Cassazione Penale, Sentenza n. 41834/2024 del 13/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli che confermava la condanna per estorsione aggravata (art. 629 c.p.). I motivi principali: 1) presunta violazione dell'art. 525 c.p.p. e carenza di motivazione nella mancata rinnovazione dibattimentale e nell'indicazione degli atti utilizzabili (richiesta di riesame della persona offesa Caccialino); 2) errata qualificazione del reato (si chiedeva la riqualificazione in truffa vessatoria, artt. 629 e 640 c.p.); 3) erronea applicazione dell'aggravante della persona riunite (art. 628, comma 3, n.1 c.p.); 4) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e dell'art. 62, comma 1, n.5 c.p. per aver la persona offesa concorso nel fatto.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto manifestamente infondato che non vi sia stata violazione dell'art. 525 c.p.p.: il Tribunale aveva motivatamente ritenuto superfluo il nuovo esame delle prove dichiarative acquisite da diverso collegio e aveva comunque dichiarato l'utilizzabilità degli atti; la mancata formale lettura/indicazione degli atti non comporta di per sé inutilizzabilità se non ricorre specifica sanzione normativa. Il secondo motivo è stato rigettato perché attiene alla valutazione di merito e rappresenta riesame dei fatti, vietato in Cassazione; la Corte ha confermato la corretta qualificazione in estorsione sulla base della concreta rappresentazione del pericolo dipendente dall'agente. Il terzo motivo è inammissibile perché la censura sull'aggravante non era stata dedotta in sede di appello (art. 606, comma 3 c.p.p.). Il quarto motivo è in parte generico (mancanza di specificità ex art. 581 c.p.p.) e in parte infondato: la Corte ha ritenuto che l'accordo tra imputato e persona offesa non costituisse causa efficiente delle condotte estorsive e che non ricorresse l'elemento materiale e psicologico richiesto per riconoscere l'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n.5 c.p. Conseguenze: condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 525 c.p.p.
Il consenso delle parti alla lettura degli atti assunti da diverso collegio non è sempre necessario; il giudice in diversa composizione può ritenere superflua la rinnovazione delle prove già acquisite e motivare la decisione sulla base della non manifesta superfluità della rinnovazione.
art. 511 c.p.p.
Richiama la dichiarazione di utilizzabilità degli atti; nella fattispecie la Corte ha evidenziato che l'utilizzabilità è stata comunque dichiarata in udienza.
art. 191 e art. 526 c.p.p.
Norme che sanzionano con inutilizzabilità l'illegittima acquisizione della prova; la semplice omissione formale nella lettura/indicazione degli atti non equivale a illegittima acquisizione.
art. 178 c.p.p.
Elenca le cause generali di nullità; la Corte sottolinea che la violazione formale della lettura degli atti non rientra tra dette cause senza specifica previsione sanzionatoria.
artt. 492, 493, 495 c.p.p.
Riferimento alle attività probatorie che non vanno necessariamente ripetute pedissequamente se già compiute e utilizzabili dal giudice in diversa composizione.
art. 190 c.p.p.
Riconosce al giudice il potere di valutazione della rilevanza e della necessità della rinnovazione probatoria; la Corte ha ritenuto esercitato correttamente tale potere.
art. 629 c.p.
Definizione del reato di estorsione: rilevanza della rappresentazione di un pericolo reale il cui verificarsi appare dipendente dall'agente; la Corte ha confermato questa qualificazione nella fattispecie.
art. 640 c.p.
Definizione del reato di truffa (anche 'vessatoria'); la Corte ha distinto la truffa dall'estorsione sulla base della realtà o meno del pericolo prospettato dalla condotta dell'agente.
art. 628, comma 3, n.1 c.p.
Aggravante per essere più persone riunite; la censura relativa è stata ritenuta inammissibile in Cassazione perché non dedotta in appello.
art. 62-bis c.p. e art. 62, comma 1, n.5 c.p.
Circostanze attenuanti generiche e attenuante per il fatto doloso dell'offeso: per riconoscerle è richiesta specificità e prova dell'elemento materiale e dell'elemento psicologico della volontà concorrente dell'offeso; non è sufficiente che l'offeso abbia soltanto favorito l'occasione.
art. 606, comma 3 c.p.p.
Limiti della cassazione: non sono ammesse censure su violazioni di legge non dedotte in sede di appello; motivi nuovi in Cassazione sono inammissibili.
art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.
Richiede la specificità dei motivi di ricorso; la genericità nei rilievi processuali determina inammissibilità.
art. 616 c.p.p.
Conseguenze dell'inammissibilità del ricorso: condanna alle spese e, in presenza di colpa nel ricorso, pagamento di una somma alla cassa delle ammende; nella fattispecie euro 3.000,00.
Massime di principio
- Dopo il mutamento del collegio giudicante la rinnovazione delle prove non è automatica: il nuovo giudice può valutare la superfluità delle prove già acquisite e non richiedere il loro ripetuto svolgimento se le dichiarazioni sono chiare e complete.
- La mancata formale lettura o indicazione degli atti ai fini della decisione non determina automaticamente inutilizzabilità o nullità degli atti, salvo che non ricorra una specifica previsione sanzionatoria o illegittima acquisizione della prova.
- La Cassazione non può riesaminare i fatti né sostituirsi al giudice di merito nella valutazione delle prove: i motivi che si appoggiano a una rivalutazione del materiale probatorio sono inammissibili o manifestamente infondati.
- Questioni di diritto o aggravanti non dedotte in sede di appello non possono essere sollevate per la prima volta in Cassazione (art. 606 c.p.p.): occorre rispettare i limiti dell'impugnazione.
- Le censure in Cassazione devono essere specifiche e ben motivate (art. 581 c.p.p.); la genericità dei rilievi comporta l'inammissibilità del ricorso.
- Per ottenere il riconoscimento di attenuanti basate sulla concorso colposo o doloso della persona offesa è necessario dimostrare sia l'elemento materiale (incidenza causale dell'azione dell'offeso) sia l'elemento psicologico (volontà di concorrere all'evento).
- In caso di ricorso inammissibile il ricorrente può essere condannato non solo alle spese processuali ma anche al pagamento di una somma alla cassa delle ammende per colpa nella impostazione del ricorso (art. 616 c.p.p.).
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