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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07683/2024 del 21/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia origina da un giudizio di ottemperanza ex art. 70 d.lgs. 546/1992 concluso davanti alla Commissione tributaria provinciale di Roma con condanna della società resistente al pagamento delle spese in favore del ricorrente, liquidate in euro 400 oltre accessori. Il ricorrente ha impugnato la sentenza lamentando, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione dell'art. 4 d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 37/2018, nonché dell'art. 15 d.lgs. 546/1992, perché la liquidazione delle spese sarebbe stata effettuata in modo complessivo, senza distinzione delle fasi processuali, e soprattutto in misura inferiore ai valori minimi applicabili in relazione al valore della controversia, pari a euro 1.500. La censura riguardava quindi la corretta applicazione dei parametri forensi e il limite alla riduzione dei compensi nella liquidazione giudiziale delle spese.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha ricostruito il quadro normativo rilevante, evidenziando che, dopo la modifica introdotta dal d.m. 37/2018 all'art. 4, comma 1, del d.m. 55/2014, i valori medi dei parametri forensi possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento, salvo specifica pattuizione. Ha quindi affermato che il giudice, nella liquidazione delle spese processuali a carico della parte soccombente, non può scendere sotto tale soglia. Poiché la liquidazione operata dal giudice di merito risultava inferiore ai minimi tariffari applicabili in rapporto al valore della causa, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 70 d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546

    Norma richiamata per qualificare il giudizio definito in primo grado come giudizio di ottemperanza.

  • art. 4 d.m. 10 marzo 2014 n. 55

    Nella versione originaria consentiva al giudice di muoversi tra valori medi, con riduzioni e aumenti entro limiti percentuali; la motivazione era necessaria solo per scostamenti ulteriori rispetto ai parametri standard.

  • art. 1, comma 1, lettera a), d.m. 8 marzo 2018 n. 37

    Ha modificato l'art. 4, comma 1, del d.m. 55/2014 rendendo non superabile, in diminuzione, il limite del 50 per cento dei valori medi.

  • art. 4, comma 1, d.m. 10 marzo 2014 n. 55

    i valori medi "possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento"

    Il giudice non può ridurre i valori medi oltre il 50 per cento, salvo specifica pattuizione tra le parti.

  • d.m. 13 agosto 2022 n. 147

    Richiamato come disciplina successiva che conferma il testo vigente dell'art. 4, comma 1, d.m. 55/2014.

  • art. 2233, comma 2, c.c.

    Nel regime previgente costituiva il limite che impediva liquidazioni meramente simboliche e non consone al decoro professionale.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Usato come norma del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 15 d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546

    Richiamato dal ricorrente in tema di liquidazione delle spese nel processo tributario.

  • art. 101, paragrafo 1, TFUE

    La Corte richiama la giurisprudenza della CGUE sul possibile effetto restrittivo della normativa sui minimi tariffari, ma precisa che i parametri attuali sono adottati da organo statale per interessi generali di trasparenza e unitarietà.

  • art. 4, paragrafo 3, TUE

    Richiamato insieme all'art. 101 TFUE nella valutazione del quadro eurounitario evocato dalla giurisprudenza europea.

Massime di principio

  • Nella liquidazione giudiziale delle spese processuali, il giudice deve rispettare il limite massimo di riduzione dei valori medi stabilito dai parametri forensi applicabili; ove la disciplina vigente preveda che i valori medi "possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento", non è consentita una liquidazione inferiore a tale soglia, salvo specifica pattuizione.
  • La regola sulla quantificazione dei compensi difensivi va applicata in relazione al testo del decreto ministeriale vigente ratione temporis: la modifica del 2018 ha reso inderogabile il limite del 50 per cento in diminuzione, superando l'impostazione precedente più elastica.
  • Quando la liquidazione delle spese si discosti dai parametri legali in misura vietata, la sentenza è censurabile per violazione di legge e deve essere cassata con rinvio al giudice di merito per un nuovo regolamento delle spese.
  • Nel regime dei parametri forensi, la funzione dei valori medi e dei limiti di riduzione è quella di assicurare trasparenza e unitarietà nella determinazione dei compensi professionali, senza consentire riduzioni giudiziali eccedenti i margini normativamente consentiti.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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