Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 118/2026 - Parma, Sezione 1

Giustizia amministrativa202500751

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia Romagna - Parma, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego, rinnovato in sede di riesame, dell'istanza di trasferimento per assistenza al padre disabile, motivato anche dal rischio di incompatibilità ambientale nella sede richiesta

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego ministeriale dell'istanza di trasferimento presso una sede prossima all'abitazione del padre disabile, proposta ai sensi dell'art. 33, comma 5, della legge n. 104/1992 e dell'art. 55, comma 4, del d.P.R. n. 335/1982. Ha inoltre impugnato gli atti istruttori e i pareri gerarchici, compreso il parere contrario del Questore fondato sull'incompatibilità ambientale, nonché, con motivi aggiunti, il nuovo diniego adottato in sede di riesame in esecuzione di una precedente ordinanza cautelare, il relativo parere negativo, il preavviso di rigetto e gli ulteriori atti del procedimento. Il ricorrente ha chiesto l'annullamento degli atti, il trasferimento in via risarcitoria ex art. 30 c.p.a. e l'accertamento del diritto al trasferimento per assistenza al padre disabile. In questa fase ha domandato la sospensione cautelare dell'efficacia degli atti impugnati.

La decisione

Il TAR ha respinto l'istanza cautelare proposta con i motivi aggiunti. In sede di delibazione prima facie, ha ritenuto che la valutazione dell'Amministrazione, fondata sul parere del Questore circa l'incompatibilità ambientale del richiedente nella sede di destinazione, risultasse sostenuta da una complessiva valutazione degli elementi istruttori e non apparisse manifestamente irragionevole. Ha richiamato l'orientamento secondo cui l'esigenza dell'Amministrazione di prevenire situazioni di incompatibilità prevale sulle esigenze sottese al trasferimento previsto dall'art. 33, comma 5, della legge n. 104/1992. Di conseguenza, ha ritenuto insussistente il fumus boni iuris necessario per la tutela cautelare, senza ravvisare la necessità di una diversa misura cautelare. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 33, comma 5, legge n. 104/1992

    “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”

    L'esigenza di trasferimento del dipendente per assistere il familiare disabile può recedere, nella valutazione cautelare operata dal giudice, rispetto all'esigenza dell'Amministrazione di prevenire situazioni di incompatibilità ambientale.

  • art. 55, comma 4, d.P.R. n. 335/1982

    È indicato quale ulteriore base normativa dell'istanza di trasferimento del dipendente della Polizia di Stato per assistenza al familiare disabile.

  • art. 10-bis l. n. 241/1990

    È richiamato in relazione al preavviso di rigetto impugnato con i motivi aggiunti; l'ordinanza non svolge una specifica valutazione sulla sua legittimità.

  • art. 30 c.p.a.

    È richiamato quale fondamento della domanda di condanna dell'Amministrazione a disporre il trasferimento; tale domanda non è definita nel merito dall'ordinanza cautelare.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare incidentale, respinta per insussistenza del fumus boni iuris.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003

    È richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato a tutela dei dati personali relativi alla salute e della dignità della parte interessata, ai fini dell'oscuramento.

Massime di principio

  • In sede cautelare, il diniego di trasferimento richiesto da un dipendente della Polizia di Stato per assistere un familiare disabile non presenta un fumus boni iuris sufficiente quando sia fondato su una complessiva istruttoria e sul parere dell'autorità gerarchica circa l'incompatibilità ambientale nella sede richiesta, purché tale valutazione non risulti manifestamente irragionevole.
  • Nel bilanciamento cautelare tra le esigenze familiari tutelate dall'art. 33, comma 5, della legge n. 104/1992 e l'interesse dell'Amministrazione della pubblica sicurezza a prevenire situazioni di incompatibilità ambientale, può prevalere quest'ultimo interesse istituzionale.
  • Il sindacato cautelare sulla valutazione amministrativa dell'incompatibilità ambientale resta limitato alla verifica della manifesta irragionevolezza, non potendo sostituire la valutazione giudiziale a quella amministrativa in assenza di evidenti vizi dell'istruttoria o della motivazione.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimenti e impiegoTutela cautelare
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaTutela cautelarePonderazione degli interessi e interesse pubblico

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.