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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 6855/2020 del 11/03/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente impositore)

La controversia

La società acquirente aveva acquistato il 21 novembre 2006 un'unità immobiliare destinata a ipermercato, ancora in corso di costruzione, versando le imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale. Il 19 luglio 2011 aveva chiesto il rimborso, sostenendo che per tale immobile le imposte fossero dovute in misura fissa; l'Agenzia delle Entrate aveva negato il rimborso. La Commissione tributaria provinciale di Genova aveva accolto il ricorso, ma la Commissione tributaria regionale della Liguria, con sentenza depositata il 15 gennaio 2016, aveva accolto l'appello dell'ente impositore, dichiarando inammissibile il ricorso originario perché l'istanza di rimborso era tardiva ai sensi dell'art. 77 del D.P.R. n. 131 del 1986. La società ha proposto cinque motivi: 1) violazione dell'art. 53 c.p.c., perché l'appello dell'Agenzia era stato notificato tramite messo speciale; 2) violazione dell'art. 77 del D.P.R. n. 131 del 1986, sostenendo che il termine triennale decorresse dalla circolare n. 12/E del 12 marzo 2010, che aveva ammesso l'applicazione delle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa agli immobili strumentali in corso di costruzione; 3) violazione dell'art. 2041 c.c., invocando la restituzione per arricchimento senza causa; 4) violazione dell'art. 2033 c.c., sostenendo l'applicabilità della prescrizione decennale alla ripetizione dell'indebito; 5) violazione dell'art. 112 c.p.c. e degli artt. 5 e 10 della L. n. 212 del 2000, per omessa pronuncia sulla dedotta violazione dei principi di collaborazione, buona fede e affidamento.

La decisione

La Corte ha rigettato tutti e cinque i motivi. Il primo è infondato: il messo è abilitato a notificare gli atti dell'Amministrazione finanziaria nel giudizio tributario di primo grado e in appello; la diversa regola relativa alla notificazione in Cassazione non era pertinente. Il secondo è infondato: il termine triennale dell'art. 77 del D.P.R. n. 131 del 1986 decorre dal pagamento o, se successivo, dal momento in cui si verifica il presupposto del diritto al rimborso; una circolare interpretativa non costituisce un diritto alla restituzione e non sposta il termine. Il terzo è infondato perché l'azione generale di arricchimento non è ammissibile quando l'interessato disponeva di un'azione ormai decaduta o prescritta. Il quarto è infondato poiché la ripetizione di tributi è soggetta al regime speciale di rimborso previsto dalle leggi d'imposta e, nel caso concreto, al termine triennale dell'art. 77, non alla prescrizione decennale dell'art. 2033 c.c. Il quinto è infondato: la violazione dell'affidamento può comportare l'esclusione di sanzioni e interessi, ma non esonera dal pagamento del tributo né determina lo spostamento del termine di decadenza per chiedere il rimborso. La società è stata condannata a rifondere all'Agenzia delle Entrate le spese, liquidate in euro 13.000, oltre alle spese prenotate a debito; è stato inoltre dichiarato sussistente l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Norme richiamate

  • art. 16 D.Lgs. n. 546/1992

    Ciò in quanto il messo è abilitato ad effettuare, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16, sia in primo grado che nel giudizio di appello le notificazioni degli atti dell’Amministrazione finanziaria.

    Nel processo tributario di primo grado e in appello il messo è abilitato a notificare gli atti dell'Amministrazione finanziaria.

  • art. 62 D.Lgs. n. 546/1992

    Solamente con riguardo al giudizio di cassazione può affermarsi la nullità (e non l’inesistenza) della notifica eseguita da messo autorizzato dalla stessa Amministrazione in quanto non eseguita dall’ufficiale giudiziario ai sensi dell’art. 137 c.p.c. stante il fatto che tale norma è applicabile al giudizio di cassazione in materia tributaria per effetto dell’integrale rinvio alle norme codicistiche operato dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 62 (cfr. Cass. n. 14273 del 13/07/2016 e Cass. n. 18291 del 10/09/2004).

    Nel giudizio di cassazione tributario opera il rinvio integrale alle norme del codice di procedura civile; per questo la notificazione eseguita dal messo dell'Amministrazione invece che dall'ufficiale giudiziario è nulla, non inesistente.

  • art. 77 D.P.R. n. 131/1986

    Invero il termine decadenziale di tre anni previsto dal D.P.R. n. 131 del 1986, art. 77, decorre dal relativo pagamento o se, posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la invocata restituzione. La data di emanazione di risoluzioni interpretative della normativa, da parte dell’amministrazione finanziaria, rimane irrilevante essendo esse inidonee a costituire un diritto insussistente se non nei casi in cui la legge stessa ne attribuisca il potere ad una specifica autorità amministrativa, e vincolanti solo per l’operato interno degli uffici.

    Il termine triennale per chiedere la restituzione decorre dal pagamento o, se posteriore, dal verificarsi del presupposto della restituzione. Una circolare o risoluzione interpretativa non crea il diritto al rimborso né sposta la decorrenza del termine.

