Sentenza del 05/04/2018 n. 2173 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Contenzioso - Nullità tributaria - Eccezione - Termini
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa nullità dell'atto tributario non può essere fatta valere senza limiti di tempo o al di fuori delle forme proprie del processo tributario. Il contribuente deve proporre ricorso entro il termine di decadenza previsto dall'art. 21 del d.lgs. 546/1992; in caso contrario, la relativa contestazione è preclusa. Nel testo fornito non è indicato l'esito concreto del giudizio né una pronuncia espressa di accoglimento o rigetto.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la nullità di un atto tributario e, in particolare, le modalità e i termini entro cui il contribuente deve farla valere. La decisione afferma che il processo tributario costituisce un sottosistema speciale dell'ordinamento amministrativo: tale specialità comporta che la nullità tributaria debba essere eccepita dal contribuente mediante ricorso entro il termine decadenziale previsto dall'art. 21 del d.lgs. 546/1992.
Norme richiamate
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21
La disposizione stabilisce il termine entro il quale deve essere proposto il ricorso tributario. La nullità tributaria deve essere fatta valere dal contribuente entro tale termine decadenziale, a pena di preclusione.
Massime di principio
- Nel contenzioso tributario, anche la nullità dell'atto deve essere contestata tempestivamente mediante ricorso, entro il termine previsto dall'art. 21 del d.lgs. 546/1992.
- Non è generalmente possibile attendere indefinitamente o sollevare la nullità per la prima volta in una fase successiva, se la legge impone di proporre ricorso entro un termine decadenziale.
- La disciplina tributaria speciale prevale sulle regole generali del processo amministrativo quando prevede specifiche modalità e termini per far valere l'invalidità dell'atto.
- Prima di eccepire una nullità tributaria occorre verificare la data di notificazione dell'atto, la decorrenza del termine per ricorrere e l'eventuale applicabilità di disposizioni speciali.
- Poiché il testo non indica l'esito concreto del giudizio, l'individuazione del resistente come vincitore è solo presuntiva e deriva dal principio secondo cui la tardiva contestazione della nullità non è ammessa.
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