Cassazione Penale, Sentenza n. 10108/2023 del 10/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza d'appello che aveva confermato la condanna per il reato di cui all'art. 590 c.p. per lesioni personali (evento valutato guaribile in giorni trenta) cagionate dal suo cane Labrador il 24/05/2016. I due motivi di ricorso erano: 1) violazione di legge in relazione agli artt. 590 e 41 c.p., per non aver riconosciuto l'interruzione del nesso causale a causa della condotta colposa della persona offesa (la parte civile avrebbe chiamato il cane avvicinandolo e quindi determinando l'evento); 2) violazione di legge in relazione all'art. 133 c.p., per mancata motivazione adeguata sulla determinazione della pena oltre la media edittale e sui criteri seguiti dal giudice nella scelta della misura tra minimo e massimo.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile: per i reati di competenza del giudice di pace il ricorso per cassazione è limitato ai motivi di cui all'art. 606 c.p.p. comma 1 lett. a), b) e c) e non può essere invocato il vizio di motivazione. Entrambi i motivi impugnati erano, nella sostanza, censure di motivazione e quindi inammissibili o manifestamente infondati. Sulla sostanza, la Corte ha confermato l'orientamento secondo cui la responsabilità del proprietario/detentore dell'animale si fonda sull'obbligo di custodia e controllo e che la condotta della parte offesa (richiamare il cane) non interrompeva il nesso causale quando il rischio era proprio di quelli che il custode doveva prevenire. Anche sulla quantificazione della pena il Tribunale aveva adeguatamente richiamato la gravità dei fatti come parametro ai sensi dell'art. 133 c.p. A carico della ricorrente è stata disposta la condanna alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 590 cod. pen.
Norma sul delitto di lesioni personali; applicata per affermare la responsabilità penale per le lesioni cagionate dall'animale in custodia quando sussiste colpa nella custodia.
art. 41 cod. pen.
Rilevante rispetto alla teoria della causalità e al concetto di caso fortuito/interruzione del nesso causale; la Corte ha ritenuto che la condotta della parte offesa non costituisse evento esorbitante tale da interrompere il nesso causale.
art. 133 cod. pen.
Criteri di determinazione della pena; la Corte ha ritenuto che il richiamo alla gravità del fatto da parte del Tribunale costituisse un'adeguata motivazione ai fini della quantificazione della pena.
D.Lgs. 28/08/2000 n. 274, art. 39-bis e art. 606 c.p.p. comma 2-bis
Limitano il sindacato in Cassazione per i reati di competenza del giudice di pace: il ricorso può essere proposto solo per le ipotesi previste dall'art. 606 c.p.p. comma 1 lett. a), b), c), escludendo i meri vizi di motivazione.
art. 616 cod. proc. pen.
Consente la condanna al versamento di somme alla Cassa delle Ammende in caso di ricorso inammissibile quando rilevabile una colpa nella determinazione dell'inammissibilità; applicata per imporre alla ricorrente il pagamento di euro 3.000,00.
Massime di principio
- Per i reati di competenza del giudice di pace il ricorso per cassazione è assai limitato: non sono ammissibili censure che si risolvono in un controllo sulla motivazione se non rientrano nelle ipotesi tassative dell'art. 606 c.p.p.
- La responsabilità del proprietario/detentore di un animale per i danni cagionati a terzi si fonda sull'obbligo di custodia e controllo: lasciare un cane libero e senza cautele può configurare colpa anche se il terzo ha compiuto una condotta che ha attirato l'animale, salvo che tale condotta introduca un rischio del tutto nuovo e imprevedibile rispetto a quelli che il custode deve prevenire.
- La mera azione della vittima che richiama o provoca l'animale non interrompe automaticamente il nesso causale; l'evento interruttivo richiede una condotta che crei un pericolo radicalmente diverso rispetto a quello che il garante deve evitare.
- Nella determinazione della pena il richiamo a uno dei parametri di cui all'art. 133 c.p. (es. gravità del fatto) può essere sufficiente se il giudice motivi congruamente la scelta della misura, e il controllo in Cassazione è limitato nei procedimenti originati dal giudice di pace.
- Chi propone ricorso in cassazione limitato e infondato nei casi riservati al giudice di pace corre il rischio di condanne per spese e di sanzioni alla Cassa delle Ammende quando sussista colpa nella determinazione dell'inammissibilità.
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