la posizione sul punto dopo aver dichiarato parzialmente fondato il motivo sulla partecipazione

Massime di principio

  • Le censure di tipo organizzativo (es. più camere di consiglio/collegi diversi) sono in genere inammissibili se non viene dimostrato un concreto pregiudizio per il diritto di difesa; occorre specificare il danno processuale effettivo subito.
  • L'appello del pubblico ministero in materia cautelare può essere ritenuto ammissibile anche se richiama la precedente richiesta cautelare, purché nell'atto emergano elementi di critica specifici e un adeguato confronto con l'ordinanza impugnata; la genericità è sanzionata solo se realmente riscontrabile.
  • La modifica di una impostazione descrittiva dell'imputazione (es. chiarimenti sul carattere 'operativo' dell'associazione o sulla sua natura orizzontale) può essere ammessa nel contraddittorio cautelare quando non alteri la tipicità dell'addebito in modo sostanziale rispetto alla imputazione provvisoria.
  • Per la configurazione dell'art. 416‑bis, ai fini cautelari, è necessario un compendio indiziario grave che dimostri non solo rapporti occasionali o interessi imprenditoriali comuni, ma una reale 'messa a disposizione' stabile e un'affectio societatis: ruolo formale, breve durata di cariche societarie o apporto prevalentemente professionale possono non essere sufficienti.
  • La capacità intimidatrice rilevante ai fini del 416‑bis può emergere anche dalla 'spendita' della fama criminale e da comportamenti di omertà/assoggettamento del territorio senza che siano necessari sempre atti di violenza effettiva; tuttavia la prova indiziaria deve essere specifica e collegata al comportamento del singolo indagato.
  • La difesa che contesti la sussistenza dei gravi indizi a fondamento di una misura cautelare deve insistire su punti concreti e specifici (tempi, ruoli, contenuti delle intercettazioni, assenza di continuità operativa) per ottenere l'annullamento o la revoca della misura.

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