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Sentenza

Sentenza n. 132/2026 - Trieste, Sezione 1

per l'annullamento del silenzio formatosi sulla “settima richiesta” di cui all’ “istanza di accesso civico (art. 5 – comma 1 D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33)” inviata a mezzo p.e.c. il 17.2.2025

Giustizia amministrativa202500161

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Friuli Venezia Giulia - Trieste, Sez. ISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: silenzio formatosi sulla richiesta di pubblicazione del rendiconto e della relazione illustrativa relativi all'utilizzo dei contributi del 5 per mille dell'IRPEF per le annualità 2019-2021

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso ex art. 116 c.p.a. contro il silenzio formatosi sulla settima richiesta contenuta in un'istanza di accesso civico semplice del 17 febbraio 2025, avente complessivamente ad oggetto la pubblicazione di numerosi documenti non reperibili nella sezione Amministrazione trasparente del sito comunale. Ha chiesto l'accertamento dell'obbligo del Comune di pubblicare il rendiconto e la relazione illustrativa sull'utilizzo del 5 per mille dell'IRPEF a partire dal 2019, nonché l'ordine di pubblicazione. Ha contestato, inoltre, che la richiesta fosse stata riscontrata dal Segretario generale anziché dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Il Comune ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per omessa notifica al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, per mancato previo esperimento della richiesta di riesame amministrativo e per erronea utilizzazione del rito ex art. 116 c.p.a. anziché di quello ex art. 117 c.p.a.; nel merito ha sostenuto di non avere serbato silenzio, avendo fornito un riscontro interlocutorio il 19 marzo 2025. A seguito dell'ordinanza istruttoria del TAR, il Comune ha depositato una relazione e la documentazione richiesta, indicando il collegamento alla sezione del sito in cui erano stati pubblicati i rendiconti e le relazioni per le annualità 2019-2022.

La decisione

Il TAR ha respinto tutte le eccezioni preliminari. Ha ritenuto che la richiesta di riesame prevista dall'art. 5, comma 7, d.lgs. 33/2013 sia facoltativa e non costituisca rimedio pregiudiziale rispetto al ricorso giurisdizionale. Ha escluso la necessità di notificare il ricorso anche al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, poiché, nel caso concreto, tale funzione era svolta dal Segretario generale del Comune e gli atti erano imputabili all'amministrazione comunale; il riferimento all'art. 5, comma 8, d.lgs. 33/2013 riguarda la diversa ipotesi del ricorso amministrativo al difensore civico. Ha inoltre affermato che, in base al testo dell'art. 116 c.p.a., il rito speciale dell'accesso è applicabile anche alla tutela dell'accesso civico connessa all'inadempimento degli obblighi di trasparenza, pur rilevando che il ricorrente aveva formulato in subordine anche una domanda ex art. 117 c.p.a. e che il giudice avrebbe comunque potuto disporre il mutamento del rito ai sensi dell'art. 32, comma 2, c.p.a. Nel merito, il Collegio ha accertato che il Comune, dopo l'ordinanza istruttoria, aveva pubblicato nella sezione Amministrazione trasparente i rendiconti e le relazioni illustrative relativi alle annualità 2019, 2020 e 2021, mentre i documenti relativi al 2022 erano già stati pubblicati nel settembre 2025. Il ricorrente ha preso atto dell'avvenuta pubblicazione e non ha contestato gli elementi risultanti dalla relazione comunale. Poiché l'interesse sostanziale alla pubblicazione era stato integralmente soddisfatto, il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere. Le spese sono state compensate, ritenendo che il diritto di accesso civico esercitato fosse risultato limitato solo a una parte dei documenti richiesti.

Norme richiamate

  • art. 5, comma 1, d.lgs. 33/2013

    Fondamento dell'accesso civico semplice agli atti e ai documenti oggetto di obblighi di pubblicazione.

  • art. 5, comma 6, d.lgs. 33/2013

    Rileva per il termine entro il quale l'amministrazione deve rispondere all'istanza di accesso civico.

  • art. 5, comma 7, d.lgs. 33/2013

    nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine indicato al comma 6, il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

    La richiesta di riesame è una facoltà del richiedente e non costituisce condizione di proponibilità o rimedio pregiudiziale rispetto al ricorso giurisdizionale.

  • art. 5, comma 8, d.lgs. 33/2013

    Il ricorso va altresì notificato all’amministrazione interessata

    La disposizione, secondo il TAR, riguarda la notifica del ricorso amministrativo al difensore civico e non impone la notifica del ricorso giurisdizionale al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza quale soggetto distinto dall'amministrazione.

  • art. 8 d.lgs. 111/2017

    Richiamato dal Comune in relazione ai termini per la pubblicazione dei dati relativi all'utilizzo del 5 per mille.

  • art. 16 D.P.C.M. 23 luglio 2020

    Richiamato quale disciplina della predisposizione della relazione illustrativa sulla destinazione e sull'utilizzo delle somme ricevute mediante il 5 per mille.

  • art. 116 c.p.a.

    Contro le determinazioni e contro il silenzio sulle istanze di accesso ai documenti amministrativi, nonché per la tutela del diritto di accesso civico connessa all’inadempimento degli obblighi di trasparenza, il ricorso è proposto entro trenta giorni dalla conoscenza della determinazione impugnata o dalla formazione del silenzio

    Il rito speciale dell'accesso si applica anche alla tutela dell'accesso civico connessa all'inadempimento degli obblighi di trasparenza.

  • art. 117 c.p.a.

    Il ricorrente aveva formulato in subordine una domanda contro il silenzio-inadempimento; il TAR ha comunque ritenuto corretto il rito ex art. 116 c.p.a.

  • art. 32, comma 2, c.p.a.

    Consente al giudice di disporre il mutamento del rito, comunque escludendo nel caso concreto conseguenze di inammissibilità derivanti dalla scelta processuale.

  • art. 1, comma 7, l. 190/2012

    Richiamato per individuare nel Segretario generale del Comune il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Massime di principio

  • La richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza prevista dall'art. 5, comma 7, d.lgs. 33/2013 è facoltativa e non costituisce rimedio amministrativo pregiudiziale rispetto al ricorso giurisdizionale in materia di accesso civico.
  • Nel giudizio contro il silenzio o il diniego relativo all'accesso civico semplice, il ricorso non deve essere notificato anche al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza quale soggetto distinto dall'amministrazione, quando gli atti sono imputabili all'amministrazione stessa e il responsabile opera al suo interno.
  • Il rito di cui all'art. 116 c.p.a. è applicabile anche alla tutela dell'accesso civico connessa all'inadempimento degli obblighi di trasparenza; l'eventuale proposizione subordinata di una domanda contro il silenzio ai sensi dell'art. 117 c.p.a. non determina comunque l'inammissibilità quando il giudice può disporre il mutamento del rito.
  • La cessazione della materia del contendere ricorre quando, anche nel corso del giudizio e a seguito dell'attività dell'amministrazione, l'interesse sostanziale perseguito con l'azione sia stato integralmente soddisfatto mediante la pubblicazione dei documenti richiesti.

Come è indicizzato

MaterieAccesso civico generalizzatoObblighi di pubblicazione e trasparenzaDecisione e riti speciali
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseLegittimazione e interesse a ricorrere

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