Cassazione Penale, Ordinanza n. 36316/2025 del 07/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara inammissibile il ricorso. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Il diniego dell'attenuante è quindi definitivamente confermato, senza interventi sul merito della condanna già pronunciata in appello.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è proposto avverso la sentenza della Corte di appello di Perugia che, nel confermare la condanna per cessione di sostanza stupefacente, ha negato il riconoscimento della circostanza attenuante del fatto di lieve entità patrimoniale di cui all'art. 62, primo comma, n. 4, c.p. Il ricorrente lamenta l'omesso riconoscimento di tale attenuante, sostenendo in sostanza che il guadagno conseguibile sarebbe stato modesto in ragione del limitato quantitativo ceduto. La Corte di cassazione rileva però che il motivo è riproduttivo di una questione già adeguatamente confutata dalla Corte territoriale, la quale ha valorizzato che la sostanza era stata ceduta come "un assaggio" e che, in rapporto a cinque grammi di cocaina, la prospettiva di profitto non fosse trascurabile.
Norme richiamate
art. 62, primo comma, n. 4, c.p.
attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4
La Corte richiama la censura sul mancato riconoscimento dell'attenuante, ma reputa corretto il diniego perché la cessione di cinque grammi di cocaina, descritta come "un assaggio", lasciava prevedere una prospettiva di guadagno non trascurabile, incompatibile con l'idea di particolare modestia del profitto.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso che si limiti a riproporre in cassazione una questione già esaminata e motivatamente disattesa dal giudice di merito è inammissibile quando la motivazione della sentenza impugnata sia congrua e specifica.
- Ai fini del riconoscimento dell'attenuante fondata sulla particolare tenuità del profitto, il giudice può valorizzare non solo il quantitativo di sostanza ceduta, ma anche le concrete modalità della cessione e la non marginalità della prospettiva di guadagno.
- La qualificazione della cessione come "assaggio" non è di per sé sufficiente a imporre il riconoscimento dell'attenuante, se il contesto fattuale mostra che il profitto potenziale non era trascurabile.
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