Cassazione Penale, Sentenza n. 21937/2026 del 12/06/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Pordenone che aveva negato il riconoscimento della continuazione tra due sentenze: una relativa a delitti di truffa aggravata commessi tra agosto 2016 e gennaio 2017, l'altra relativa a bancarotta fraudolenta patrimoniale commessa il 23/12/2016. Il ricorrente sosteneva l'unicità del disegno criminoso sulla base della contiguità temporale, dell'uso della qualifica professionale (esercizio della professione legale), dell'identità del movente (profitto) e della ripetizione della stessa tecnica fraudolenta. Il Tribunale aveva invece ritenuto che le condotte fossero diverse per modalità, destinatari del danno (cliente vs. creditori della società fallenda), contesto criminogeno, presenza/assenza di complici e tempi e modalità di programmazione, per cui mancava la prova che i successivi reati fossero stati programmati sin dall'epoca del primo.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso e confermato l'ordinanza impugnata. Ha ritenuto infondati i sei motivi di ricorso, svolgendo una valutazione unitaria e conforme ai principi di legittimità secondo cui il riconoscimento della continuazione richiede la prova di concreti indicatori che dimostrino l'omogeneità delle violazioni e la programmazione, almeno nelle linee essenziali, dei reati successivi al momento del primo reato. La Corte ha condiviso la valutazione del giudice di merito che ha dato peso alla forte diversità delle modalità esecutive, ai diversi soggetti offesi e alla presenza di complici nel fatto di bancarotta, elementi che escludono una programmazione unitaria. È stato inoltre affermato che la mera finalità di lucro o l'inclinazione abituale a delinquere non sono sufficienti. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali. Decisione resa l'08 aprile 2026.
Norme richiamate
Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017 (Gargiulo), Rv. 270074
Occorre una approfondita verifica degli indicatori concreti di continuazione (omogeneità delle violazioni e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, modalità della condotta, sistematicità, e che i reati successivi fossero programmati almeno nelle linee essenziali al momento del primo reato). La presenza isolata di alcuni indicatori non è sufficiente se i successivi reati risultano comunque determinazioni estemporanee.
Sez. 5, n. 1258 del 04/06/1992, Rv. 191499
L'identità del movente non è sufficiente a rivelare la medesimezza del disegno criminoso; è necessaria l'unicità dell'ideazione intesa come atto psichico unico che prevede e deliberate le singole violazioni come momenti generali ed essenziali.
Sez. 1, n. 30977 del 26/06/2019, Rv. 276610
In sede di incidente di esecuzione il dubbio non può operare in favore del riconoscimento della continuazione in ossequio al principio del favor rei, perché il riconoscimento incide sulla certezza del giudicato in relazione alla determinazione della pena.
Sez. 4, n. 39443 del 06/11/2025, Rv. 288810
L'unitarietà del disegno criminoso puo' essere esclusa anche sulla base di un singolo elemento fattuale, purché il giudice motivi adeguatamente di aver compiuto una verifica completa degli indicatori prospettati.
Sez. 1, n. 10939 del 18/12/2025 (dep. 2026), Rv. 289635
L'accertamento dell'unicità del disegno criminoso è questione di fatto rimessa al giudice di merito e insindacabile in Cassazione se supportato da motivazione adeguata, congrua e priva di vizi logici.
Art. 81 cod. pen.
Richiamato dal ricorrente per richiedere un trattamento favorevole (favor rei), ma la Corte ha precisato che il principio del favor rei non giustifica, nell'incidente di esecuzione, il dubbio sul riconoscimento della continuazione poiché la decisione incide sulla certezza del giudicato in ordine alla pena.
Massime di principio
- Per riconoscere la continuazione è necessario dimostrare, oltre alla contiguità temporale, la programmazione delle condotte successive già almeno nelle linee essenziali al momento del primo reato.
- La mera finalità di profitto o la ripetizione di tecniche fraudolente non sono di per sé sufficienti a provare l'unicità del disegno criminoso; occorre verificare omogeneità del bene giuridico colpito, modalità esecutive e contesto criminoso.
- Differenze sostanziali tra i reati (diverso bene offeso, presenza/assenza di complici, diverse modalità e tempi di esecuzione) possono escludere la continuazione anche se le condotte sono ravvicinate temporalmente.
- Il giudizio sulla continuazione è questione di fatto rimessa al giudice di merito; in Cassazione la valutazione è insindacabile se la motivazione è adeguata, completa e priva di vizi logici.
- In sede di incidente di esecuzione non opera un automatismo favorevole al reo (principio del favor rei) quando esista un dubbio sulla esistenza del disegno criminoso, perché il riconoscimento inciderebbe sulla certezza del giudicato in relazione alla pena.
- Basi probatorie utili per chi richiede la continuazione: documentare accordi o pianificazioni comuni anteriori al primo reato, dimostrare omogeneità sostanziale delle vittime e delle modalità, e provare la partecipazione coordinata di soggetti terzi ove rilevante.
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