Sentenza n. 4764/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Roma, Sez. lavoro, n. 12204/2024, pubblicata in data 28 novembre 2024, all’esito del procedimento R.G. n. 20343/2023; nonché con richiesta di: fissazione della somma di denaro dovuta dall'Amministrazione resistente per ogni accertata violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, con statuizione costituente titolo esecutivo a favore di parte ricorrente, a norma di quanto previsto alla lett. e) del comma 4 dell'art. 114 c.p.a.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sez. lavoro, n. 12204/2024, relativa alla restituzione delle trattenute stipendiali corrispondenti all'Indennità Integrativa Speciale
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., deducendo l'inadempimento del Ministero rispetto alla sentenza del Tribunale di Roma, Sez. lavoro, n. 12204/2024, passata in giudicato. Tale sentenza aveva accertato il diritto della docente a percepire integralmente lo stipendio tabellare per il servizio svolto all'estero, senza la trattenuta dell'Indennità Integrativa Speciale, dall'anno scolastico 2022-2023 al 31 agosto 2028, e aveva condannato il Ministero alla restituzione delle somme trattenute. La ricorrente ha inoltre chiesto la fissazione di una penalità di mora per ogni ulteriore violazione, inosservanza o ritardo nell'esecuzione del giudicato.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, ritenendo comprovati il passaggio in giudicato della sentenza azionata, l'esistenza del titolo esecutivo e il persistente inadempimento del Ministero, non contestato dall'Amministrazione. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare piena e integrale esecuzione alla sentenza del Tribunale di Roma e di corrispondere alla ricorrente le somme spettanti entro sessanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Ha nominato, per l'eventuale ulteriore inottemperanza, il direttore generale ministeriale competente quale commissario ad acta, con facoltà di delega, da attivarsi su richiesta della ricorrente e senza compenso, entro i successivi sessanta giorni dalla scadenza del termine assegnato al Ministero. La richiesta di penalità di mora è stata respinta in ragione della peculiarità della materia. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 750,00 oltre accessori, in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
artt. 112 e ss. c.p.a.
Disciplinano l'azione di ottemperanza e consentono al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato, anche mediante la nomina di un commissario ad acta.
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza; il giudice ha accolto la domanda esecutiva e ha escluso, nel caso concreto, la fissazione della penalità di mora richiesta dalla parte.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Prevede la possibilità di fissare una somma dovuta dall'Amministrazione per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; tale richiesta è stata respinta in ragione della peculiarità della materia.
art. 2, comma 2, c.p.a.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando il ricorrente dimostra il passaggio in giudicato del titolo e il mancato adempimento dell'Amministrazione, il giudice deve ordinare l'esecuzione integrale della statuizione entro un termine determinato, senza rimettere in discussione i presupposti sostanziali già accertati dal giudicato.
- In sede di ottemperanza non è consentito sindacare nuovamente i presupposti della pretesa riconosciuta dal titolo giudiziale, dovendosi procedere alla sua attuazione nei limiti e secondo il contenuto risultante dalla decisione passata in giudicato.
- La persistente inottemperanza dell'Amministrazione può giustificare la nomina preventiva di un commissario ad acta, destinato a intervenire, su richiesta della parte, dopo la scadenza del termine assegnato all'Amministrazione per adempiere.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non deve essere necessariamente disposta per il solo fatto che sia stata richiesta, potendo il giudice respingerla in considerazione della peculiarità della materia oggetto dell'ottemperanza.
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