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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37168/2024 del 09/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza di conferma del sequestro preventivo (fino a 2.767.538,20 euro e per equivalente per l'importo non rinvenuto) ritenendo che: 1) la motivazione sulla sussistenza del periculum in mora sia manifesta-mente illogica e contraddittoria, poiché le somme contestate sarebbero state interamente destinate al completamento di un immobile e le liquidita' sui conti societari risultano ancora sotto vincolo o dissequestrate solo per garantire l'operativita', rendendo incongrua la limitazione dei beni personali; 2) il Tribunale avrebbe adottato un nuovo percorso argomentativo sul rischio di dispersione che non avrebbe potuto supplire a una presunta carenza motivazionale del provvedimento originario, inoltre il rischio sarebbe attenuato perche' i fatti risalgono ad oltre cinque anni.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha sottolineato che, ai sensi dell'art. 325 c.p.p., il ricorso per cassazione in materia di cautela reale e' ammesso solo per violazione di legge, comprensiva della motivazione omessa o apparente, e non per rivalutazioni di fatto o ricostruzioni logico-argomentative. Le censure che richiedevano una rianalisi puntuale degli accertamenti e delle modalita' esecutive del sequestro non sono consentite in questa sede e dovevano essere proposte con l'incidente di esecuzione. Quanto al periculum in mora, la Corte ha ritenuto legittima l'integrazione motivazionale operata dal Tribunale del riesame, che ha fondato il rischio sulla ragionevole prognosi di replicabilita' delle condotte tenuto conto della qualita' di imprenditore del ricorrente e dei suoi rapporti con ambienti fornitrici dediti a violazioni finanziarie seriali. Pertanto il sequestro e' stato confermato e il ricorrente e' stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Norma richiamata come parte dell'imputazione (concorso di persone nel reato).

  • art. 648-ter cod. pen.

    Norma richiamata come titolo di reato (ricettazione o altro illecito patrimoniale pertinente all'oggetto del sequestro).

  • art. 325 cod. proc. pen.

    Limita il ricorso per cassazione in materia di cautela reale alla sola violazione di legge, includendo la motivazione omessa o apparente ma escludendo la rinnovazione del convincimento sui fatti.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Base normativa per la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso.

  • Giurisprudenza citata (Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021 e altre)

    Richiamata per il principio che il periculum in mora puo' essere desunto da una prognosi ragionevole di replicabilita' delle condotte e che il tribunale del riesame puo' integrare motivazioni insufficienti se il provvedimento originario possiede un apparato argomentativo anche sintetico.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione contro provvedimenti cautelari reali e' ammissibile principalmente per profili di legittà (violazione di legge) e motivazione mancante o solo apparente; non e' luogo per rinnovare la valutazione dei fatti.
  • Le censure sulle modalita' esecutive del sequestro (es. modalita' di vincolo dei conti, effettiva quantificazione delle somme) devono essere proposte con l'incidente di esecuzione e non con il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del riesame.
  • Il Tribunale del riesame, se l'ordinanza originaria contiene almeno un minimo apparato argomentativo, può integrare o completare la motivazione in ordine al periculum in mora; la semplice diversita' argomentativa rispetto al giudice di primo grado non e' di per se' illegittima.
  • Il periculum in mora puo' fondarsi anche su una prognosi di replicabilita' delle condotte, soprattutto se il destinatario e' un imprenditore con rapporti ripetuti con fornitori o ambienti dediti a illeciti finanziari; l'anzianita' temporale dei fatti non esclude automaticamente il rischio di reiterazione.
  • La sproporzione apparente tra sequestro di beni personali e disponibilita' societarie richiede verifiche tecniche e valutazioni di fatto che, se impugnate, vanno svolte nelle sedi e con le procedure adatte (istanze di dissequestro, incidente di esecuzione, o merito), non con il ricorso per cassazione limitato a questioni di diritto.

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