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Sentenza

Sentenza n. 3127/2026 - Roma, Sezione 1T

per l'annullamento del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 3.8.2023, con relativa nota di trasmissione prot. n. -OMISSIS- del 3.8.2023 - recante “Informazione antimafia interdittiva ai sensi degli artt. 84, commi 3 e 4 e 91 del d.lgs. 159/2011 e contestuale diniego dell'iscrizione nell'Anagrafe Antimafia degli esecutori istituita dall''art. 30, comma 6, D.L. n. 189/2016, convertito in l. n. 229/2016”;

Giustizia amministrativa202314735

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: informazione antimafia interdittiva del 3 agosto 2023 e contestuale diniego di iscrizione nell'Anagrafe antimafia degli esecutori

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni antimafia)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha dedotto plurime violazioni degli artt. 84 ss., 89-bis, 90, 91, 92, comma 2-bis, e 94-bis del d.lgs. 159/2011, nonché degli artt. 1, 3 e 10-bis della l. 241/1990. In primo luogo, ha lamentato la violazione del contraddittorio e delle garanzie difensive, assumendo che la comunicazione dei motivi ostativi fosse troppo generica rispetto agli elementi poi valorizzati nell'interdittiva. Ha inoltre dedotto travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e di motivazione, motivazione apparente, illogica e contraddittoria, violazione della trasparenza e sproporzione della misura. In particolare, ha contestato la rilevanza e attualità dei propri precedenti penali e di polizia, la valenza dei precedenti dei familiari, l'effettività dei rapporti con il padre e con il nonno materno acquisito, nonché la rilevanza della sede societaria, dell'immobile concesso in comodato e delle vicende relative alla documentazione contabile e alle fatture. Infine, ha sostenuto che, ove fossero stati ravvisati elementi di rischio, l'amministrazione avrebbe dovuto applicare le misure di prevenzione collaborativa di cui all'art. 94-bis del d.lgs. 159/2011, quali misure meno invasive rispetto all'interdittiva.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso e compensato le spese. Ha qualificato l'informazione antimafia come misura cautelare e preventiva, non sanzionatoria, fondata su elementi indiziari e su una prognosi secondo il criterio del "più probabile che non". Ha tuttavia precisato che il potere prefettizio non è arbitrario: il pericolo deve risultare da elementi concreti e attuali e da una motivazione chiara, completa e convincente. Il sindacato giudiziale comprende sia la verifica della sussistenza e verosimiglianza dei fatti posti a fondamento dell'interdittiva, sia il controllo sulla ragionevolezza e proporzionalità della prognosi inferenziale, pur restando limitato, in presenza dell'ampia discrezionalità amministrativa, ai casi di manifesta illogicità, irragionevolezza o travisamento. La censura sul contraddittorio è stata respinta perché la società aveva ricevuto la comunicazione prevista dall'art. 92, comma 2-bis, del d.lgs. 159/2011, con indicazione dei motivi ostativi e facoltà di presentare osservazioni e chiedere l'audizione, effettivamente svolta. In tale fase non era necessario un livello di dettaglio motivazionale particolarmente elevato, anche per non compromettere la riservatezza degli elementi info-investigativi ancora in corso di valutazione. Sono state respinte anche le censure relative alla consistenza degli elementi indiziari. Il TAR ha ritenuto legittima la valutazione unitaria dei precedenti del titolare, dei rapporti familiari con soggetti gravati da rilevanti precedenti, della permanenza di collegamenti con il padre e con il nonno materno acquisito, dell'utilizzo di un immobile riconducibile a quest'ultimo e della gestione societaria ritenuta opaca. Tali elementi, considerati complessivamente, sono stati reputati idonei a sostenere una prognosi non manifestamente irragionevole circa il pericolo di infiltrazione mafiosa, nonostante le contestazioni della società circa la datazione, la depenalizzazione di alcuni fatti, l'assenza o interruzione di rapporti e la limitata rilevanza delle vicende contabili. È stata respinta anche la doglianza relativa all'art. 94-bis del d.lgs. 159/2011. La prevenzione collaborativa presuppone un'agevolazione mafiosa occasionale; nel caso concreto l'amministrazione aveva espressamente escluso tale occasionalità, valorizzando la reiterazione di comportamenti antigiuridici del titolare e la persistenza di rapporti con familiari controindicati. Ne conseguiva la non applicabilità della misura meno afflittiva.

