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Sentenza

Sentenza n. 15257/2026 - Roma, Sezione 4Q

Giustizia amministrativa202400560

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Graduatorie provvisoria e definitiva del V Bando dei Contratti di filiera e relativi atti di valutazione, nella parte in cui il progetto della ricorrente è stato collocato al 165° posto con 83,80 punti

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

La ricorrente contestava la valutazione del programma «Bufale Felici, Natura e Progresso», sostenendo che avrebbe dovuto ottenere almeno 86,80 punti e una collocazione più favorevole, potenzialmente utile per accedere alle agevolazioni. In origine aveva dedotto: mancato riscontro alle istanze di correzione e autotutela e violazione delle garanzie partecipative, compreso l’art. 10-bis della l. 241/1990; contraddittorietà tra la disciplina dell’Avviso sulla fase successiva alla graduatoria provvisoria e la previsione del decreto direttoriale che richiedeva ai soggetti finanziabili la proposta definitiva dopo dieci giorni; genericità dei criteri di valutazione, difetto di motivazione e istruttoria, illogicità e sviamento, anche in ragione dei tempi di valutazione indicati dalla ricorrente in tre minuti e trentatré secondi; mancata comunicazione formale delle ragioni del punteggio; infine, errore materiale nella valutazione del parametro relativo all’incidenza delle aziende di produzione primaria nel partenariato, poiché la Commissione avrebbe considerato tre aziende anziché quattro, attribuendo il 50% invece del 66,67%. Nel corso del giudizio la ricorrente ha rinunciato a tutti i motivi salvo quelli concernenti la propria collocazione in graduatoria. Dopo la sottoscrizione del Contratto di filiera, le parti hanno congiuntamente chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

La decisione

Il TAR non ha deciso nel merito i motivi residui sulla correttezza del punteggio e sulla posizione in graduatoria. Ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., rilevando che, durante il giudizio, era stato sottoscritto il Contratto di filiera e riconosciuto il correlato beneficio economico. Tale esito ha soddisfatto integralmente la pretesa sostanziale azionata: l’annullamento degli atti impugnati non avrebbe procurato alla ricorrente un’ulteriore utilità concreta. Spese compensate per la complessità delle questioni e il contegno processuale delle parti.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Ai fini della pronuncia di merito contemplata all’art. 34, comma 5, c.p.a., e, conseguentemente, della declaratoria di cessazione della materia del contendere, costituiscono presupposti necessari il pieno soddisfacimento, per fatto dell’Amministrazione ed in via extragiudiziale, della pretesa originaria e successivamente azionata con la domanda giudiziale, della quale viene riconosciuta la fondatezza, e il correlato conseguimento dell’utilità – dipendente dall’azione della P.A. - cui aspira il ricorrente, in modo tale da rendere inutile la prosecuzione del processo stante l’oggettivo venir meno della lite.

    La cessazione della materia del contendere presuppone che l’amministrazione, con una condotta extragiudiziale, abbia integralmente soddisfatto la pretesa azionata e che il ricorrente abbia conseguito l’utilità concreta richiesta, così che venga meno l’interesse a proseguire la lite.

Massime di principio

  • La cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. richiede il pieno soddisfacimento extragiudiziale della pretesa azionata e il conseguimento dell’utilità concreta cui aspirava il ricorrente; deve inoltre risultare inutile la prosecuzione del giudizio per l’oggettivo venir meno della lite.
  • Nelle controversie sull’accesso a benefici collegati a una graduatoria, la sottoscrizione del contratto previsto dalla procedura e il riconoscimento del beneficio economico possono integrare il pieno soddisfacimento della pretesa, se l’annullamento degli atti contestati non consentirebbe di conseguire un’ulteriore utilità concreta.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorie
RamiContributi e finanziamenti pubblici
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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