Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 2814/2026 - Milano, Sezione 1

per L'ESATTA OTTEMPERANZA al giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Lodi n. 294/2025, depositata e resa pubblica il 17 giugno 2025, Sez. Lavoro, r.g. 349/2025, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 26 giugno 2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla Cancelleria in data 2 febbraio 2026.

Giustizia amministrativa202600573

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Lodi che aveva riconosciuto il diritto all’indennità sostitutiva per ferie non godute

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Lodi, Sezione Lavoro, divenuta irrevocabile per mancata impugnazione e notificata al Ministero il 26 giugno 2025. La pronuncia aveva riconosciuto il diritto all’indennità sostitutiva per ferie non godute, con condanna dell’Amministrazione al pagamento dell’importo corrispondente ai giorni di ferie residui, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ISTAT per la parte eventualmente eccedente. Nonostante la notifica del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, l’Amministrazione non aveva eseguito la sentenza. Il ricorrente ha quindi domandato la condanna del Ministero all’esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la rifusione delle spese di lite.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che il giudicato del Tribunale di Lodi era stato regolarmente notificato, che la sua definitività risultava dall’attestazione della Cancelleria e che il ricorso per ottemperanza era stato notificato dopo l’inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Il Ministero è stato condannato a dare piena e completa esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro entro 90 giorni dalla comunicazione della decisione o dalla sua notificazione, se anteriore, mediante il pagamento dell’indennità sostitutiva per ferie non godute, degli interessi legali e della rivalutazione monetaria nei termini stabiliti dal giudicato. Per il caso di persistente inadempimento, è stato nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Pavia/Lodi, con termine di 60 giorni dalla richiesta dell’interessato. Il commissario potrà utilizzare, in caso di incapienza dei fondi dell’Amministrazione, i capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti e l’istituto del pagamento in conto sospeso. Nessun compenso è stato previsto per il commissario, trattandosi di dipendente pubblico già inserito nella struttura amministrativa. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di 800 euro, oltre accessori e rimborso del contributo unificato se versato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    Fondano l’azione di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato e consentono al giudice amministrativo di imporre all’Amministrazione gli adempimenti necessari, anche mediante nomina di un commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997

    Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.

    Il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di proporre l’azione di ottemperanza nei confronti dell’Amministrazione statale.

  • art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997

    In caso di incapienza dei fondi dell’Amministrazione soccombente, il commissario ad acta può ricorrere ai capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti e all’istituto del pagamento in conto sospeso, secondo la disciplina applicabile.

Massime di principio

  • Quando un’Amministrazione statale non esegue una pronuncia giurisdizionale definitiva che comporta il pagamento di somme di denaro, l’azione di ottemperanza è proponibile dopo la notificazione del titolo esecutivo e l’inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
  • Nel giudizio di ottemperanza a un giudicato di condanna al pagamento, il giudice amministrativo può ordinare all’Amministrazione di adempiere entro un termine determinato, precisando le somme dovute secondo il contenuto conformativo della pronuncia da eseguire.
  • In caso di persistente inottemperanza alla scadenza del termine assegnato, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, quale organo ausiliario incaricato di compiere gli atti necessari all’esecuzione del giudicato entro un ulteriore termine.
  • Il commissario ad acta incaricato dell’esecuzione di una condanna pecuniaria può utilizzare, in caso di incapienza dei fondi dell’Amministrazione debitrice, i capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti e l’istituto del pagamento in conto sospeso previsto dall’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.
  • Non deve essere liquidato un compenso al commissario ad acta quando le relative funzioni siano affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.