Sentenza n. 5560/2026 - Napoli, Sezione 9
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Autorizzazione al trasferimento fuori zona di una rivendita ordinaria di tabacchi con annessa ricevitoria del lotto, dalla sede originaria a una nuova sede a Somma Vesuviana; impugnato anche il successivo provvedimento di riesame che ha confermato l’autorizzazione
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione e controinteressata)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, titolare di una rivendita speciale di tabacchi nel Comune di Somma Vesuviana, ha impugnato l’autorizzazione del 18 luglio 2025 al trasferimento fuori zona di una rivendita ordinaria con ricevitoria del lotto. Ha dedotto violazione della legge n. 1293/1957, del d.m. n. 38/2013, del d.m. n. 51/2021, dell’art. 30 d.P.R. n. 380/2001, della l. n. 241/1990 e dell’art. 97 Cost., nonché difetto di motivazione, difetto di istruttoria, sviamento ed erroneità dei presupposti. In particolare, ha sostenuto che il certificato di destinazione urbanistica presentato a corredo dell’istanza fosse scaduto e non individuasse con certezza l’immobile, anche per l’omessa indicazione del numero civico; che l’ADM avrebbe dovuto compiere un sopralluogo e verificare i dati relativi alla nuova sede e alle distanze; e che il trasferimento avrebbe determinato un’eccessiva concentrazione dell’offerta, contraria alla razionalizzazione della rete e alla tutela della salute pubblica. Con motivi aggiunti ha impugnato il provvedimento del 24 febbraio 2026, adottato dopo il riesame ordinato in sede cautelare, contestando la documentazione comunale integrativa, ribadendo le censure sull’istruttoria e sostenendo che il trasferimento dovesse essere trattato come istituzione di una nuova rivendita, con applicazione dei piani semestrali e delle relative garanzie per gli esercizi vicini.
La decisione
Il ricorso introduttivo è stato dichiarato improcedibile perché, dopo l’ordinanza cautelare che aveva imposto il riesame, l’ADM ha adottato il provvedimento del 24 febbraio 2026 a seguito di una nuova istruttoria: non si trattava quindi di un atto meramente confermativo, bensì di un nuovo provvedimento, autonomamente impugnato con motivi aggiunti. Questi ultimi sono stati respinti. Il Collegio ha ritenuto applicabile la disciplina del trasferimento fuori zona e non quella dell’istituzione di una nuova rivendita. Sulla base del sopralluogo del 3 febbraio 2026 e della documentazione acquisita, ha accertato una distanza pedonale di 1.829 metri tra la sede originaria e quella nuova, inferiore al limite massimo di 2.500 metri applicabile al Comune, distanze dalla rivendita più vicina di 536,4 metri e rispetto del minimo di 250 metri, nonché il rapporto di 21 rivendite attive ogni 33.427 abitanti, inferiore al parametro di una rivendita ogni 1.500 abitanti. In presenza dei requisiti normativi, l’autorizzazione era vincolata e l’amministrazione non poteva svolgere ulteriori valutazioni discrezionali sull’equilibrio tra domanda e offerta. L’errore iniziale nell’indicazione del numero civico (2 anziché 6) non aveva comportato incertezza sull’immobile, identificato univocamente tramite foglio 16, particella 314, subalterno 1. La censura relativa all’eccesso di offerta è stata ritenuta generica; la sola vicinanza della rivendita della ricorrente non era sufficiente a dimostrare l’illegittimità. È stata inoltre respinta la censura sull’omessa applicazione dei piani semestrali: le istanze di trasferimento sono considerate nella pianificazione, ma restano soggette al procedimento specifico previsto per i trasferimenti e non sono equiparate all’istituzione di nuove rivendite. Il TAR ha rilevato anche che le garanzie partecipative erano state rispettate, essendo stata comunicata alla ricorrente l’apertura sia del procedimento originario sia del riesame. La ricorrente è stata condannata alle spese, liquidate in complessivi 4.000 euro, oltre oneri di legge, di cui 2.000 euro ciascuno in favore dell’amministrazione e della controinteressata.
