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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-412/22

Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 4 ottobre 2024. — Autoridade Tributária e Aduaneira contro NT. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal Administrativo. — Rinvio pregiudiziale – Dumping – Importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese – Importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio spediti dalla Malaysia – Regolamento di esecuzione (UE) 2016/278 – Abrogazione dei dazi antidumping istituiti dal regolamento (CE) n. 91/2009 – Data in cui tale abrogazione ha effetto – Importazioni anteriori a tale data – Recupero a posteriori di dazi antidumping. — Causa C-412/22

Giurisprudenza europea62022CJ0412

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha chiarito che l’abrogazione dei dazi antidumping disposta dal regolamento (UE) 2016/278 non ha effetto retroattivo. Perciò, i dazi restano dovuti per importazioni compiute quando il regolamento antidumping era ancora in vigore, anche se la loro liquidazione avviene successivamente in sede di recupero a posteriori. È irrilevante che il recupero si fondi su un documento proveniente da un’indagine penale avviata sulla base di elementi OLAF.

Abrogazione di dazi antidumping e recupero a posteriori di importazioni anteriori all’entrata in vigore del regolamento abrogativo

La questione giuridica

Se l’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/278 debba essere interpretato nel senso che l’abrogazione dei dazi antidumping impedisce la riscossione, in sede di recupero a posteriori effettuato dopo il 28 febbraio 2016, dei dazi relativi a importazioni effettuate prima di tale data; e se la risposta muti quando il recupero derivi da un documento tratto da un’indagine penale fondata su elementi forniti dall’OLAF.

Principio di diritto

L’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/278 va interpretato nel senso che l’abrogazione dei dazi antidumping produce effetti solo per il futuro e non preclude, per importazioni effettuate prima della sua entrata in vigore, la riscossione in via di recupero a posteriori dei dazi antidumping e degli eventuali altri dazi connessi; ciò vale anche se il recupero è avviato dopo l’abrogazione e anche se trae origine da elementi acquisiti in un procedimento penale fondato su informazioni OLAF, circostanze che sono irrilevanti ai fini temporali dell’abrogazione.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (CE) n. 91/2009
  • Regolamento di esecuzione (UE) n. 723/2011
  • Regolamento di esecuzione (UE) n. 693/2012
  • Regolamento di esecuzione (UE) n. 924/2012
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2015/519
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2016/278
  • Regolamento (UE) 2015/476
  • Regolamento (CE) n. 1225/2009
  • Regolamento (CEE) n. 2913/92
  • Decisione 94/800/CE

Abrogazione di dazi antidumping e recupero a posteriori di importazioni anteriori all’entrata in vigore del regolamento abrogativo

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Supremo Tribunal Administrativo portoghese in materia di dazi antidumping, recupero doganale e effetti temporali di un regolamento dell’Unione che abroga una misura antidumping precedente. La Corte è stata chiamata a stabilire se l’abrogazione incida su importazioni effettuate quando il dazio era ancora vigente, ma recuperate solo dopo l’entrata in vigore del regolamento abrogativo.

Fatti e procedimento principale

Nel procedimento principale l’amministrazione doganale portoghese aveva emesso nei confronti di NT e dell’importatore Inemer un avviso di accertamento per il recupero a posteriori di dazi antidumping, dazi convenzionali, IVA e interessi compensativi. Le merci erano elementi di fissaggio in acciaio esportati nel 2010 e inizialmente dichiarati come originari della Malaysia, ma successivamente ricondotti a origine non preferenziale cinese a seguito di controlli e di un’indagine OLAF sul trasbordo di merci cinesi via Malaysia.

NT aveva sostenuto che, essendo il regolamento n. 91/2009 stato abrogato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/278, non fosse più possibile liquidare dazi antidumping sulla sua base. I giudici portoghesi di merito avevano accolto tale impostazione, mentre l’amministrazione doganale aveva proposto impugnazione dinanzi al giudice del rinvio.

