Sentenza del 27/01/2017 n. 2106 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania sostenendo che la decisione fosse nulla o comunque viziata per motivazione apparente, omessa, insufficiente e contraddittoria. In particolare, la CTR aveva ritenuto regolari le notifiche delle cartelle di pagamento relative a IRPEF e IVA sulla base della documentazione prodotta dall'Ufficio, senza esaminare analiticamente le relate di notifica riferite a ciascuna cartella e ai diversi procedimenti notificatori. Esposito contestava inoltre l'utilizzo di documenti prodotti tardivamente e la mancata prova concreta dell'avvenuta notifica, avendo egli dichiarato di non aver mai conosciuto gli atti impositivi. Equitalia aveva proposto ricorso incidentale condizionato sostenendo la non impugnabilità dell'estratto di ruolo non notificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale del contribuente, ritenendo insufficiente la motivazione della CTR sulla ritualità delle notifiche. La CTR si era limitata ad affermare genericamente la correttezza delle notifiche, senza spiegare perché la documentazione dimostrasse, per ciascuna cartella, il completamento degli adempimenti notificatori, tanto più in presenza di fattispecie notificatorie diverse e di contestazione da parte del contribuente. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa a un'altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Campania, cui è stata rimessa anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Il ricorso incidentale condizionato di Equitalia è stato dichiarato inammissibile, poiché riproponeva una questione non esaminata dai giudici di merito e quindi ancora proponibile davanti al giudice del rinvio.
Norme richiamate
Art. 360, comma 1, n. 4, codice di procedura civile
Nullità della sentenza per violazione di norme processuali
Consente di denunciare in cassazione vizi processuali della sentenza, tra cui la motivazione apparente o la violazione dell'obbligo di motivazione.
Art. 360, comma 1, n. 5, codice di procedura civile, nel testo modificato dal D.L. n. 83/2012, convertito dalla L. n. 134/2012
Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti
Dopo la riforma, il controllo della Cassazione sulla motivazione è limitato al minimo costituzionale: sono rilevanti solo la mancanza assoluta di motivazione, la motivazione apparente, il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o una motivazione incomprensibile.
Art. 132, n. 4, codice di procedura civile
La sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La motivazione deve consentire di comprendere il percorso logico e giuridico seguito dal giudice; non è sufficiente un'affermazione generica priva dell'esame degli elementi decisivi.
Art. 118 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile
La motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione
Impone una motivazione effettiva e comprensibile, collegata alle risultanze processuali e alle questioni controverse.
Art. 111 della Costituzione
Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati
La motivazione costituisce requisito essenziale della decisione; la sua assenza o apparenza può determinare la nullità della sentenza.
Art. 140 del codice di procedura civile
Notificazione in caso di irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia
Quando il destinatario è irreperibile o non è possibile eseguire la consegna secondo le modalità ordinarie, devono essere compiuti tutti gli adempimenti previsti dalla norma. La regolarità deve essere verificata per ogni singola notificazione.
Art. 32 del D.Lgs. n. 546/1992
Deposito di documenti e memorie nel processo tributario
La Corte ha ritenuto utilizzabili in appello i documenti tardivamente prodotti in primo grado quando risultavano comunque inseriti nel fascicolo di parte e tempestivamente acquisiti nel giudizio di gravame.
Massime di principio
- In una controversia sulla notifica di cartelle di pagamento, l'Amministrazione o l'agente della riscossione deve dimostrare concretamente la regolarità della notifica di ciascuna cartella, non limitarsi ad affermazioni generiche.
- Quando esistono diverse modalità notificatorie, il giudice deve esaminare separatamente ogni relata e verificare il compimento di tutti gli adempimenti richiesti dalla specifica procedura.
- La motivazione è insufficiente quando il giudice afferma che le notifiche sono corrette senza spiegare quali documenti lo dimostrino e perché siano decisivi rispetto alle contestazioni del contribuente.
- Il contribuente non può essere gravato dell'onere di dimostrare la mancata notifica se l'Amministrazione non ha prima fornito una prova specifica e completa dell'avvenuta notificazione.
- Il giudizio di cassazione non consente una nuova valutazione complessiva delle prove, ma permette di censurare l'assenza di esame di elementi decisivi o una motivazione apparente, illogica o incomprensibile.
- Una questione non esaminata dai giudici di merito perché assorbita non può essere riproposta con ricorso incidentale dalla parte vittoriosa; resta impregiudicata e può essere affrontata dal giudice del rinvio.
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