Cassazione Civile, Ordinanza n. 11134/2025 del 28/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (concessionario)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per omesso pagamento della TOSAP 2018 emesso da una società concessionaria per conto di un Comune. Il giudizio di merito si è concluso con l'accoglimento dell'appello della società ricorrente, ma la Corte di giustizia tributaria regionale ha disposto la compensazione delle spese di lite sia del primo sia del secondo grado, richiamando l'alternanza del giudicato e la complessità della vicenda. La ricorrente ha impugnato tale statuizione deducendo, con un unico motivo, la violazione degli artt. 15 d.lgs. 546/1992, 91 e 92 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 111 Cost., sostenendo che la compensazione fosse stata disposta senza i presupposti di legge e che mancasse la liquidazione delle spese del primo grado. La resistente ha eccepito anche l'asserita non autosufficienza del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondata l'eccezione preliminare di non autosufficienza e ha affermato che, nel regime ratione temporis applicabile, la compensazione delle spese può essere disposta solo nei casi previsti dalla legge, ma che nel caso concreto la motivazione della sentenza impugnata era sufficiente e non manifestamente illogica, perché ancorata a elementi specifici della vicenda, ossia l'alternanza del giudicato e la complessità del contenzioso, con presenza di precedenti giurisprudenziali non univoci. Ha inoltre escluso l'omessa pronuncia sulla liquidazione delle spese del primo grado, poiché il giudice di merito aveva compensato espressamente le spese di entrambi i gradi in ragione dell'esito complessivo del giudizio. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 366 c.p.c.
il ricorso è stato ritenuto autosufficiente perché conteneva gli elementi essenziali della vicenda fattuale e processuale necessari alla comprensione delle censure
art. 360 c.p.c.
consente il controllo di legittimità sulla violazione di legge dedotta in relazione alla compensazione delle spese
art. 15 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
nel processo tributario ratione temporis applicabile, la compensazione delle spese è ammessa, oltre che per soccombenza reciproca, solo in presenza di assoluta novità della questione o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti
art. 91 c.p.c.
richiamato quale parametro generale in tema di spese di lite
art. 92 c.p.c.
la compensazione delle spese è consentita solo nei casi tipizzati dalla legge, come integrata dalla giurisprudenza costituzionale; il giudice deve indicare in modo puntuale le ragioni della compensazione
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato insieme alle altre norme processuali a sostegno della doglianza sulle spese
art. 111 Cost.
richiamato per censurare la motivazione della decisione sulle spese
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115 del 2002
in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115 del 2002
richiamato quale parametro per la misura dell'ulteriore contributo unificato
art. 13, comma 2, d.l. 12 settembre 2014, n. 132
ha modificato l'art. 92 c.p.c. in materia di compensazione delle spese
L. 10 novembre 2014, n. 162
legge di conversione del d.l. n. 132 del 2014, rilevante per la disciplina della compensazione delle spese
Corte cost. n. 77/2018
ha integrato la disciplina dell'art. 92 c.p.c. in tema di compensazione delle spese
Corte cost. n. 157/2014
richiamata per il principio della elasticità costituzionalmente necessaria del potere di compensazione delle spese
Massime di principio
- Nel regime vigente dopo la riforma dell'art. 92 c.p.c. e per il processo tributario, la compensazione delle spese di lite è ammessa solo nei casi espressamente previsti dalla legge o in presenza di situazioni equiparabili per gravità ed eccezionalità, non potendo essere giustificata da formule generiche o meramente stereotipate.
- Il sindacato di legittimità sulla compensazione delle spese non investe la mera opportunità della scelta del giudice di merito, ma solo la coerenza logico-giuridica della motivazione che la sorregge; è censurabile la motivazione apparente, illogica o manifestamente erronea.
- La presenza di precedenti giurisprudenziali non univoci, di un quadro controverso e di una vicenda processuale con alternanza di orientamenti può integrare gravi ed eccezionali ragioni idonee a giustificare la compensazione delle spese, se il giudice le indica specificamente.
- Quando il giudice d'appello dispone la compensazione delle spese "per l'esito complessivo del giudizio" comprendendo espressamente entrambi i gradi, non sussiste omissione di pronuncia sulla liquidazione delle spese del primo grado.
- Il ricorso per cassazione supera il requisito di autosufficienza se contiene la ricostruzione essenziale dei fatti sostanziali e processuali e consente alla Corte di comprendere il significato concreto delle censure formulate.
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