Cassazione Civile, Ordinanza n. 29625/2021 del 22/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento catastale con cui l'Amministrazione ha proceduto al riclassamento e alla rivalutazione della rendita catastale di un immobile ubicato nella microzona 1 di Roma (Centro storico), ai sensi dell'art. 1, comma 335, L. n. 311 del 2004. La contribuente aveva ottenuto l'annullamento dell'atto in primo grado per difetto di motivazione, e la CTR aveva confermato tale esito. In cassazione l'Ufficio ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 7 L. n. 212 del 2000 e dell'art. 3 L. n. 241 del 1990, sostenendo che l'atto fosse sufficientemente motivato. La Corte ha esaminato il motivo alla luce del consolidato orientamento secondo cui, nelle revisioni del classamento per microzone, la motivazione deve indicare in modo rigoroso e specifico sia gli elementi oggettivi che hanno interessato la microzona sia le ragioni della ricaduta sul singolo immobile, non essendo sufficienti riferimenti generici al rapporto tra valori di mercato e valori catastali o a meri presupposti normativi astratti.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che, in tema di riclassamento catastale ex art. 1, comma 335, L. n. 311 del 2004, la motivazione dell'atto deve essere completa, specifica e razionale, con indicazione degli interventi e delle trasformazioni urbane che abbiano inciso sulla microzona e delle ragioni per cui tali elementi comportino il diverso classamento della singola unità immobiliare. Ha quindi condiviso la valutazione della CTR sulla insufficienza motivazionale dell'atto impugnato e ha concluso per il rigetto del ricorso. Le spese di legittimità sono state compensate in ragione del progressivo consolidamento della giurisprudenza di settore; inoltre non è stato applicato il raddoppio del contributo unificato per la parte soccombente, trattandosi di amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è stato invocato come parametro del motivo per denunciare violazione e falsa applicazione di norme di diritto; la Corte ha escluso la fondatezza della censura.
art. 7 L. n. 212 del 2000
è richiamato come norma sulla motivazione degli atti tributari; la Corte ne ribadisce l'esigenza di motivazione rigorosa dell'atto di riclassamento.
art. 3 L. n. 241 del 1990
è richiamato come norma generale sull'obbligo di motivazione del provvedimento amministrativo; la Corte la utilizza a sostegno dell'obbligo di motivazione specifica e non generica.
art. 1, comma 335, L. n. 311 del 2004
costituisce la base normativa della revisione del classamento per microzone; la Corte afferma che la ragione giustificativa è la rilevante modifica del valore degli immobili nella microzona e che l'atto deve spiegare la ricaduta sul singolo immobile.
art. 8, comma 7, d.P.R. n. 138 del 1998
è richiamato per affermare che, nel classamento, oltre al fattore posizionale rilevano le caratteristiche edilizie del fabbricato e dell'unità immobiliare.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
è menzionato per osservare che le valutazioni sulla sufficienza della motivazione non sono sindacabili in cassazione nei limiti del vizio non dedotto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte ne esclude l'applicazione per la parte soccombente perché amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato.
Massime di principio
- Nel riclassamento catastale ex art. 1, comma 335, L. n. 311 del 2004, la motivazione dell'atto deve essere specifica e completa: non bastano formule generiche sullo scostamento tra valori di mercato e valori catastali della microzona.
- L'Amministrazione deve indicare gli elementi concreti che hanno interessato la microzona e spiegare in che modo essi incidano sulla singola unità immobiliare, così da consentire al contribuente di difendersi e delimitare l'oggetto del giudizio.
- La motivazione del nuovo classamento deve considerare congiuntamente microzona, fabbricato e caratteristiche del singolo immobile; il mero richiamo a presupposti normativi o ad espressioni di stile è insufficiente.
- In cassazione non è censurabile, se non nei limiti del vizio motivazionale ritualmente dedotto, la valutazione di merito compiuta dal giudice di appello sulla sufficienza della motivazione dell'avviso.
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