Norme richiamate
art. 10, commi 5 e 5-bis, d.m. 38/2013
Dalla normativa evidenziata, conseguentemente, emerge che, rispettate le distanze e non raggiunto il rapporto di una rivendita ogni 1.500 abitanti, l’Amministrazione non residua di un potere discrezionale in ordine all’autorizzazione (diversamente dall’ipotesi sub art 3 in cui, se il rapporto è già saturo, l’Amministrazione dovrà provvedere alla verifica dell’esigenza di servizio).
Il trasferimento fuori zona è autorizzabile, in presenza dei requisiti di distanza e del parametro demografico, senza ulteriore discrezionalità amministrativa; per i Comuni in cui il rapporto demografico risulta saturo opera invece la verifica dell’esigenza di servizio.
art. 2 della determinazione direttoriale ADM n. 231333/RU del 2 luglio 2021
In relazione alle istanze di trasferimento fuori zona in ordine alle quali sia rispettato il requisito della distanza minima di cui all’art. 2, comma 2, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 21 febbraio 2013 n. 38, come successivamente modificato dal decreto del 12 febbraio 2021 n. 51, per le quali non sia raggiunto il rapporto di una rivendita ogni 1500 abitanti e risultino, altresì, rispettate le distanze massime di cui all’art. 10, comma 5-bis, l’autorizzazione al trasferimento fuori zona andrà concessa.
Quando sono rispettati la distanza minima tra rivendite, il limite massimo tra sede originaria e nuova e il parametro demografico, l’autorizzazione al trasferimento fuori zona deve essere concessa.
art. 3, commi 2 e 4, d.m. 38/2013
Dall’esame letterale delle disposizioni emerge che lo schema di piano deve contenere «esclusivamente le proposte di istituzione di nuove rivendite» e non anche le richieste di trasferimento che, pur assumendo rilevanza ai fini della pianificazione dell’istituzioni di nuove rivendite, non ne mutuano i presupposti di regolamentazione.
I piani semestrali riguardano esclusivamente le proposte di istituzione di nuove rivendite. Le istanze di trasferimento possono essere considerate ai fini della pianificazione, ma seguono il distinto procedimento previsto per i trasferimenti.
art. 11 d.m. 38/2013
Nel caso di specie non si è in presenza dell’istituzione di una nuova rivendita ordinaria (disciplinata dall’art. 3 del DM 38/2013), ma della richiesta di trasferimento di una rivendita preesistente, rispetto alla quale viene in rilievo la diversa disciplina di cui all’art. 11 del DM 38/2013 e s.m.i., rispettata dall’amministrazione, come emerge dalla documentazione in atti.
La domanda di trasferimento di una rivendita preesistente è regolata dalla disciplina specifica dell’art. 11 e non è assoggettata, come se fosse una nuova istituzione, al procedimento dell’art. 3.
Massime di principio
- Il trasferimento fuori zona di una rivendita ordinaria di tabacchi è soggetto alla disciplina specifica dei trasferimenti e non è equiparabile all’istituzione di una nuova rivendita; la previsione che le istanze di trasferimento siano considerate nella pianificazione semestrale non comporta l’assoggettamento delle stesse al procedimento per l’istituzione.
- Quando risultano rispettati i requisiti normativi di distanza minima tra rivendite, distanza massima tra sede originaria e nuova e rapporto tra rivendite e popolazione, l’autorizzazione al trasferimento fuori zona costituisce attività vincolata e l’amministrazione non può aggiungere valutazioni discrezionali sull’effettivo rapporto tra domanda e offerta.
- Un’inesattezza formale nell’indicazione del numero civico non determina di per sé l’illegittimità dell’autorizzazione se l’immobile interessato risulta comunque univocamente identificato dagli altri dati catastali e l’errore non ha inciso sulla sua individuazione.
- Il provvedimento adottato dopo un riesame effettivo, con nuova istruttoria e nuova valutazione della fattispecie, non è meramente confermativo dell’atto precedente ed è autonomamente impugnabile.
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