Cassazione Penale, Sentenza n. 8959/2023 del 01/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per sette motivi: (1) inammissibilità dell'appello del pubblico ministero dopo rito abbreviato (art. 443 c.3 c.p.p.); (2) vizio nella determinazione del trattamento sanzionatorio in caso di continuazione fra peculato e corruzione (scelta della pena base e rispetto dei minimi edittali); (3) questione di legittimità costituzionale dell'art. 323-bis c.2 c.p. per escludere il peculato dalle collaborazioni premiate; (4) mancato riconoscimento dell'attenuante speciale di cui all'art. 353-bis c.2 c.p. per collaborazione processuale ritenuta inefficace; (5) mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche (incensuratezza); (6) difetto motivazionale nella commisurazione della pena in concreto e mancata considerazione dei parametri soggettivi (capacità a delinquere, confessione); (7) illegittima applicazione dell'art. 322-quater c.p. per la condanna al pagamento di una somma pari al "prezzo della corruzione" (retroattività della modifica normativa del 2019).
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto la maggior parte dei motivi: ha ritenuto ammissibile l'esame dell'appello del pubblico ministero trattandolo ai sensi dell'art. 580 c.p.p.; ha condiviso la scelta della Corte d'appello in ordine alla determinazione della pena in continuazione (richiamo alla giurisprudenza di legittimità sui minimi edittali); ha dichiarato infondati il profilo di illegittimità costituzionale proposto e i rilievi relativi al mancato riconoscimento dell'attenuante di collaborazione e delle attenuanti generiche (motivazione di merito ritenuta logica e completa). Tuttavia ha accolto l'ultimo motivo: l'applicazione dell'art. 322-quater c.p. nella parte in cui imponeva la riparazione pecuniaria (euro 25.590,63) è stata annullata senza rinvio perché la modifica normativa che estendeva la fattispecie a carico del corruttore è intervenuta con legge 9 gennaio 2019, n. 3, successiva ai fatti (violazione del principio di non retroattività dell'art. 2 c.p.). Ne consegue che la condanna penale sostanziale e la determinazione della pena sono confermate, mentre è eliminata la sanzione accessoria della riparazione pecuniaria disposta a favore dell'ente.
Norme richiamate
art. 314 cod. pen.
Peculato contestato come uno dei reati oggetto della continuazione; valutato nel confronto dei minimi e massimi edittali ai fini della determinazione della pena.
artt. 319, 321 cod. pen.
Fattispecie di corruzione contestata; rilevante ai fini del concorso e della continuazione con il peculato.
art. 353-bis cod. pen.
"assicurazione delle prove"
L'attenuante per collaborazione richiede contributi idonei e concreti ad assicurare prove o a svelare l'attività dei complici; la Corte d'appello ha ritenuto che le dichiarazioni dell'imputato fossero generiche e prive di efficacia, valutazione ritenuta congrua dalla Cassazione.
art. 443 cod. proc. pen.
"mutamento del titolo di reato"
Limite previsto per l'impugnabilità da parte del pubblico ministero dopo rito abbreviato; la Cassazione ha tuttavia confermato la possibilità di trattare l'impugnazione del P.M. alla stregua di appello/ricorso secondo le disposizioni generali (art. 580 c.p.p.).
art. 580 cod. proc. pen.
Norma applicata per trattare l'impugnazione del pubblico ministero quando non rientri nelle specifiche ipotesi dell'art. 443 c.3; legittima conversione/oggetto di valutazione da parte del giudice d'appello.
Sez. U, n. 25939 del 28/02/2013 (Ciabotti)
Principio giurisprudenziale secondo il quale, in caso di continuazione, l'individuazione della fattispecie più grave non può tradursi nell'irrogazione di una pena complessiva con un minimo inferiore rispetto al minimo previsto per uno dei reati satellite; richiamato per giustificare la determinazione della pena.
art. 322-quater cod. pen.
Disposizione che prevede, oltre al risarcimento del danno, il pagamento di una somma pari al prezzo o al profitto del reato a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione lesa; la modifica normativa del 2019 ha ampliato l'ambito ai corruttori, ma la Corte ha ritenuto l'applicazione retroattiva incompatibile con l'art. 2 c.p., annullando la misura nella parte che colpisce il corruttore.
art. 2 cod. pen.
Principio di legalità e di non retroattività della legge penale: la Corte lo ha invocato per escludere l'applicazione della norma sopravvenuta (legge 9/1/2019) ai fatti anteriori al 31/12/2018.
art. 62-bis cod. pen.
Norma sulle attenuanti generiche; la Corte ricorda che l'incensuratezza non è di per sé sufficiente a giustificare il riconoscimento delle attenuanti generiche, e ha ritenuto congrua la valutazione negativa compiuta dai giudici di merito.
legge 9 gennaio 2019, n. 3
Ha esteso il campo applicativo dell'art. 322-quater anche al corruttore; tale estensione è posteriore ai fatti e non è stata applicata per non violare la non retroattività.
legge 27 maggio 2015, n. 69
Introduzione originaria della disciplina di cui all'art. 322-quater, inizialmente riferita al corrotto; citata per ricostruire l'evoluzione normativa.
Massime di principio
- L'impugnazione proposta dal pubblico ministero dopo un giudizio abbreviato può essere esaminata dal giudice d'appello trattandola secondo le disposizioni generali (art. 580 c.p.p.), se l'impugnazione non rientra nella specifica ipotesi dell'art. 443 c.3.
- In caso di continuazione tra reati, il giudice deve individuare la fattispecie più grave ma, nella determinazione del trattamento sanzionatorio complessivo, non può irrogare una pena con minimo inferiore rispetto al minimo edittale previsto per uno dei reati satellite (costante giurisprudenza di legittimità).
- Perché sia riconosciuta l'attenuante speciale per collaborazione (art. 353-bis) è necessario un apporto concreto, efficace e documentato volto ad "assicurare le prove" o a individuare complici; dichiarazioni generiche e non corroborate non bastano.
- L'assenza di precedenti (incensuratezza) non costituisce di per sé motivo sufficiente per il riconoscimento delle attenuanti generiche: occorre valutare complessivamente la personalità, la durata e la gravità della condotta e altri elementi della soggettività.
- La sentenza di legittimità applica il principio di non retroattività delle norme penali più gravose o delle sanzioni accessorie: modifiche legislative sopravvenute non possono essere applicate a fatti anteriori se alterano in peius la posizione dell'imputato (art. 2 c.p.).
- La discrezionalità del legislatore nella scelta dei reati ai quali estendere strumenti premiali o attenuanti (es. collaborazione specifica per i reati di corruzione) è rimessa al giudizio politico-legislativo e non implica automaticamente una lesione costituzionale.
- La valutazione della confessione e della capacità a delinquere rientra nel libero convincimento del giudice di merito; la Corte di Cassazione sindaca la motivazione solo se illogica o contraddittoria, non quando essa sia coerente e completa.
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