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Sentenza

Sentenza n. 884/2026 - Lecce, Sezione 1

per l'annullamento del provvedimento 16.12.2020 del responsabile del Settore Urbanistica e assetto del Territorio del Comune di Ugento reso a mezzo timbro apposto in calce all'atto di concessione demaniale 17.02.2014 rep. n. 1509 conc. n. 4, nella parte in cui ha riconosciuto il diritto del Chiarillo alla proroga della concessione in via automatica e non invece ai sensi dell'art. 3 co. 4 bis DL 400/1993 conv. in L. 4.12.1993 n. 494, per ammortizzare gli investimenti sul bene

Giustizia amministrativa202101073

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento del 16 dicembre 2020, apposto mediante timbro in calce alla concessione demaniale, recante proroga automatica della concessione senza esame della richiesta di proroga finalizzata all'ammortamento degli investimenti

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, titolare di una concessione demaniale relativa a un chiosco in muratura destinato all'attività commerciale di bar-tabacchi, ha impugnato il provvedimento con cui il Comune ha disposto la proroga automatica della concessione ai sensi dell'art. 1, commi 682-683, l. 145/2018, senza pronunciarsi sulla contestuale richiesta di proroga di circa quindici anni, fino al 31 dicembre 2033, formulata ai sensi dell'art. 3, comma 4-bis, d.l. 400/1993, convertito dalla l. 494/1993, per consentire l'integrale ammortamento degli investimenti dichiarati, pari complessivamente a euro 140.191,35, con residuo al 1° gennaio 2019 di euro 34.565,41. Sono stati dedotti la violazione dell'art. 3, comma 4-bis, d.l. 400/1993, la violazione dei principi del diritto unionale, eccesso di potere, difetto di istruttoria e di motivazione, violazione della l. 241/1990, ingiustizia manifesta e sviamento. Il ricorso straordinario, a seguito dell'opposizione comunale, è stato trasposto in sede giurisdizionale.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile e comunque lo ha respinto. In primo luogo, ha ritenuto carente l'interesse attuale alla contestazione della proroga automatica, osservando che le proroghe generali e automatiche previste dalle leggi-provvedimento hanno priorità rispetto alle proroghe particolari richieste per l'ammortamento degli investimenti e che la proroga automatica, proprio perché generale, non impediva al concessionario di presentare successivamente una specifica istanza fondata sull'ammortamento. La domanda era inoltre inammissibile e infondata perché l'ammortamento degli investimenti richiedeva norme di dettaglio e parametri oggettivi non risultanti applicabili. Il Collegio ha poi ritenuto comunque infondata la pretesa perché la disciplina invocata riguardava concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, mentre la concessione aveva ad oggetto un chiosco destinato all'attività commerciale di bar-tabacchi. Nessuna pronuncia sulle spese, stante la mancata costituzione del Comune.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 4-bis, d.l. 400/1993, convertito dalla l. 494/1993

    La disposizione è stata invocata dal concessionario quale base per una proroga particolare finalizzata all'ammortamento degli investimenti; il TAR ha ritenuto che tale pretesa richiedesse norme di dettaglio e parametri oggettivi e non fosse comunque applicabile alla concessione avente finalità commerciale indicata in sentenza.

  • art. 1, commi 682-683, l. 145/2018

    La proroga automatica disposta dal Comune è stata ricondotta dal TAR alla disciplina generale prevista da tali disposizioni; la sua natura generale e automatica è stata ritenuta prevalente rispetto alla richiesta particolare di proroga per ammortamento.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.

  • l. 241/1990

    La violazione della legge sul procedimento amministrativo, dedotta dal ricorrente insieme al difetto di motivazione e di istruttoria, non è stata accolta.

Massime di principio

  • La proroga generale e automatica prevista da una legge-provvedimento per concessioni demaniali prevale, sul piano temporale e logico, rispetto a una richiesta particolare di proroga finalizzata all'ammortamento degli investimenti, quando quest'ultima non sia ancora assistita da una disciplina di dettaglio e da parametri oggettivi di valutazione.
  • La proroga generale e automatica della concessione non preclude, di per sé, la successiva presentazione di una specifica istanza di proroga fondata sull'esigenza di ammortizzare investimenti; pertanto, l'impugnazione della proroga automatica può risultare priva di interesse attuale se non dimostra una lesione concreta e immediata della posizione del concessionario.
  • Una disciplina speciale riferita alle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative non può essere automaticamente estesa a una concessione avente oggetto e finalità commerciale diversi, quale quella relativa a un chiosco destinato all'attività di bar-tabacchi.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni demaniali marittimeLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereDifetto di istruttoriaDifetto di motivazione

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