Cassazione Civile, Sentenza n. 9388/2020 del 21/05/2020
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (richiedente)
La controversia
Il ricorrente aveva ottenuto dalla Corte d’appello di Roma, con decreto monocratico dell’8 marzo 2016, l’equa riparazione per la durata irragionevole del processo penale nel quale era stato imputato. Accolta l’opposizione del Ministero, la Corte d’appello in composizione collegiale revocò il decreto: ritenne tempestiva e specifica l’opposizione e negò l’indennizzo perché non risultava depositata l’istanza acceleratoria prevista dall’art. 2, comma 2-quinquies, lett. e), della legge n. 89 del 2001, pur essendosi il termine di ragionevole durata del primo grado maturato il 14 ottobre 2008 e il processo concluso con sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 14 ottobre 2014. Il ricorrente propose tre motivi: con il primo contestò la tempestività dell’opposizione, sostenendo che il termine di trenta giorni dovesse decorrere dalla notifica del decreto al Ministero e non dalla successiva notifica all’Avvocatura dello Stato; con il secondo dedusse che l’opposizione fosse indeterminata perché priva del numero cronologico del decreto opposto; con il terzo lamentò che fosse stata applicata retroattivamente la previsione che subordinava l’equa riparazione alla presentazione dell’istanza acceleratoria.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo: ai sensi dell’art. 11 del r.d. n. 1611 del 1933, la notifica presso l’Avvocatura dello Stato è quella idonea a produrre gli effetti processuali nei confronti dell’Amministrazione statale. Ha rigettato anche il secondo motivo, poiché il numero cronologico non è elemento indefettibile e, nel caso concreto, il procedimento opposto era comunque identificato in modo inequivoco mediante parti, numero di ruolo, data e oggetto della domanda. Ha accolto il terzo motivo alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 169 del 2019, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 2, comma 2-quinquies, lett. e), della legge n. 89 del 2001. Ha quindi cassato il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinviato, anche per le spese del giudizio di legittimità, a un’altra sezione della Corte d’appello di Roma.
Norme richiamate
art. 11 r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611
Pertanto, non può esservi dubbio che la sola notifica effettuata presso l’Avvocatura dello Stato, che rappresenta e difende ope legis, le amministrazioni dello Stato, è idonea alla decorrenza degli effetti processuali.
Per gli atti giudiziali diretti contro un’Amministrazione statale, la notificazione presso l’Avvocatura dello Stato competente è idonea a far decorrere gli effetti processuali.
art. 2, comma 2-quinquies, lett. e), legge 24 marzo 2001, n. 89
La pronuncia in parola ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 2-quinquies, lett. e), (Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell’art. 375 c.p.c.), nel testo introdotto dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 55, comma 1, lett. a), n. 2 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134”.
La disposizione che subordinava l’equa riparazione alla presentazione dell’istanza acceleratoria è stata dichiarata costituzionalmente illegittima; la sua applicazione non può quindi fondare il rigetto della domanda.
art. 5 legge 24 marzo 2001, n. 89
Pertanto, non può esservi dubbio che la sola notifica effettuata presso l’Avvocatura dello Stato, che rappresenta e difende ope legis, le amministrazioni dello Stato, è idonea alla decorrenza degli effetti processuali.
La Corte rigetta la censura sulla decorrenza del termine di opposizione, individuando nella notifica presso l’Avvocatura dello Stato il riferimento rilevante per gli effetti processuali nei confronti dell’Amministrazione.
art. 5-ter legge 24 marzo 2001, n. 89
Non solo, come correttamente spiega la Corte locale, l’indicazione del numero cronologico del provvedimento non costituisce elemento indefettibile, ma, in concreto il procedimento, epilogato nel decreto monocratico, risultava inequivocamente individuato attraverso la indicazione dei normi delle parti, il numero di ruolo, la data e la compiuta specificazione dell’oggetto della domanda.
L’opposizione non è indeterminata per la sola omissione del numero cronologico del provvedimento se gli altri elementi indicati consentono di identificare inequivocabilmente il procedimento e il decreto opposto.
Massime di principio
- La notificazione degli atti giudiziali alle Amministrazioni dello Stato presso l’Avvocatura dello Stato competente è idonea a produrre gli effetti processuali e a far decorrere i termini pertinenti.
- L’omessa indicazione del numero cronologico del provvedimento opposto non rende di per sé indeterminata l’opposizione quando le parti, il numero di ruolo, la data e l’oggetto consentono di identificare inequivocabilmente il procedimento e il provvedimento.
- Non può essere negata l’equa riparazione per la durata irragionevole del processo sulla base della mancata presentazione dell’istanza acceleratoria prevista dall’art. 2, comma 2-quinquies, lett. e), della legge n. 89 del 2001, disposizione dichiarata costituzionalmente illegittima.
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