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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 40847/2021 del 20/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti contestavano la decisione della Corte d'appello che aveva rigettato la loro richiesta di estinzione parziale del processo esecutivo. Essi sostenevano che, per effetto della sospensione disposta dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 624, comma 3, c.p.c., e del principio di "apparenza" richiamato dalla giurisprudenza, l'estinzione del processo avrebbe dovuto riguardare tutti i beni in comproprietà tra Gaetano e Ottavio Ferrara, comprese le poste aggredite nella procedura promossa nel 2007 contro il solo Ottavio. Denunciavano violazione e falsa applicazione degli artt. 624, 630 e 91 c.p.c. nonché errata interpretazione della normativa intervenuta con la legge n. 69/2009.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha precisato che la novella di cui alla legge n. 69/2009 si applica alle procedure esecutive pendenti secondo il principio tempus regit actum e ha corretto la motivazione della Corte territoriale su tale punto. Tuttavia, ha confermato il principio secondo cui l'effetto estintivo derivante dall'art. 624, comma 3, c.p.c. opera solo rispetto alla procedura nella quale è stata proposta e accolta l'opposizione (ossia quella promossa per i pignoramenti originari nei confronti di Gaetano Ferrara) e non si estende automaticamente a una distinta procedura esecutiva promossa contro un diverso debitore (Ottavio Ferrara), salvo che ricorra la fattispecie di coincidenza soggettiva e oggettiva prevista dall'art. 561 c.p.c. (pignoramenti riguardanti i medesimi diritti del medesimo esecutato). Ha inoltre ritenuto inammissibile il motivo relativo alle spese e ha condannato i ricorrenti alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione, oltre agli ulteriori oneri processuali indicati.

Norme richiamate

  • art. 624, comma 3, cod. proc. civ.

    La Corte riconosce che l'art. 624, comma 3, genera un effetto estintivo collegato alla sospensione dell'esecuzione ma ne limita l'operatività alla procedura nella quale l'opposizione è stata proposta e accolta; non si applica automaticamente a procedimenti esecutivi distinti promossi contro un diverso esecutato, salvo i presupposti della coincidenza di cui all'art. 561 c.p.c.

  • art. 561, cod. proc. civ.

    La norma si applica quando, in momenti diversi, sono stati pignorati gli stessi diritti appartenenti al medesimo esecutato; solo in questo caso si forma un unico fascicolo e le vicende processuali possono riverberarsi tra le procedure. Non si applica quando sono aggrediti diritti appartenenti a soggetti diversi anche se sullo stesso bene.

  • art. 599, comma 2, cod. proc. civ.

    a norma dell'art. 599 co. 2 c.p.c. al Ferrara Gaetano competenza soltanto l'avviso del pignoramento eseguito sui diritti di comproprietà vantati da Ferrara Ottavio

    Richiamata in motivazione per sottolineare che, nella procedura promossa contro Ottavio, Gaetano non era debitore esecutato e aveva soltanto la notifica dell'avviso sul proprio diritto di comproprietà, con conseguente limitazione della sua legittimazione rispetto a quella procedura.

  • Legge n. 69/2009, art. 58, comma 1

    "le disposizioni della presente legge che modificano il codice di procedura civile e le disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile si applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore"

    La Corte chiarisce che la disposizione transitoria va interpretata distinguendo 'giudizi' dai 'procedimenti' e che, quanto alle esecuzioni pendenti, le novità si applicano secondo il principio tempus regit actum; pertanto la riforma è applicabile alle esecuzioni pendenti nei limiti e con le modalità indicate dalla legge.

  • art. 49, comma 3, Legge n. 69/2009

    Riferita nella decisione come richiamo alla modifica normativa del codice di procedura civile; la Corte ha corretto la motivazione della Corte d'appello sull'ambito di applicazione delle modifiche.

  • art. 155, cod. proc. civ.

    Citato in relazione alla transitorietà delle norme procedurali e alla distinzione tra giudizi e procedimenti; la norma è richiamata per delimitare l'applicabilità delle novità legislative.

  • art. 600, cod. proc. civ.

    Menzionato in relazione al potere del giudice dell'esecuzione di promuovere il giudizio divisorio sugli immobili indivisi; la decisione di merito aveva disposto il giudizio divisorio ai sensi di tale norma.

  • art. 630, cod. proc. civ.

    Richiamato come norma che disciplina il reclamo avverso le ordinanze del giudice dell'esecuzione; i ricorrenti deducevano violazione di tale norma ma la Cassazione ha ritenuto infondati i loro rilievi sul merito.

  • art. 91, cod. proc. civ.

    Norma sulle spese di lite: la Corte ha ritenuto legittima la condanna alle spese dei ricorrenti perché non erano parte totalmente vittoriosa e l'appello di primo grado era stato integralmente confermato.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    Richiamato per disporre l'ulteriore versamento del contributo unificato da parte dei ricorrenti, nella misura e con le modalità previste dalla norma e dalle successive modifiche.

  • Legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17

    Men che riguarda la modifica al contributo unificato richiamata in combinato con il D.P.R. n. 115/2002; la Corte dà atto dell'obbligo eventualmente dovuto dai ricorrenti.

  • Legge n. 69/2009, art. 49, comma 3 (riferimento generale)

    Ulteriore richiamo alla riforma del codice di procedura civile e alla valutazione della sua applicabilità alle esecuzioni pendenti.

Massime di principio

  • L'effetto estintivo previsto dall'art. 624, comma 3, c.p.c. opera con riferimento alla specifica procedura esecutiva nella quale è stata proposta e accolta l'opposizione; non si estende automaticamente ad altre procedure separate anche se riferite a beni in comproprietà.
  • La "riunione" delle esecuzioni in un unico fascicolo per ragioni pratiche (vendita congiunta del cespite) non determina necessariamente l'unitarietà del rapporto processuale: per riverberi tra procedimenti è invece necessaria la coincidenza reale e soggettiva prevista dall'art. 561 c.p.c. (stessi diritti pignorati sullo stesso debitore).
  • Chi intende ottenere l'estinzione di una procedura esecutiva deve avere legittimazione e interesse rispetto a quella specifica procedura: l'opposizione proposta da chi non è parte nella distinta esecuzione non produce effetti estintivi su di essa.
  • Le modifiche normative intervenute con la legge n. 69/2009 vanno applicate alle esecuzioni pendenti secondo i limiti posti dalla disciplina transitoria e dal principio tempus regit actum; è necessario valutare caso per caso l'applicabilità delle disposizioni novellate.
  • Sul punto delle spese, la parte che perde l'appello di merito (anche se alcuni motivi incidentali sono respinti) può essere condannata alle spese in cassazione: la condanna è giustificata quando non sussiste una vittoria totale.
  • Per evitare esiti processuali inattesi, chi ha diritto esclusivo o quota su beni in comproprietà deve attivarsi tempestivamente (impugnare ordini, coltivare il giudizio di merito o dedurre la propria legittimazione) poiché la mancata impugnazione/stabilizzazione di ordini può consolidare effetti limitati alla procedura in cui sono stati disposti.

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