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Sentenza

Sentenza n. 39/2026 - Trento, Sezione 1

per l'annullamento - della determinazione del Dirigente del Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio della Provincia Autonoma di Trento n. 8739 di data 7 agosto 2025, avente ad oggetto “PNRR - Missione 1 - Componente 3 - Investimento 2.1 - Linea di azione A] - progetto borgo – Palù del Fersina – la forza della minoranza: rinascita di un borgo di matrice germanica a sud delle Alpi – intervento 15 … Non accoglimento della domanda di contributo per l'intervento su p.ed. 528/1 protocolli PAT n. 433244, 433246, 433251, 433252, 433259 del 05/06/2024”, che ha preso atto che la domanda di contributo della ricorrente non ha raggiunto il punteggio minimo richiesto e conseguentemente la ha dichiarata non accolta; - dei verbali della Commissione incaricata di effettuare la valutazione di merito delle proposte di intervento ed in particolare dei verbali n. 5 della seduta del 12 febbraio 2025 e n. 6 della seduta del 19 maggio 2025, che hanno rispettivamente valutato e rivalutato “non ammissibile a contributo” la domanda della ricorrente; NONCHE’ di ogni altro atto presupposto, infraprocedimentale e ai precedenti connessi ed in particolare: - della nota del Dirigente Generale del Dipartimento Urbanistica prot. n. 430900 di data 30/05/2025 trasmessa “a titolo collaborativo” alla ricorrente a seguito dell’incontro avvenuto in data 28 maggio 2025 in relazione ai motivi ostativi all’accoglimento della domanda; - della nota prot. n. 128001 del 13.02.2025 del Servizio Urbanistica e Tutela del paesaggio con la quale la Provincia ha comunicato alla ricorrente i motivi ostativi all’accoglimento della domanda.

Giustizia amministrativa202500156

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TRGA Trentino-Alto Adige/Südtirol - Trento, Sez. UnicaSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di ammissione a contributo PNRR per il risanamento conservativo di un immobile, fondato sul mancato raggiungimento del punteggio minimo, unitamente ai verbali della commissione di valutazione e agli atti procedimentali presupposti

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente concedente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la Provincia Autonoma di Trento ha dichiarato non accolta la domanda di contributo presentata nell'ambito dell'intervento PNRR dedicato alla riqualificazione del patrimonio architettonico e paesaggistico rurale del Comune di Palù del Fersina. La domanda, inizialmente non ammessa alla valutazione per asserita incompletezza documentale, era stata successivamente riammessa in autotutela in esecuzione di un precedente giudizio. La commissione aveva attribuito 53 punti, inferiori ai 60 richiesti dall'avviso, e aveva confermato tale punteggio dopo l'esame delle osservazioni della richiedente. La ricorrente ha dedotto: violazione dell'art. 27-bis della legge provinciale n. 23/1992, difetto di motivazione e lesione del diritto di partecipazione per la genericità della comunicazione dei motivi ostativi; difetto di istruttoria e trasparenza per l'inadeguata considerazione delle osservazioni; violazione dell'avviso e delle finalità dell'intervento, motivazione insufficiente, erronea o contraddittoria nella valutazione dei punteggi relativi a varie voci e sub-voci; mancata attribuzione dei punteggi relativi all'interesse storico-culturale e al vincolo archeologico. È stata inoltre contestata l'integrazione postuma della motivazione contenuta in una nota dirigenziale successiva al verbale della commissione. La Provincia ha chiesto il rigetto. In corso di causa il Collegio ha rilevato d'ufficio la possibile inammissibilità per mancata notifica ai controinteressati, cioè ai beneficiari collocati nell'elenco dei finanziati che avrebbero potuto subire un pregiudizio dall'eventuale ammissione della ricorrente.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per mancata notificazione ad almeno un controinteressato. Il Collegio ha ritenuto che, trattandosi di una procedura di erogazione di contributi finanziata entro un limite di risorse e ordinata secondo la graduatoria temporale delle domande ammissibili, i beneficiari collocati nelle ultime posizioni dell'elenco avessero un interesse qualificato e contrario alla riammissione della ricorrente, poiché l'inserimento di quest'ultima avrebbe potuto comportare l'esclusione o la postergazione di altri progetti per insufficienza delle risorse disponibili. Tali soggetti erano agevolmente individuabili dall'elenco dei beneficiari richiamato negli atti impugnati e acquisito dalla ricorrente. La nota della Provincia, secondo cui non vi sarebbero stati controinteressati, non è stata ritenuta idonea a escludere il problema del contraddittorio, poiché la valutazione compete al giudice e non risultava dimostrata la disponibilità di risorse sufficienti a finanziare anche la domanda della ricorrente. Il Collegio ha comunque esaminato le censure per completezza, ritenendole infondate. Ha escluso la violazione del contraddittorio, poiché la ricorrente aveva partecipato a un incontro, aveva ricevuto una tabella analitica dei punteggi, aveva presentato osservazioni tecniche dettagliate e aveva ottenuto il riesame della domanda. Ha affermato che il preavviso di rigetto non impone la confutazione analitica di ogni deduzione, essendo sufficiente una motivazione complessiva e logicamente coerente, purché non introduca elementi nuovi non desumibili dal procedimento. Ha ritenuto legittima la valutazione dei punteggi, anche perché la commissione aveva applicato criteri e subcriteri predeterminati e si era autovincolata alle dichiarazioni rese nella domanda. In particolare, il bene era stato qualificato come rudere e non risultava formalmente riconosciuto di interesse storico-culturale ai sensi del d.lgs. n. 42/2004; la stessa ricorrente aveva dichiarato l'assenza di accessibilità secondo il criterio previsto, mentre la misurazione tecnica aveva rilevato una distanza di 871,33 metri. Le valutazioni relative ai criteri tecnici e qualitativi erano sindacabili solo per manifesta illogicità o erroneità dei presupposti, non riscontrate. La nota successiva del dirigente non è stata considerata quale motivazione postuma illegittima, poiché si limitava a chiarire e richiamare elementi già presenti negli atti e nella documentazione progettuale. Il rilievo introdotto per la prima volta nella memoria di replica è stato ritenuto inammissibile. Le spese sono state compensate per la peculiarità della controversia e per il rilievo officioso della questione processuale.