  • art. 2041 c.c.

    L’azione generale di arricchimento non è ammissibile quando chi la eserciti disponeva comunque di un’azione che si è prescritta o in relazione alla quale si sia verificata decadenza (Cass. n. 30614 del 27/11/2018; Cass. n. 12265 del 10/06/2005).

    L'azione generale di arricchimento senza causa non è esperibile per eludere la prescrizione o la decadenza maturata rispetto all'azione specifica di cui il soggetto disponeva.

  • art. 19, comma 1, lett. g), D.Lgs. n. 546/1992

    Invero nell’ordinamento tributario vige, per la ripetizione dell’indebito, un regime speciale basato sull’istanza di parte da presentare, a pena di decadenza, nel termine previsto dalle singole leggi di imposta o, in difetto, dalle disposizioni sul contenzioso tributario (D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 1, lett. g) e art. 21, comma 2), per il che nel caso di specie, ove il termine triennale per il rimborso è stabilito dal D.P.R. n. 131 del 1986, art. 77, non può applicarsi la norma di cui all’art. 2033 c.c. che disciplina la ripetizione dell’indebito.

    La ripetizione di tributi è soggetta al regime speciale di rimborso tributario: l'istanza va presentata entro il termine stabilito dalla legge d'imposta o, in mancanza, dalla disciplina del contenzioso tributario.

  • art. 21, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992

    Invero nell’ordinamento tributario vige, per la ripetizione dell’indebito, un regime speciale basato sull’istanza di parte da presentare, a pena di decadenza, nel termine previsto dalle singole leggi di imposta o, in difetto, dalle disposizioni sul contenzioso tributario (D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 1, lett. g) e art. 21, comma 2), per il che nel caso di specie, ove il termine triennale per il rimborso è stabilito dal D.P.R. n. 131 del 1986, art. 77, non può applicarsi la norma di cui all’art. 2033 c.c. che disciplina la ripetizione dell’indebito.

    In assenza di un termine previsto dalla specifica legge d'imposta, la domanda di rimborso tributario è assoggettata ai termini di decadenza previsti dalla disciplina del contenzioso tributario; quando invece la legge d'imposta stabilisce un termine, si applica quello.

  • art. 2033 c.c.

    Invero nell’ordinamento tributario vige, per la ripetizione dell’indebito, un regime speciale basato sull’istanza di parte da presentare, a pena di decadenza, nel termine previsto dalle singole leggi di imposta o, in difetto, dalle disposizioni sul contenzioso tributario (D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 1, lett. g) e art. 21, comma 2), per il che nel caso di specie, ove il termine triennale per il rimborso è stabilito dal D.P.R. n. 131 del 1986, art. 77, non può applicarsi la norma di cui all’art. 2033 c.c. che disciplina la ripetizione dell’indebito.

    La disciplina civilistica della ripetizione dell'indebito e la relativa prescrizione decennale non sostituiscono i termini decadenziali speciali previsti per il rimborso dei tributi.

  • art. 10, comma 2, L. n. 212/2000

    Invero questa Corte ha più volte affermato il principio secondo cui dalla violazione del principio dell’affidamento, previsto dalla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 10, comma 2, deriva unicamente l’esclusione dell’irrogazione delle sanzioni e degli interessi, ma non già l’esonero dall’adempimento dell’obbligazione tributaria.

    La violazione dell'affidamento del contribuente può escludere sanzioni e interessi, ma non elimina l'obbligazione tributaria.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è respinto, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, l’art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.

    In caso di rigetto integrale del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.

Massime di principio

  • Il termine per la domanda di rimborso tributario decorre dal pagamento oppure, se posteriore, dal momento in cui si verifica il presupposto sostanziale della restituzione; una circolare interpretativa successiva non costituisce il diritto al rimborso e non sposta il termine decadenziale.
  • La ripetizione dell'indebito tributario è governata dai termini speciali previsti dalla legge d'imposta o, in mancanza, dalla disciplina del contenzioso tributario; non si applica in sostituzione il termine prescrizionale decennale dell'art. 2033 c.c.
  • L'azione generale di arricchimento senza causa non è ammissibile quando il soggetto disponeva di un'azione specifica divenuta ormai prescritta o decaduta.
  • La violazione del principio di affidamento previsto dallo Statuto del contribuente può comportare l'esclusione di sanzioni e interessi, ma non esonera dall'obbligazione tributaria e non determina lo spostamento del termine decadenziale per chiedere il rimborso.
  • Nel processo tributario il messo dell'Amministrazione finanziaria è abilitato a notificare gli atti nel giudizio di primo grado e in appello; nel giudizio di cassazione, per effetto del rinvio alle norme del codice di procedura civile, la notificazione eseguita dal messo invece che dall'ufficiale giudiziario è nulla.

Come è indicizzato

MaterieRimborsi
RamiTributi
IstitutiDecadenzaArricchimento senza causaTutela del legittimo affidamento

Testo integrale

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