Cassazione Penale, Sentenza n. 14795/2026 del 23/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per il reato di esercizio di intermediazione assicurativa senza iscrizione al registro (art. 305 co. 2 d.lgs. 209/2005). Con il primo motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per presunta mancata distinzione tra attività di intermediazione assicurativa e mera consulenza, sostenendo che le sue prestazioni si collocassero nella sfera della consulenza e non dell'intermediazione. Con il secondo motivo contestava il diniego delle attenuanti generiche e la mancata concessione della sospensione condizionale della pena, ritenendo che i precedenti e la sua personalità avrebbero dovuto giustificare un trattamento più favorevole.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha quindi confermato l'esito di merito. Ha ritenuto che la corte di appello avesse motivato adeguatamente riconducendo le condotte del ricorrente all'attività di intermediazione ai sensi dell'art. 106 d.lgs. 209/2005, avendo svolto attività professionale nei confronti di centinaia di clienti: consulenze personalizzate sulla convenienza di prodotti assicurativi, preventivi, atti preparatori alla conclusione dei contratti (anche mediante uso del proprio pc per la compilazione online), rilascio di fattura per il compenso e incasso sul proprio conto corrente dei premi da riversare alle compagnie. Tale insieme di elementi costituisce attività di intermediazione soggetta all'obbligo di iscrizione al registro di cui all'art. 109. Quanto alle attenuanti e alla sospensione della pena, la Corte ha ritenuto congrua la motivazione del diniego basata sulla gravità e reiterazione della condotta e su precedenti penali per truffa; per questi motivi la sospensione condizionale è stata esclusa. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende in via equitativa.
Norme richiamate
d.lgs. 209/2005, art. 305 co. 2
punisce chiunque esercita l'attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa in difetto di iscrizione al registro di cui all'articolo 109
La norma sanziona penalmente l'esercizio dell'attività di intermediazione senza la preventiva iscrizione; la Corte ha applicato la norma ritenendo che l'attività descritta rientrasse nell'intermediazione anche se comprendeva prestazioni di consulenza
d.lgs. 209/2005, art. 106
l'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa consiste nel presentare o proporre prodotti assicurativi e riassicurativi o nel prestare assistenza e consulenza finalizzate a tale attività e, se previsto dall'incarico intermediativo, nella conclusione dei contratti ovvero nella collaborazione alla gestione o all'esecuzione
La Corte ha interpretato la norma nel senso che è sufficiente lo svolgimento di una sola delle mansioni elencate (presentare/proporre prodotti, prestare assistenza/consulenza finalizzata, collaborare alla conclusione o gestione) per configurare l'attività di intermediazione soggetta a obbligo di iscrizione
d.lgs. 209/2005, art. 109
prevede il registro nel quale sono iscritti i mediatori di assicurazione o di riassicurazione, altresì denominati broker, in qualità di intermediari che agiscono su incarico del cliente e senza poteri di rappresentanza di imprese di assicurazione
Il registro è lo strumento prescrittivo per l'esercizio dell'intermediazione; la Corte ha richiamato l'esistenza di una specifica sezione per i broker quale parametro per valutare l'obbligo di iscrizione
Codice di procedura penale, art. 616
norma processuale che prevede l'obbligo di sostenere le spese del procedimento da parte del ricorrente in caso di inammissibilità
La Corte ha condannato il ricorrente alle spese processuali ai sensi di questa norma
Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13/06/2000
citata in relazione al criterio di valutazione sull'eventuale imposizione di somme alla Cassa delle Ammende quando non sussista colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
La Corte ha considerato la pronuncia della Corte Costituzionale per giustificare la liquidazione equitativa di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende ritenendo che il ricorso non fosse presentato con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Massime di principio
- L'attività di consulenza assicurativa, se personalizzata, finalizzata a presentare o proporre prodotti, accompagnata da atti preparatori alla conclusione del contratto, incassi dei premi o rilascio di fattura, può integrare l'intermediazione assicurativa e richiede l'iscrizione al registro previsto dall'art. 109 d.lgs. 209/2005
- Ai fini penali è sufficiente lo svolgimento di una sola delle prestazioni indicate dall'art. 106 (presentare/proporre prodotti, prestare assistenza/consulenza finalizzata, collaborare alla conclusione o gestione) per configurare l'intermediazione soggetta a sanzione ex art. 305 co.2
- Per impugnare con successo la decisione di merito in Cassazione è necessario confrontarsi specificamente e punto per punto con la motivazione della corte di appello; censure generiche o non correlate alla motivazione sono inammissibili
- La negazione delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena può essere adeguatamente motivata con riferimento alla gravità della condotta, alla reiterazione e ai precedenti penali; bisogna contestare specificamente questi elementi per ottenere una diversa valutazione
- Anche quando il ricorso è dichiarato inammissibile la Corte può, tenendo conto di precedenti giurisprudenziali e della mancanza di colpa grave, disporre il versamento di una somma equitativa alla Cassa delle Ammende
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