Quadro normativo e contesto unionale

La Corte ricostruisce l’evoluzione delle misure antidumping relative a determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Cina e spediti dalla Malaysia. Richiama, tra l’altro:

  • il regolamento (CE) n. 91/2009, che istituisce il dazio antidumping definitivo;
  • il regolamento di esecuzione (UE) n. 723/2011 e il successivo regolamento di esecuzione (UE) n. 693/2012, che estendono e modificano la misura;
  • il regolamento di esecuzione (UE) n. 924/2012, adottato dopo una decisione del DSB dell’OMC;
  • il regolamento di esecuzione (UE) 2015/519, adottato a seguito di un riesame in previsione della scadenza;
  • il regolamento di esecuzione (UE) 2016/278, che abroga i dazi antidumping di cui al regolamento n. 91/2009, con effetto dal 28 febbraio 2016;
  • il regolamento (UE) 2015/476, base giuridica dell’intervento della Commissione a seguito di decisioni del DSB;
  • il regolamento (CE) n. 1225/2009 e il regolamento (CEE) n. 2913/92, rispettivamente in materia antidumping e doganale generale.

Questioni sottoposte alla Corte

Il giudice del rinvio ha chiesto, in sostanza, se l’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/278 impedisca il recupero a posteriori di dazi antidumping su importazioni avvenute prima del 28 febbraio 2016, ma accertate e liquidate dopo tale data. Ha inoltre chiesto se la risposta cambi nel caso in cui il recupero derivi da un documento estratto da un procedimento penale fondato su elementi probatori forniti dall’OLAF.

Ragionamento della Corte

La Corte parte dal principio, desunto dall’articolo 201 del regolamento n. 2913/92, secondo cui l’obbligazione doganale all’importazione sorge al momento dell’accettazione della dichiarazione in dogana. Poiché le importazioni controverse e le dichiarazioni doganali risalgono al 2010, quando il regolamento n. 91/2009 era pienamente applicabile, i dazi antidumping erano già dovuti all’epoca, anche se non riscossi immediatamente per la falsità dell’indicazione d’origine.

La Corte interpreta l’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/278 nel senso che l’abrogazione opera solo dalla data di entrata in vigore del regolamento, senza effetti retroattivi. La clausola che esclude il rimborso dei dazi riscossi prima di tale data non introduce un’eccezione a una pretesa retroattività, ma conferma l’assenza di retroattività.

La Corte respinge anche l’argomento secondo cui l’abrogazione dovrebbe essere assimilata a un annullamento per illegittimità con effetti ex tunc. Ricorda infatti che la validità del regolamento n. 91/2009 non può essere valutata alla luce degli accordi OMC e delle decisioni del DSB richiamate, e che l’abrogazione di un atto da parte del suo autore produce effetti solo per il futuro, non equivale a una declaratoria di invalidità.

Ne consegue che l’abrogazione non incide sulle obbligazioni doganali sorte prima del 28 febbraio 2016 né impedisce il recupero a posteriori di dazi antidumping e di altri oneri connessi relativi a importazioni effettuate quando la misura era vigente. La Corte aggiunge che è irrilevante, ai fini della soluzione, che il recupero sia avviato sulla base di un documento proveniente da un’indagine penale o che gli elementi probatori provengano dall’OLAF.

Decisione e dispositivo

La Corte dichiara che l’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/278 deve essere interpretato nel senso che l’abrogazione dei dazi antidumping non osta al loro recupero a posteriori, se le importazioni sono avvenute prima della data di entrata in vigore del regolamento abrogativo. La provenienza degli elementi probatori, anche se collegata a un’indagine penale fondata su informazioni OLAF, non modifica tale conclusione.

Principi utili per la pratica

Per gli operatori doganali e fiscali, la sentenza ribadisce che:

  • l’obbligazione doganale si valuta alla data di insorgenza, non alla data del recupero;
  • l’abrogazione di un dazio antidumping ha effetto solo per il futuro, salvo espressa retroattività;
  • il recupero a posteriori resta possibile anche dopo l’abrogazione della misura, se il presupposto impositivo era già perfezionato;
  • la mera connessione con un dossier OLAF o con un fascicolo penale non incide sulla disciplina temporale del dazio.

Come è indicizzato

Materiedazi antidumpingdiritto doganalerecupero a posterioricommercio internazionaleomc

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