Cassazione Civile, Sentenza n. 13032/2022 del 26/04/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione in cassazione della sentenza n. 1644/2016 della Corte d'Appello di Torino, che aveva accolto l'appello del Condominio e rigettato l'impugnazione promossa dalla Gilma SRL avverso la delibera condominiale del 10.02.2012. La ricorrente deduceva, in sintesi, il mancato riconoscimento del giudicato formato con la sentenza n. 399/2009 circa l'inclusione nella tabella millesimale delle scale e dell'ascensore delle unità a destinazione alberghiera di proprietà Gilma, contestando la motivazione della Corte d'Appello e lamentando violazioni relative all'onere della prova, alla revocazione, all'esistenza di fatto nuovo idoneo alla revisione delle tabelle millesimali e alla corretta interpretazione del giudicato
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività: la sentenza impugnata era stata regolarmente notificata il 7.10.2016 a uno dei difensori della ricorrente (avv. Giuseppe Russo) e pertanto il termine breve di 60 giorni previsto dall'art. 325 c.p.c. era decorso (scadenza 6.12.2016). Il ricorso per cassazione notificato il 3.3.2017 risultava quindi tardivo e la sentenza di appello si era formata in giudicato. Per tale motivo la Corte ha assorbito l'esame dei motivi. Le spese del giudizio di legittimità sono state liquidate a carico della ricorrente in Euro 5.500,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi) oltre spese generali del 15%. È stata rigettata la richiesta di condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c.; la Corte ha ritenuto che non sussistessero mala fede o colpa grave, ma solo un errore sulla decorrenza del termine. La Corte ha inoltre rilevato la sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento da parte della ricorrente di un ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Norme richiamate
Richiamata in relazione ai vizi di motivazione denunciati; la Corte non ha esaminato nel merito per effetto dell'inammissibilità del ricorso
art. 111, comma 7 Cost.
Invocata in relazione al vizio di motivazione e al diritto di difesa; non valutata nel merito a causa dell'inammissibilità per tardività
Richiamato come possibile motivo di cassazione per vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto di non poterlo esaminare essendo il ricorso inammissibile per decorso del termine
Stabilisce il termine breve (60 giorni) per impugnare la sentenza; la Corte ha interpretato che la notificazione della sentenza ad uno soltanto dei difensori nominati fa decorrere il termine breve
Norme sul computo e forme dell'impugnazione richiamate insieme all'art. 325; conferma l'applicazione del termine breve
Richiamato dalla ricorrente in ordine alle tabelle millesimali e alla pretesa efficacia del giudicato; la Corte non ha esaminato la questione nel merito per inammissibilità del ricorso
Richiamato in tema di onere della prova; la Corte ha osservato che la censura sull'onere della prova non è stata esaminata per effetto dell'assorbimento del merito
Richiamato in relazione al potere istruttorio e all'onere della prova; non valutato nel merito a causa dell'inammissibilità
Richiamato dalla ricorrente come criterio di deduzione di fatti nuovi o errori; non esaminato nel merito dalla Corte
Richiamato in relazione alla revisione delle tabelle millesimali per fatti nuovi; la Corte non ha deciso il merito
La Corte ha specificato che la responsabilità aggravata ex comma 3 richiede mala fede o colpa grave nell'esercizio dell'azione processuale (più che la mera infondatezza); la richiesta di condanna è stata rigettata perché mancavano mala fede o colpa grave
art. 13, comma 1-quater D.P.R. 115/2002
La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per l'eventuale versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione
art. 13, comma 1-bis D.P.R. 115/2002
Richiamato in relazione al meccanismo di determinazione dell'eventuale ulteriore contributo unificato dovuto
Massime di principio
- La notificazione della sentenza ad uno soltanto dei difensori nominati dalla parte fa decorrere il termine breve di 60 giorni per impugnare ex art. 325 c.p.c.; l'elezione di domicilio fuori dal circondario non interrompe tale effetto
- Se il ricorso per cassazione è notificato oltre il termine breve, la sentenza impugnata si forma in giudicato e la Corte di Cassazione dichiara l'inammissibilità assorbendo le questioni di merito
- Le censure relative al giudicato, alle tabelle millesimali e all'onere della prova devono essere tempestivamente impugnate; la tardività dell'impugnazione priva la parte della possibilità di ottenere un esame di merito in cassazione
- La condanna per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c. richiede prova di mala fede o colpa grave nell'esercizio dell'azione processuale; la mera infondatezza della domanda non è sufficiente
- In caso di inammissibilità del ricorso possono essere comunque disposte le spese e l'eventuale obbligo di versamento di un ulteriore contributo unificato secondo il DPR n. 115/2002
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