Norme richiamate

  • art. 12-bis d.l. n. 68/2022, convertito dalla l. n. 108/2022

    Per le controversie relative a procedure amministrative finanziate con risorse PNRR sono parti necessarie le amministrazioni centrali titolari degli interventi; nel caso concreto il contraddittorio nei confronti del Ministero della Cultura è stato ritenuto integro.

  • art. 1, comma 4, lett. l), d.l. n. 77/2021

    Individua le amministrazioni centrali titolari degli interventi PNRR, comprendendo i Ministeri e le strutture della Presidenza del Consiglio responsabili dell'attuazione delle riforme e degli investimenti.

  • art. 119, comma 2, c.p.a.

    Richiamato per l'applicazione del dimezzamento dei termini processuali nelle controversie relative agli interventi PNRR.

  • art. 41, comma 2, c.p.a.

    il ricorso deve essere notificato, a pena di decadenza, alla pubblica amministrazione che ha emesso l'atto impugnato e ad almeno uno dei controinteressati che sia individuato nell'atto stesso entro il termine previsto dalla legge, decorrente dalla notificazione

    La mancata notifica del ricorso ad almeno un controinteressato individuato o agevolmente individuabile nell'atto determina l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Richiamato per l'avviso alle parti della possibile causa di inammissibilità rilevata d'ufficio e per consentire il contraddittorio sulla questione.

  • art. 27-bis l.p. n. 23/1992

    La comunicazione dei motivi ostativi deve consentire una partecipazione effettiva, ma non è illegittima quando, considerando l'intero iter procedimentale, il privato abbia concretamente conosciuto i profili critici e abbia potuto presentare osservazioni dettagliate.

  • art. 10-bis l. n. 241/1990

    Il preavviso di rigetto non impone una confutazione analitica di ogni deduzione; è sufficiente che la motivazione finale dimostri complessivamente e logicamente che l'amministrazione ha considerato le osservazioni, senza introdurre elementi nuovi non desumibili dalla comunicazione e dal procedimento.

  • art. 10, lett. a), d.lgs. n. 42/2004

    Il punteggio previsto per l'interesse storico-culturale presuppone il formale riconoscimento e l'apposita dichiarazione dell'interesse culturale del bene; la mera collocazione dell'area in una zona di tutela archeologica non equivale a tale riconoscimento.

Massime di principio

  • Nelle procedure comparative per l'erogazione di contributi soggette a un limite di risorse, i beneficiari utilmente collocati nella graduatoria, in particolare quelli nelle ultime posizioni, sono controinteressati necessari quando l'eventuale accoglimento del ricorso potrebbe comportare la loro esclusione, postergazione o riduzione del finanziamento; il ricorso deve quindi essere notificato ad almeno uno di essi se agevolmente individuabile dagli atti della procedura.
  • La qualificazione di un soggetto come controinteressato richiede la compresenza di un elemento formale, costituito dalla sua indicazione nominativa o agevole individuabilità nell'atto impugnato, e di un elemento sostanziale, costituito dall'interesse qualificato e contrario alla caducazione dell'atto, suscettibile di essere pregiudicato dall'accoglimento del ricorso.
  • La verifica dell'esistenza di controinteressati e dell'integrità del contraddittorio compete al giudice e non può essere sostituita da una mera attestazione dell'amministrazione circa l'inesistenza di soggetti controinteressati, soprattutto quando non sia dimostrata la disponibilità di risorse sufficienti a soddisfare anche la pretesa del ricorrente.
  • Il preavviso di rigetto non richiede la confutazione analitica di ogni osservazione del privato: è sufficiente una motivazione finale complessiva e logicamente coerente, dalla quale emerga che le osservazioni sono state considerate, purché la decisione non sia fondata su elementi nuovi non conoscibili attraverso la comunicazione dei motivi ostativi e il successivo contraddittorio.
  • Le valutazioni tecniche svolte da una commissione sulla qualità di un progetto, quando applicano criteri e subcriteri predeterminati, sono sindacabili dal giudice amministrativo soltanto per manifesta illogicità, erroneità dei presupposti o travisamento, non potendo il giudice sostituire la propria valutazione a quella dell'organo tecnico in assenza di tali vizi.
  • I chiarimenti successivi all'adozione del provvedimento non costituiscono motivazione postuma illegittima quando si limitano a richiamare gli atti del procedimento e a precisare le ragioni già ricostruibili dalla valutazione amministrativa e dalla documentazione acquisita, senza introdurre una nuova causa giustificativa.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieGiurisdizione e ripartoLegittimazione e interesse a ricorrerePartecipazione al procedimento
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativoProcedimento amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPartecipazione procedimentale

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