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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24402/2024 del 20/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP per i reati di associazione mafiosa (art. 416-bis c.p.) e per introduzione, detenzione e porto di armi da guerra (artt. 1, 2, 3 L. 895/1967). Il ricorrente contestava: motivazione apparente e carente del Tribunale; mancata considerazione delle assoluzioni pregresse; insufficiente gravità indiziaria e mancata prova del ruolo apicale; violazione del principio di assorbimento (bis in idem) tra introduzione e detenzione/porto delle armi; eccessiva valorizzazione di dichiarazioni di collaboratori e di captazioni ritenute non decisive.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse fornito autonoma e sufficiente motivazione, ancorata a specifici elementi probatori (dichiarazioni di collaboratori, intercettazioni e captazioni) che evidenziano il ruolo apicale e l'apporto stabile del ricorrente nell'"ndrina" di San Giovanni di Mileto. Quanto alle armi, la Corte ha escluso l'assorbimento automatico di detenzione/porto nell'introduzione, perché dagli accertamenti emergeva che il carico era stato trasportato, diviso e detenuto successivamente all'ingresso nello Stato. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Definisce l'associazione mafiosa; la Corte richiede per la custodia cautelare la sussistenza di gravi indizi circa l'inserimento stabile e l'apporto concreto all'organizzazione, anche minimo ma riconoscibile, tali da dimostrare ruolo attivo e consapevole nel periodo contestato.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Rinvio alle regole in tema di impugnazioni e formazione dei motivi; la Corte sottolinea l'onere del ricorrente di specificare gli atti o elementi trascurati dal giudice per poter contestare efficacemente la motivazione.

  • artt. 1, 2, 3 L. 895/1967

    Normano l'introduzione, la detenzione e il porto di armi nell'ordinamento; la Corte ricorda che la detenzione/porto possono essere assorbiti dall'introduzione solo se si esauriscono materialmente al momento dell'attraversamento della frontiera, non quando vi siano successive operazioni di trasporto e distribuzione nel territorio.

  • art. 292, comma 2, lett. c) cod. proc. pen.

    Impone il dovere del giudice del riesame di fornire autonoma e motivata valutazione delle esigenze cautelari; la Corte evidenzia però che l'adesione motivata a elementi d'indagine non è automaticamente censurabile se il riesame contiene un proprio percorso argomentativo.

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Norma processuale citata in riferimento all'onere di specificità dei motivi nella fase di impugnazione: la mera evocazione di atti non specificati non è sufficiente per ottenere la cassazione.

  • art. 84 cod. pen.

    Citato nella contestazione relativa ai concorsi di reato; la Corte ha valutato la configurazione autonoma dei reati di importazione e detenzione/porto in base alla dinamica fattuale.

  • Sentenza Sezioni Unite "Modaffari" (n. 36958/2021)

    Giurisprudenza richiamata sul criterio per valutare la partecipazione mafiosa: non si richiede solo uno "status", ma un inserimento stabile con un apporto concreto e riconoscibile all'associazione; la Corte ha applicato tali principi nella ricostruzione del ruolo apicale del ricorrente.

Massime di principio

  • Per la custodia cautelare per associazione mafiosa occorre gravità indiziaria fondata su elementi concreti che dimostrino un inserimento stabile e un apporto concreto all'organizzazione; valutazioni di merito su intercettazioni e dichiarazioni di collaboratori non sono sindacabili in Cassazione se adeguatamente motivate.
  • Il tribunale del riesame deve fornire una autonoma motivazione, ma può aderire alla motivazione del GIP se integra il proprio percorso argomentativo rispondendo alle censure difensive; l'assenza di "originalità" non implica automaticamente vizio di motivazione se le ragioni sono sottese e giustificate.
  • Le assoluzioni pregresse non impediscono automaticamente l'utilizzo di elementi investigativi in nuovo procedimento: è necessario verificare che gli elementi si riferiscano al periodo temporale oggetto della nuova contestazione e non siano coperti dal giudicato.
  • In tema di armi, l'assorbimento del porto/detenzione nell'introduzione opera solo quando le condotte coincidono temporalmente e si esauriscono al momento dell'attraversamento della frontiera; se vi sono successive attività di trasporto, divisione o detenzione nel territorio lo status di reati autonomi può sussistere.
  • In Cassazione le censure generiche o non corredate da indicazioni precise sugli atti e sull'incidenza probatoria di singoli elementi sono destinate a fallire: il ricorrente deve specificare quali atti sarebbero stati trascurati e perché avrebbero dovuto determinare una diversa decisione.

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