Sentenza n. 524/2026 - Bologna, Sezione 2
per l’ottemperanza della sentenza n. 724/2025 del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, pubblicata in data 10.06.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: parziale esecuzione della sentenza del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, relativa al pagamento della Carta Docente, con omesso pagamento della rivalutazione monetaria o degli interessi legali
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere la piena esecuzione della sentenza del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, che gli aveva riconosciuto il diritto a percepire la Carta Docente per quattro annualità, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo. Il Ministero ha dedotto l'intervenuto pagamento. Il ricorrente ha confermato il pagamento, precisando tuttavia che esso era stato solo parziale, poiché non erano stati corrisposti gli accessori riconosciuti dalla sentenza. Il ricorrente ha inoltre rappresentato di avere manifestato la disponibilità a rinunciare al ricorso con compensazione delle spese qualora il Ministero avesse spontaneamente pagato il residuo. Il giudice ha accertato il passaggio in giudicato della sentenza, la sua notificazione al domicilio reale dell'Amministrazione e il decorso del termine previsto per l'adempimento spontaneo.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso limitatamente alla parte ineseguita della sentenza ottemperanda, rilevando che l'esecuzione era stata solo parziale. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare integrale esecuzione alla sentenza del Tribunale di Bologna, detraendo quanto già corrisposto, entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione amministrativa della sentenza. In caso di ulteriore inadempimento, ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta il Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna, o un funzionario da questi delegato, con facoltà di subdelega, affinché provveda entro i successivi 90 giorni su istanza del ricorrente. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 300,00 oltre spese generali e oneri accessori, nonché alla restituzione del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato, fissare un termine per l'adempimento e nominare un commissario ad acta per l'eventuale esecuzione sostitutiva.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando l'Amministrazione abbia dato esecuzione solo parziale al giudicato, il ricorso è accoglibile limitatamente alla parte ancora ineseguita, con ordine di completare l'adempimento detraendo quanto già corrisposto.
- Il passaggio in giudicato della decisione, la sua notificazione all'Amministrazione debitrice e il decorso del termine per l'adempimento spontaneo costituiscono presupposti sufficienti per ordinare l'esecuzione coattiva della parte residua del giudicato.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può fissare un termine per l'integrale esecuzione e nominare preventivamente un commissario ad acta, destinato a operare su istanza di parte in caso di ulteriore inadempimento dell'Amministrazione.
- L'adempimento dell'obbligazione principale riconosciuta dal giudicato non esaurisce l'obbligo conformativo quando la decisione abbia riconosciuto anche accessori, quali rivalutazione monetaria o interessi legali: tali componenti devono essere corrisposte per ottenere l'integrale esecuzione.
Come è indicizzato
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