Sentenza del 13/06/2017 n. 4097 - Comm. Trib. Prov. Milano
TERMINE NOTIFICA AVVISO ACCERTAMENTO - Notificazione mezzo posta - Data di ricezione - Irrilevanza - Data di spedizione - Rilevanza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda il rispetto del termine di decadenza entro il quale l'Amministrazione finanziaria deve notificare un avviso di accertamento mediante il servizio postale. Il contribuente sosteneva, o comunque si discuteva, se dovesse rilevare la data in cui l'atto era stato ricevuto oppure la data in cui era stato spedito.
La decisione
È stato affermato che, per verificare il rispetto del termine di decadenza gravante sull'Amministrazione finanziaria, rileva la data di spedizione dell'avviso e non quella di ricezione da parte del contribuente. Ciò deriva dal principio della scissione degli effetti della notificazione: per il notificante l'effetto si produce al momento della consegna dell'atto all'ufficiale notificatore o al servizio postale, mentre per il destinatario rileva il momento della ricezione. Pertanto, se la spedizione è avvenuta entro il termine previsto, la notifica è tempestiva anche se la ricezione è successiva.
Norme richiamate
Principio della scissione degli effetti della notificazione
La verifica del rispetto del termine da parte del notificante deve essere effettuata avendo riguardo alla data di spedizione e non a quella di ricezione.
Il principio opera ogni volta che occorre valutare l'osservanza di un termine da parte del soggetto notificante, inclusi gli atti di imposizione tributaria notificati a mezzo posta.
Termine di decadenza per la notificazione dell'avviso di accertamento
Ai fini della tempestività dell'azione dell'Amministrazione finanziaria, è sufficiente che l'atto sia stato spedito entro il termine decadenziale; la data in cui il contribuente lo riceve non determina, di per sé, la tardività dell'atto.
Massime di principio
- Quando un atto amministrativo o tributario deve essere notificato entro un termine decadenziale, occorre distinguere tra il momento rilevante per il notificante e quello rilevante per il destinatario.
- Per verificare se l'Amministrazione ha rispettato il proprio termine, normalmente rileva la data di consegna dell'atto al servizio postale o all'ufficiale notificatore, non la data di effettiva ricezione da parte del contribuente.
- La ricezione resta invece rilevante per il destinatario, ad esempio per calcolare il termine entro cui proporre ricorso o adempiere a un obbligo.
- In una controversia concreta è essenziale acquisire la prova della data di spedizione, come l'avviso di ricevimento, la distinta postale o le registrazioni del servizio di notificazione.
- La regola riguarda la tempestività della notificazione e non esclude che l'atto possa essere contestato per altri vizi, quali irregolarità della notifica, difetto di motivazione o insussistenza della pretesa tributaria.
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