Cassazione Penale, Ordinanza n. 04400/2026 del 03/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (tribunale)
La controversia
Un condannato ha impugnato in cassazione l'ordinanza del tribunale di sorveglianza che aveva rigettato la sua istanza di affidamento in prova, disponendo in sua sostituzione la detenzione domiciliare. Nel ricorso ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione. La censura, tuttavia, non si confrontava con la motivazione del provvedimento impugnato, in particolare con la valutazione negativa espressa dal giudice sulla consapevolezza dei fatti. La Corte ha rilevato che il ricorso era formulato in modo generico, privo di specificità e non corredato dall'indicazione degli elementi posti a fondamento delle doglianze, così da non consentire il controllo di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché privo dei requisiti di specificità imposti dall'art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.: il ricorrente non si è confrontato con la motivazione dell'ordinanza impugnata né ha indicato gli elementi necessari a sostenere le censure. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende, ritenendo sussistenti profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.
Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici, con indicazione delle censure rivolte a punti determinati della decisione impugnata e degli elementi posti a fondamento delle doglianze; la mancanza di tali requisiti determina l'inammissibilità.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, ricorrendone i presupposti di colpa, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata quale parametro per la valutazione dei profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ai fini della sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta con la motivazione della decisione impugnata e si limita a deduzioni generiche o assertive.
- Il requisito di specificità dei motivi impone al ricorrente di individuare puntualmente i capi o punti della decisione censurati e di indicare gli elementi di fatto o di diritto a sostegno delle doglianze.
- La denuncia di violazione di legge o vizio di motivazione non è sufficiente se non è accompagnata da una critica argomentata della ratio decidendi della pronuncia impugnata.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e può giustificare il versamento di una somma alla Cassa delle ammende quando siano ravvisabili profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione.
Come è indicizzato
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