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Sentenza

Sentenza n. 2327/2026 - Milano, Sezione 5

per l'ottemperanza della sentenza n. 164/2025 del 25/3/2025, emessa dal Tribunale di Pavia, sezione Lavoro, notificata il 29/4/2025 e passata in giudicato il 29/5/2025

Giustizia amministrativa202505225

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Pavia, sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2024/2025

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza deducendo l'inottemperanza del Ministero dell'Istruzione e del Merito alla sentenza del Tribunale di Pavia, sezione Lavoro, n. 164/2025, notificata il 29 aprile 2025 e passata in giudicato il 29 maggio 2025. La sentenza del giudice ordinario aveva accertato il diritto della docente a ottenere la carta docente prevista dall'art. 1, comma 121, l. 107/2015 per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2024/2025, condannando il Ministero a metterla a disposizione. La ricorrente ha documentato il giudicato e il mancato adempimento. Il Ministero si è costituito, ma non ha contestato la mancata ottemperanza. È stato inoltre dedotto e verificato il rispetto del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996 tra la notificazione della sentenza quale titolo esecutivo e la notificazione del ricorso. La ricorrente ha anche chiesto l'applicazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e ha dichiarato l'inottemperanza dell'amministrazione al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Pavia. Ha ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione alla pronuncia entro novanta giorni dalla notificazione ad istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza. Per il caso di inutile decorso del termine, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza, Brianza, stabilendo che questi assuma le funzioni su istanza del creditore e provveda nei successivi sessanta giorni, direttamente o tramite funzionario delegato e, ove necessario, avvalendosi delle strutture amministrative indicate in motivazione. Il TAR ha escluso la penalità di mora richiesta, ritenendola manifestamente iniqua in ragione del tempo trascorso dalla notificazione e dal passaggio in giudicato della sentenza nonché dell'entità delle somme pretese, in contrasto con l'art. 114 c.p.a. Le spese, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, sono state poste a carico dell'amministrazione soccombente e distratte in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Nel giudizio di ottemperanza il giudice può adottare misure per assicurare l'esecuzione del giudicato, compresa la penalità di mora; tale penalità non deve tuttavia essere applicata quando, in concreto, risulti manifestamente iniqua.

  • art. 14 d.l. 669/1996

    Il ricorso per l'esecuzione di una sentenza nei confronti dell'amministrazione è stato ritenuto proponibile dopo il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni decorrente dalla notificazione della sentenza quale titolo esecutivo.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Costituisce la base normativa del diritto alla carta docente riconosciuto dal giudice ordinario nel titolo giudiziale oggetto di ottemperanza.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza è sufficiente che il ricorrente documenti il passaggio in giudicato del titolo esecutivo e alleghi il mancato adempimento dell'amministrazione; ove quest'ultima non contesti specificamente l'inottemperanza, il giudice può ordinare l'esecuzione integrale del giudicato entro un termine determinato.
  • Quando l'amministrazione non esegue spontaneamente il giudicato, il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine per l'adempimento e nominare sin d'ora un commissario ad acta, destinato a intervenire su istanza del creditore dopo l'inutile decorso del termine assegnato.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non costituisce una conseguenza automatica dell'inottemperanza e deve essere negata quando, considerando il tempo trascorso e l'entità delle somme dovute, risulti manifestamente iniqua.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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