Norme richiamate

  • artt. 84, 89-bis, 90, 91, 92, comma 2-bis, 94-bis d.lgs. 159/2011

    "più probabile che non"; "occasionalità" dell'agevolazione mafiosa

    Gli elementi posti a fondamento dell'informazione antimafia possono essere indiziari e non tipizzati in senso stretto, ma devono essere concreti e attuali; la comunicazione procedimentale consente osservazioni e audizione senza imporre, nella fase preliminare, una motivazione pienamente analitica sugli elementi info-investigativi. La prevenzione collaborativa è applicabile soltanto quando l'agevolazione mafiosa abbia carattere occasionale.

  • artt. 1, 3 e 10-bis l. 241/1990

    I principi di trasparenza, motivazione e partecipazione sono rispettati quando l'interessato riceve la comunicazione dei motivi ostativi, può presentare osservazioni e chiedere l'audizione; la motivazione procedimentale può essere meno dettagliata per esigenze di riservatezza degli accertamenti in corso.

  • art. 86, comma 2, d.lgs. 159/2011

    L'informazione antimafia interdittiva produce un'incapacità giuridica speciale tendenzialmente temporanea, impedendo al soggetto di essere titolare di rapporti con la pubblica amministrazione.

  • art. 30, comma 6, d.l. 189/2016, convertito in l. 229/2016

    La disposizione costituisce la base normativa dell'Anagrafe antimafia degli esecutori, rispetto alla quale il provvedimento impugnato ha negato l'iscrizione contestualmente all'interdittiva.

  • artt. 41 e 42 Cost.

    La particolare incidenza dell'interdittiva sulla libertà di iniziativa economica e sul diritto di proprietà impone un accertamento puntuale e una motivazione accurata, pur trattandosi di misura preventiva e non penale.

Massime di principio

  • L'informazione antimafia interdittiva ha natura cautelare e preventiva, non sanzionatoria o repressiva: mira a evitare il rischio di infiltrazione mafiosa nell'economia legale e può fondarsi su elementi indiziari e su una prognosi secondo il criterio del "più probabile che non".
  • Il potere prefettizio in materia antimafia, pur ampiamente discrezionale e caratterizzato da elasticità valutativa, è limitato dall'esistenza di un pericolo concreto e attuale di infiltrazione mafiosa; tale pericolo deve emergere da una motivazione chiara, completa e convincente.
  • Il sindacato del giudice amministrativo sull'interdittiva antimafia non è meramente estrinseco: comprende la verifica della sussistenza e verosimiglianza dei fatti valorizzati dall'amministrazione e il controllo sulla ragionevolezza e proporzionalità della prognosi inferenziale, nei limiti della manifesta illogicità, irragionevolezza o del travisamento dei fatti.
  • Nella fase partecipativa prevista dall'art. 92, comma 2-bis, del d.lgs. 159/2011, l'amministrazione deve comunicare i motivi ostativi e consentire osservazioni e audizione, ma non è tenuta a rendere una motivazione già pienamente analitica sugli elementi info-investigativi ancora in corso di valutazione, anche per esigenze di riservatezza.
  • La valutazione del pericolo di infiltrazione mafiosa deve essere unitaria e può derivare dal concorso di precedenti del titolare, rapporti familiari con soggetti controindicati, persistenti collegamenti personali o patrimoniali e anomalie nella gestione dell'impresa; l'adeguatezza dei singoli elementi va apprezzata nel loro insieme.
  • La prevenzione collaborativa di cui all'art. 94-bis del d.lgs. 159/2011 presuppone l'occasionalità dell'agevolazione mafiosa e non è applicabile quando l'amministrazione, con motivazione non manifestamente irragionevole, ravvisi una situazione di collegamenti e condotte non occasionali.

Come è indicizzato

MaterieInterdittiva e informazione antimafiaPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativo
SottomateriePresupposti e indizi dell'infiltrazionePrevenzione collaborativa e aggiornamento
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPartecipazione procedimentaleDifetto di motivazioneProporzionalità e ragionevolezza

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