Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 04400/2026 del 03/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (tribunale)

La controversia

Un condannato ha impugnato in cassazione l'ordinanza del tribunale di sorveglianza che aveva rigettato la sua istanza di affidamento in prova, disponendo in sua sostituzione la detenzione domiciliare. Nel ricorso ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione. La censura, tuttavia, non si confrontava con la motivazione del provvedimento impugnato, in particolare con la valutazione negativa espressa dal giudice sulla consapevolezza dei fatti. La Corte ha rilevato che il ricorso era formulato in modo generico, privo di specificità e non corredato dall'indicazione degli elementi posti a fondamento delle doglianze, così da non consentire il controllo di legittimità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché privo dei requisiti di specificità imposti dall'art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.: il ricorrente non si è confrontato con la motivazione dell'ordinanza impugnata né ha indicato gli elementi necessari a sostenere le censure. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende, ritenendo sussistenti profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.

    Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici, con indicazione delle censure rivolte a punti determinati della decisione impugnata e degli elementi posti a fondamento delle doglianze; la mancanza di tali requisiti determina l'inammissibilità.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, ricorrendone i presupposti di colpa, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata quale parametro per la valutazione dei profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ai fini della sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta con la motivazione della decisione impugnata e si limita a deduzioni generiche o assertive.
  • Il requisito di specificità dei motivi impone al ricorrente di individuare puntualmente i capi o punti della decisione censurati e di indicare gli elementi di fatto o di diritto a sostegno delle doglianze.
  • La denuncia di violazione di legge o vizio di motivazione non è sufficiente se non è accompagnata da una critica argomentata della ratio decidendi della pronuncia impugnata.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e può giustificare il versamento di una somma alla Cassa delle ammende quando siano ravvisabili profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMisure alternative
RamiProcesso penaleEsecuzione penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.