Ordinanza n. 518/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, della comunicazione di rigetto prot. n. 56241 del 16/10/2025 del Dirigente del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione di rigetto dell’istanza di riconoscimento delle qualifiche professionali operato ai sensi del decreto legislativo n. 206/2007, e successive modifiche, di attuazione della direttiva comunitaria 2005/36, come modificata dalla direttiva 2013/55/UE prot. n. 24749 del 30/9/2022;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: comunicazione di rigetto dell'istanza di riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite all'estero ai fini dell'insegnamento
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, la comunicazione con cui il Ministero ha rigettato l'istanza di riconoscimento delle qualifiche professionali, presentata ai sensi del d.lgs. n. 206/2007, attuativo della direttiva 2005/36/CE come modificata dalla direttiva 2013/55/UE. In sede cautelare, la ricorrente ha contestato la valutazione ministeriale della propria formazione svolta all'estero e dell'esperienza professionale maturata nel settore, nonché le argomentazioni relative all'assenza di natura abilitante del titolo e alle divergenze tra i programmi formativi. Il testo non indica ulteriori specifici motivi di legittimità articolati nel ricorso.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso il provvedimento impugnato fino alla cessazione del contratto di insegnamento sul sostegno a tempo determinato in corso. Ha ritenuto sussistenti i presupposti dell'art. 55 c.p.a., rilevando, a un primo sommario esame, che l'amministrazione non sembrava avere adeguatamente valutato la documentazione completa dell'iter formativo estero, incluso il piano analitico del corso di studi, e l'esperienza professionale della ricorrente. Il Collegio ha inoltre considerato già risolta dall'Adunanza plenaria la questione relativa all'assenza di natura abilitante del titolo e ha sottolineato che la motivazione sulle divergenze formative deve essere rigorosa, alla luce degli obiettivi europei di riconoscimento delle qualifiche professionali, rafforzamento del mercato interno e libera circolazione dei lavoratori. Le differenze formative possono essere superate mediante adeguate misure compensative. La tutela è stata limitata temporalmente alla cessazione del contratto in corso. L'udienza di merito sarà fissata con separato avviso qualora la ricorrente manifesti interesse alla trattazione. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la presenza di divergenti orientamenti giurisprudenziali.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina i presupposti per la concessione della tutela cautelare; il TAR li ha ritenuti sussistenti e ha sospeso il provvedimento impugnato fino alla cessazione del contratto di insegnamento in corso.
d.lgs. n. 206/2007
Costituisce la base normativa nazionale dell'istanza di riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite all'estero.
direttiva 2005/36/CE
Rileva quale disciplina europea di riferimento per il riconoscimento delle qualifiche professionali.
direttiva 2013/55/UE
Modifica la direttiva 2005/36/CE ed è richiamata quale parametro della disciplina europea sul riconoscimento delle qualifiche professionali.
Massime di principio
- Nel procedimento di riconoscimento di qualifiche professionali conseguite all'estero, l'amministrazione deve valutare integralmente la documentazione relativa all'iter formativo, compreso il piano analitico del corso di studi, insieme all'esperienza professionale maturata nel settore di riferimento.
- Il rigetto fondato sulle divergenze tra i percorsi formativi deve contenere una motivazione rigorosa e concreta, tenendo conto degli obiettivi europei di effettivo riconoscimento delle qualifiche, rafforzamento del mercato interno e libera circolazione dei lavoratori.
- Le differenze tra la formazione richiesta dall'ordinamento nazionale e quella conseguita all'estero non impongono necessariamente il diniego del riconoscimento, potendo essere colmate mediante adeguate misure compensative.
- Nella fase cautelare, la sussistenza di un contratto di insegnamento a tempo determinato in corso può giustificare la sospensione del diniego del riconoscimento con efficacia limitata fino alla cessazione del contratto.
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