Cassazione Penale, Sentenza n. 21363/2023 del 18/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 4 marzo 2022 che aveva rigettato l'opposizione avverso l'ordinanza del 30 ottobre 2020, con la quale era stata negata la riabilitazione speciale ai sensi dell'art. 70 d.lgs. n. 159/2011 in favore di Labate, sottoposto a sorveglianza speciale per appartenenza alla 'ndrangheta. Il ricorrente denunciava mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, sostenendo che la corte aveva valorizzato fatti remoti senza accertare la persistenza della pericolosità all'attualità e senza considerare elementi di segno opposto (decreto del magistrato di sorveglianza sul venir meno della pericolosità sociale, buona condotta, attività lavorativa).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato che, ai fini della riabilitazione per soggetti la cui pericolosità è qualificata per appartenenza mafiosa, è necessario provare positivamente la rescissione del vincolo associativo e che l'assenza di elementi che attestino tale rescissione (tra cui l'adozione, nel 2017, di un provvedimento interdittivo antimafia nei confronti di una società interamente riconducibile al Labate) giustifica il diniego. Ha inoltre ritenuto il motivo del ricorso generico e volto a ottenere una rivalutazione dei fatti già esaminati, non specificando in quali parti la motivazione sarebbe mancante, contraddittoria o illogica, fattispecie che rende il ricorso aspecifico e quindi inammissibile. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 70 d.lgs. n. 159/2011
Stabilisce i presupposti della riabilitazione dopo la cessazione della misura di prevenzione e rinvia, in quanto compatibile, alle disposizioni del codice di procedura penale relative alla riabilitazione; impone una valutazione della effettiva rescissione del vincolo associativo per i soggetti qualificati come appartenenti a organizzazioni mafiose.
art. 678 comma 1-bis cod. proc. pen.
Riferimento normativo richiamato per stabilire che, nella materia della riabilitazione, il giudice procede secondo le norme che consentono provvedimenti de plano, senza formalità e senza fissare udienza di comparizione; tale rito limita il contraddittorio nella prima fase e disciplina le modalità di impugnazione.
art. 667 comma 4 cod. proc. pen.
Norma richiamata per il rito de plano applicabile ai provvedimenti di riabilitazione, implicando che il provvedimento può essere adottato senza udienza formale e che l'impugnazione segue la strada prevista per le decisioni simili.
art. 666 cod. proc. pen.
Indica la procedura dell'incidente di esecuzione: quando il provvedimento è stato adottato de plano, gli interessati possono proporre opposizione che va trattata con le forme dell'incidente di esecuzione, previa convocazione per udienza camerale; decisione conclusiva è impugnabile in Cassazione.
art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen.
Disciplina i vizî di motivazione denunciabili in Cassazione (mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità). La Corte ricorda l'obbligo di specificazione: chi denuncia congiuntamente i tre profili deve indicare con precisione in quali parti della motivazione ciascun vizio ricorre, pena l'aspecificità e l'inammissibilità del ricorso.
Sez. U. n. 29541 del 16/07/2020 (Filardo)
Giurisprudenza richiamata per precisare l'onere di specificazione in Cassazione quando si articolano plurimi vizi della motivazione; rafforza il principio che la Corte non deve rielaborare un motivo indifferenziato.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000
Richiamata riguardo alle condizioni per l'esonero dal pagamento di somme a titolo di contributo; la Corte ha ritenuto che le condizioni previste da quella pronuncia non ricorressero nel caso di specie, pertanto è stata disposta la condanna al versamento di euro 3.000.
Massime di principio
- Per soggetti la cui pericolosità è qualificata da appartenenza mafiosa la riabilitazione richiede prova positiva della rescissione del vincolo associativo; fatti remoti o indizi non sostitutivi della prova positiva non sono sufficienti.
- Provvedimenti amministrativi recenti (es. interdittive antimafia verso imprese riconducibili al richiedente) hanno rilevanza probatoria e possono ostare alla riabilitazione se indicano il perdurare di legami con l'ambiente mafioso.
- Il giudice della riabilitazione può decidere de plano senza udienza; in tal caso il rimedio esperibile è l'opposizione davanti al giudice dell'esecuzione e, successivamente, l'incidente di esecuzione con udienza camerale prima di ricorrere in Cassazione.
- La Corte di Cassazione non rivede i fatti se non su profili di motivazione che siano specificamente dedotti; i ricorsi generici volti a una rivalutazione del merito sono inammissibili.
- In Cassazione chi denuncia vizi di motivazione multipli deve indicare con precisione in quali parti della motivazione ricorrono i diversi vizi (mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità), pena l'inammissibilità per aspecificità ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. e).
- Nelle controversie sulla riabilitazione per reati connessi alla criminalità organizzata, elementi come mancato versamento della cauzione, perdurante inoccupazione, mancata denuncia di redditi leciti o rapporti con imprese sospette costituiscono ostacoli oggettivi alla prova della costante buona condotta.
- Rischio pratico: un'impugnazione senza adeguata specificazione dei punti di doglianza e senza nuovi elementi probatori concreti espone il ricorrente a declaratoria di inammissibilità e a condanna per spese e contributi.
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