Cassazione Penale, Sentenza n. 38378/2023 del 20/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso articolato in tre motivi: 1) i primi due censurano la motivazione e la valutazione della responsabilità, sostenendo che la Corte d'appello abbia illegittimamente escluso l'uso personale sulla base di mere congetture e del solo dato quantitativo (125 g di hashish con principio attivo 28%, stimando circa 1388 dosi), senza considerare la documentazione reddituale (pensione INPS e arretrati) e la dipendenza dell'imputato da stupefacenti che potrebbe giustificare consumo personale; 2) il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione per non aver derubricato la fattispecie nella ipotesi di "lieve entità" ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, lamentando che non è stato riscontrato confezionamento in dosi né materiale per il confezionamento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la Corte d'appello abbia correttamente svolto una valutazione complessiva e motivata delle circostanze (quantità e principio attivo della sostanza, numero di dosi ricavabili, luogo di arresto in nota zona di spaccio, incongruità temporale degli arretrati percepiti rispetto al fatto, dichiarazioni dell'imputato sull'uso di crack) e che tali elementi siano idonei a escludere la destinazione esclusivamente personale. Ha inoltre ritenuto non decisivo il mancato rinvenimento di materiale per il confezionamento e confermato che il dato quanti-qualitativo poteva legittimamente assurgere a elemento decisivo per escludere la "lieve entità" ai sensi dell'art. 73, comma 5. Di conseguenza la condanna pronunciata in relazione all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 è stata confermata e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
La disposizione disciplina l'ipotesi di "lieve entità"; la Corte ha interpretato che il giudice di merito debba valutare globalmente i parametri indicati e che la prevalenza di elementi (quantità, numero di dosi ricavabili, luogo di detenzione) può escludere la qualificazione come "lieve entità"
art. 75 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Il comma 1-bis indica i parametri e le circostanze da considerare per accertare la destinazione ad uso esclusivamente personale; tali parametri sono usati per escludere l'uso personale e quindi per determinare la rilevanza penale della condotta
art. 4-bis d.l. 30 dicembre 2005, n. 272 (intervento dichiarato incostituzionale dalla Corte Cost.)
art. 4-bis (dichiarato incostituzionale, sent. Corte Cost. n. 32/2014)
La declaratoria di incostituzionalità ha comportato il ripristino del testo precedente dell'art. 73; il legislatore ha poi reintrodotto criteri tramite l'art. 75 comma 1-bis; la Corte richiama tale quadro nel valutare i parametri rilevanti
Massime di principio
- La valutazione sulla destinazione a spaccio o ad uso personale è rimessa al giudice di merito e richiede una valutazione complessiva di tutte le circostanze oggettive e soggettive; le decisioni di merito sono sindacabili in Cassazione solo per manifesta illogicità o violazione di legge
- La quantità e il principio attivo della sostanza, nonché il numero di dosi potenzialmente ricavabili, costituiscono parametri centrali e possono da soli, se ritenuti preponderanti, escludere l'uso esclusivamente personale
- Il luogo del rinvenimento (es. nota zona di spaccio), le modalità di detenzione (es. negli indumenti intimi) e le incongruenze rispetto alla capacità economica costituiscono elementi valutabili per inferire la destinazione a cessione
- L'assenza di materiale per il confezionamento o di confezionamento già frazionato non è necessariamente decisiva: può essere assorbita dalla valutazione complessiva se altri elementi indicano la destinazione a spaccio
- Le contestazioni sulla motivazione devono evitare di riassumere censure di merito: la ricostruzione probatoria e le valutazioni sulle prove rimangono prioritariamente in capo al giudice di merito
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