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Sentenza

Sentenza n. 2309/2026 - Milano, Sezione 3

per l’esecuzione del giudicato formatosi a seguito di sentenza n. 272/2024 depositata in data 03/04/2024 del Tribunale di Monza-sezione Lavoro.

Giustizia amministrativa202503301

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Monza che imponeva l'attribuzione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente scolastica)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Monza - Sezione Lavoro n. 272/2024, con la quale il Ministero era stato condannato ad attribuirle, per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023, la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, del valore di € 500,00 per ciascun anno scolastico, oltre interessi. Nel corso del giudizio il Ministero ha provveduto al caricamento di € 2.500,00 sul portafoglio della carta del docente. La ricorrente ha quindi chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, insistendo per la condanna dell'Amministrazione alle spese, in ragione del tardivo adempimento.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che la pretesa azionata era stata integralmente soddisfatta in sede amministrativa e che non sussisteva più un oggetto sul quale pronunciarsi ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a. Le spese sono state poste a carico del Ministero in applicazione del principio della soccombenza virtuale: il tardivo adempimento è stato ritenuto confermativo della fondatezza della pretesa della ricorrente. Le spese sono state liquidate in € 500,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base del ricorso per l'esecuzione del giudicato.

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione disciplina il giudizio di ottemperanza, nel cui ambito è stata trattata la controversia.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Quando la pretesa è stata integralmente soddisfatta nel corso del giudizio, il giudice dichiara cessata la materia del contendere.

  • art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107

    carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente

    È la base normativa della carta del docente, attribuita in esecuzione del giudicato lavoristico.

Massime di principio

  • Quando la pretesa azionata con il giudizio di ottemperanza viene integralmente soddisfatta dall'amministrazione nelle more del processo, il giudice dichiara cessata la materia del contendere, non essendovi più un oggetto attuale sul quale pronunciarsi ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
  • Nel giudizio di ottemperanza, il tardivo adempimento dell'amministrazione può fondare la condanna alle spese secondo il principio della soccombenza virtuale, poiché dimostra la fondatezza originaria della pretesa del ricorrente.
  • La cessazione della materia del contendere per integrale soddisfazione della pretesa non esclude la regolazione delle spese a carico dell'amministrazione che abbia adempiuto tardivamente.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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