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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36265/2021 del 23/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da una serie di verbali di violazione del codice della strada elevati per il transito in una corsia preferenziale attiva lungo via di Portonaccio, a Roma. Il giudice di pace aveva accolto solo in parte l’opposizione, annullando soltanto alcuni verbali; il tribunale, in appello, ha poi rigettato l’impugnazione, ritenendo che la segnaletica fosse adeguata e che la riattivazione della corsia fosse stata sufficientemente pubblicizzata. In Cassazione la parte soccombente ha proposto un unico motivo, denunciando violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 3 della l. n. 689/1981, sostenendo che il giudice di merito non avrebbe considerato il fatto notorio, desumibile dalla stampa, dell’inadeguatezza dell’informazione agli utenti sulla riattivazione della corsia, perché la segnaletica orizzontale e verticale sarebbe stata insufficiente. La Corte ha rilevato che la censura era inammissibile perché la ricorrente non aveva dedotto l’inesistenza della segnaletica, ma solo la sua inadeguatezza: in tale ipotesi l’onere della prova resta a carico dell’opponente. Inoltre, la doglianza mirava in realtà a una nuova valutazione del materiale probatorio e dell’accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretto il ragionamento del tribunale sul riparto dell’onere probatorio: se si contesta l’inesistenza del segnale, deve provarla l’amministrazione; se invece si deduce solo l’inidoneità o insufficienza della segnaletica, la prova incombe sull’opponente. Poiché nel caso concreto era stata allegata soltanto l’inadeguatezza della segnaletica e il giudice di merito aveva accertato che la prova non fosse stata fornita, il ricorso si risolveva in una richiesta di riesame del merito, non consentita in cassazione. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità ed è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato come parametro di denuncia della decisione di merito, ma la censura è stata ritenuta inidonea a trasformarsi in un vizio scrutinabile in cassazione, perché volta in sostanza al riesame del fatto

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente, senza che la Corte ravvisasse una violazione utile a fondare l'impugnazione

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente, ma la doglianza è stata qualificata come richiesta di rivalutazione delle prove

  • art. 3 l. n. 689/1981

    richiamato in relazione alla contestazione della violazione amministrativa e al tema dell'elemento costitutivo della fattispecie sanzionata

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la definizione camerale del ricorso mediante proposta del relatore

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti processuali del raddoppio del contributo unificato, se dovuto

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato come parametro del contributo unificato ulteriore in caso di ricorso inammissibile

Massime di principio

  • In materia di opposizione a verbali per violazioni stradali, se l’opponente deduce l’inesistenza della segnaletica di preavviso o di divieto, la prova contraria grava sull’amministrazione, poiché la presenza del segnale costituisce elemento della fattispecie sanzionatoria.
  • Se invece l’opponente contesta solo l’inadeguatezza, l’insufficienza o l’inidoneità della segnaletica esistente, l’onere di provare tali circostanze incombe sull’opponente stesso.
  • In cassazione non è consentito trasformare una doglianza sulla valutazione del materiale probatorio in una richiesta di nuova valutazione del merito.
  • La deduzione di un "fatto notorio" non esime la parte dall’allegare e dimostrare in modo coerente il fatto decisivo posto a fondamento dell’opposizione, quando il giudice di merito abbia accertato l’esistenza della segnaletica.
  • La censura che mira solo a contestare l’apprezzamento delle prove e la ricostruzione dei fatti compiuti dal giudice di merito è inammissibile in sede di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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