Cassazione Penale, Sentenza n. 24402/2024 del 20/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP per i reati di associazione mafiosa (art. 416-bis c.p.) e per introduzione, detenzione e porto di armi da guerra (artt. 1, 2, 3 L. 895/1967). Il ricorrente contestava: motivazione apparente e carente del Tribunale; mancata considerazione delle assoluzioni pregresse; insufficiente gravità indiziaria e mancata prova del ruolo apicale; violazione del principio di assorbimento (bis in idem) tra introduzione e detenzione/porto delle armi; eccessiva valorizzazione di dichiarazioni di collaboratori e di captazioni ritenute non decisive.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse fornito autonoma e sufficiente motivazione, ancorata a specifici elementi probatori (dichiarazioni di collaboratori, intercettazioni e captazioni) che evidenziano il ruolo apicale e l'apporto stabile del ricorrente nell'"ndrina" di San Giovanni di Mileto. Quanto alle armi, la Corte ha escluso l'assorbimento automatico di detenzione/porto nell'introduzione, perché dagli accertamenti emergeva che il carico era stato trasportato, diviso e detenuto successivamente all'ingresso nello Stato. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
Definisce l'associazione mafiosa; la Corte richiede per la custodia cautelare la sussistenza di gravi indizi circa l'inserimento stabile e l'apporto concreto all'organizzazione, anche minimo ma riconoscibile, tali da dimostrare ruolo attivo e consapevole nel periodo contestato.
art. 273 cod. proc. pen.
Rinvio alle regole in tema di impugnazioni e formazione dei motivi; la Corte sottolinea l'onere del ricorrente di specificare gli atti o elementi trascurati dal giudice per poter contestare efficacemente la motivazione.
artt. 1, 2, 3 L. 895/1967
Normano l'introduzione, la detenzione e il porto di armi nell'ordinamento; la Corte ricorda che la detenzione/porto possono essere assorbiti dall'introduzione solo se si esauriscono materialmente al momento dell'attraversamento della frontiera, non quando vi siano successive operazioni di trasporto e distribuzione nel territorio.
art. 292, comma 2, lett. c) cod. proc. pen.
Impone il dovere del giudice del riesame di fornire autonoma e motivata valutazione delle esigenze cautelari; la Corte evidenzia però che l'adesione motivata a elementi d'indagine non è automaticamente censurabile se il riesame contiene un proprio percorso argomentativo.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Norma processuale citata in riferimento all'onere di specificità dei motivi nella fase di impugnazione: la mera evocazione di atti non specificati non è sufficiente per ottenere la cassazione.
art. 84 cod. pen.
Citato nella contestazione relativa ai concorsi di reato; la Corte ha valutato la configurazione autonoma dei reati di importazione e detenzione/porto in base alla dinamica fattuale.
Sentenza Sezioni Unite "Modaffari" (n. 36958/2021)
Giurisprudenza richiamata sul criterio per valutare la partecipazione mafiosa: non si richiede solo uno "status", ma un inserimento stabile con un apporto concreto e riconoscibile all'associazione; la Corte ha applicato tali principi nella ricostruzione del ruolo apicale del ricorrente.
Massime di principio
- Per la custodia cautelare per associazione mafiosa occorre gravità indiziaria fondata su elementi concreti che dimostrino un inserimento stabile e un apporto concreto all'organizzazione; valutazioni di merito su intercettazioni e dichiarazioni di collaboratori non sono sindacabili in Cassazione se adeguatamente motivate.
- Il tribunale del riesame deve fornire una autonoma motivazione, ma può aderire alla motivazione del GIP se integra il proprio percorso argomentativo rispondendo alle censure difensive; l'assenza di "originalità" non implica automaticamente vizio di motivazione se le ragioni sono sottese e giustificate.
- Le assoluzioni pregresse non impediscono automaticamente l'utilizzo di elementi investigativi in nuovo procedimento: è necessario verificare che gli elementi si riferiscano al periodo temporale oggetto della nuova contestazione e non siano coperti dal giudicato.
- In tema di armi, l'assorbimento del porto/detenzione nell'introduzione opera solo quando le condotte coincidono temporalmente e si esauriscono al momento dell'attraversamento della frontiera; se vi sono successive attività di trasporto, divisione o detenzione nel territorio lo status di reati autonomi può sussistere.
- In Cassazione le censure generiche o non corredate da indicazioni precise sugli atti e sull'incidenza probatoria di singoli elementi sono destinate a fallire: il ricorrente deve specificare quali atti sarebbero stati trascurati e perché avrebbero dovuto determinare una diversa decisione.
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